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90.2006.46 • TCA TI 90.2006.46 Generato dall'IA

Property Owner Appeal Dismissed for Late Filing After Zoning Reclassification

Numero d'incarto 90.2006.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A property owner challenged a state council resolution that ultimately assigned part of their parcel, previously designated for building, entirely to agricultural use during a zoning plan revision. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 19, 2006, after the thirty-day deadline had expired on September 14, 2006, calculated from the personal notification received by the appellant on July 14, 2006, notwithstanding a subsequent conflicting publication period offered by the municipality; the court reasoned that the general rule of personal notification governs the appeal period for parties who have been individually served with the decision, making the later publication notice inapplicable to them.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 1 LALPT, Art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, Art. 13 PAmm, Art. 36 PA, Art. 26 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm; Property Owner Appeal Dismissed for Late Filing After Zoning Reclassification: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 19, 2006, after the thirty-day deadline had expired on September 14, 2006, calculated from the personal notification received by the appellant on July 14, 2006, notwithstanding a subsequent conflicting publication period offered by the municipality; the court reasoned that the general rule of personal notification governs the appeal period for parties who have been individually served with the decision, making the later publication notice inapplicable to them.

Parole chiave

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revisione del piano regolatore atto tardivo beni statali notificazione della decisione non attribuzione a una zona proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cpv. 1 LALPT
Cited to establish the court's competence and the procedural rule for filing an appeal against the State Council's resolution.
Art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT
Cited to confirm the appellant's standing to file the appeal.
Art. 13 PAmm
Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 13 PAmm), il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 14 settembre 2006, ovvero cinque giorni prima dell'inoltro del gravame in esame, proposto il 19 settembre 2006.
Art. 36 PA
a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Art. 26 cpv. 1 PAmm
medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non poteva invece appellarsi a tale termine.
Art. 28 PAmm
Basis for ordering the appellant to pay court fees and costs.
art. 82. ss LTF
Indicates the possibility of filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
art. 113 ss LTF
Indicates the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 cpv. 1 LALPT

Cited to establish the court's competence and the procedural rule for filing an appeal against the State Council's resolution.

art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT

Cited to confirm the appellant's standing to file the appeal.

art. 28 PAmm

Basis for ordering the appellant to pay court fees and costs.

art. 82. ss LTF

Indicates the possibility of filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Indicates the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 90.2006.46 · Lugano 19 aprile 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario: · Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 settembre 2006 di

RI 1 patr. da: PR 1 contro

la risoluzione 12 luglio 2006 (n. 3462), con cui il Consiglio di Stato ha deciso alcune parti sospese del piano regolatore del già comune di __________;

viste le risposte:

- 10 ottobre 2006 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;

- 13 ottobre 2006 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nella seduta del 3 settembre 2001 il consiglio comunale del già comune di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. 205, di proprietà della comunione ereditaria, fra i cui componenti figura RI 1, è stato assegnato parzialmente alla zona edificabile e per il restante alla zona agricola.

B. Con risoluzione 5 ottobre 2004 (n. 3462) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la propria decisione. Per quanto riguarda queste ultime decisioni, il Governo ha anticipato l'intenzione di non approvare, per quanto qui può interessare, alcune estensioni della zona edificabile, compresa quella in località __________ che includeva parte del mapp. 205, fissando un termine di tre mesi al comune e ai proprietari interessati, affinché potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti, presentando in merito le loro osservazioni (cfr. risoluzione governativa

5 ottobre 2004, pagg. 22, 26, 45, 46 e allegato n. 18).

C. Preso atto delle considerazioni inoltrate da comune e alcuni proprietari, con risoluzione

12 luglio 2006 (n. 3462), il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione al comparto edificabile in località __________, assegnandolo poi d'ufficio alla zona agricola (cfr. risoluzione impugnata pagg. 11, 12, 17, 19 e allegato n. 4). Il mapp.

205 veniva così integralmente attribuito al territorio fuori dalla zona edificabile. La decisione dell'esecutivo cantonale è stata intimata a mezzo d'invio raccomandato a RI 1, divenuto frattanto proprietario esclusivo in seguito allo scioglimento della comunione ereditaria (cfr. doc. in atti), che l'ha ritirato il 14 luglio 2006 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 22, lettera 9 marzo 2007 de La Posta Svizzera, doc. in atti). La stessa è stata poi pubblicata presso la cancelleria comunale di __________ dal 1. al 30 settembre 2006. La pubblicazione indicava la possibilità di ricorrere dinanzi al tribunale entro il termine di pubblicazione.

D. Con ricorso

19 settembre 2006 RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendo l'inserimento del mapp. 205 in zona edificabile, "*almeno nel perimetro già proposto dal municipio di __________ nell'ambito della revisione del piano regolatore*" (allegato di ricorso

19 settembre 2006, pag. 11).

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso, mentre il municipio ne postula l'accoglimento.__________

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del gravame il tribunale considera quanto segue.

1.2. Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 12 luglio 2006, è stata notificata a mezzo invio raccomandato all'insorgente il successivo 14 luglio (cfr. risoluzione impugnata, pag. 22 lett. f; attestazione postale 7 marzo 2007, doc. in atti). Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 13 PAmm), il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 14 settembre 2006, ovvero cinque giorni prima dell'inoltro del gravame in esame, proposto il 19 settembre 2006. Questo dev'essere pertanto considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

1.3. L'insorgente giustifica la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione della risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di __________, durante il periodo 1. settembre/30 settembre 2006. Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 7 della risoluzione 12 luglio 2006), indicava in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa. L'opinione dell'insorgente non può tuttavia essere tutelata. Quest'ultimo termine di ricorso, in concreto di per sé ossequiato, ritornava difatti applicabile solo per coloro che prendevano conoscenza delle decisioni disposte dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore attraverso la loro pubblicazione, effettuata da parte del municipio di Olivone: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1). Chi, come il ricorrente, aveva ricevuto personalmente la decisione

medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non poteva invece appellarsi a tale termine. Tanto più che, nel caso di specie, la pubblicazione della risoluzione governativa ad opera del municipio non era accompagnata, per quanto qui concerne, da un qualsiasi supplemento di informazione (sotto forma di scritti, modifiche dei piani interessati ecc.) rispetto a quanto stabilito nella risoluzione stessa: fungeva da semplice notifica del contenuto di quest'ultima verso un numero indefinito di potenziali destinatari. Corrobora ulteriormente questa conclusione il dispositivo n. 6 della decisione contestata, che fissava, per i proprietari dei fondi interessati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 22 lett. f), un termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale anche per quanto concerneva la non approvazione della zona fabbricabile in località __________, sancita al dispositivo n. 2 e relativo rinvio alla cifra 3.4 della risoluzione. L'impugnativa all'esame, che con ogni evidenza non contesta la modifica decretata d'ufficio, con cui il Governo ha assegnato la porzione del mapp. 205 alla zona agricola, bensì si limita a censurarne il presupposto, chiedendone esplicitamente l'assegnazione alla zona fabbricabile, così come prevedeva il piano regolatore adottato dal consiglio comunale, andava pertanto imprescindibilmente insinuata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione governativa.

2. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.- (seicento).

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a: · ; ; .

terzi implicati · PI 1 rappr. da: RA 2 CO 1 rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario