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90.2003.2 • TCA TI 90.2003.2 Generato dall'IA

Property Owners v. State Council on Municipal Zoning and Road Access

Numero d'incarto 90.2003.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property owners appealed a revised municipal zoning plan that designated their undeveloped, steeply sloped residential land for extensive residential use and included a service road terminating before their property boundaries, arguing the road should be extended to grant adequate access to their parcels, but the Administrative Cantonal Tribunal upheld the State Council's decision affirming the plan, reasoning that the municipality satisfied its obligation to equip the building zone by providing the planned service road, and that further access required for individual plots was the responsibility of the property owners, who possessed existing registered easements for passage over adjacent lands to reach the public road.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 1 legge, Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, Art. 37 cpv. 1 LALPT, Art. 2 cpv. 3 LPT, Art. 26 cpv. 2 LPT, Art. 38 cpv. 2 LALPT; Property Owners v. State Council on Municipal Zoning and Road Access: della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Parole chiave

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piano di utilizzazione terreno comunale accesso al fondo diritto di costruzione a confine suolo edificativo destinazione ad uso abitativo Obbligo dell'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cpv. 1 legge
215 segg.), è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione
Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT
della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
Art. 37 cpv. 1 LALPT
Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali.
Art. 2 cpv. 3 LPT
Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT).
Art. 26 cpv. 2 LPT
anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
Art. 38 cpv. 2 LALPT
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
Art. 33 cpv. 3 lett. b LPT
Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid.
Art. 14 cpv. 1 LPT
LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1

This provision governs the imposition of court costs, which are applied to the appellants in order no. 2.

art. 38 LALPT

This provision is cited in the concluding remarks, but the actual ground for rejecting the appeal is derived from substantive planning law principles discussed in the reasoning, not explicitly cited in order no. 1.

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Testo completo

Incarto n. 90.2003.2 · Lugano 30 aprile 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente)

segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 dicembre 2002 di

RI 1 contro

la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5498), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Bironico;

viste le risposte:

-

27 febbraio 2003 del municipio di Bironico,

-

7 aprile 2003 della Divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 sono comproprietari del mapp. 611 di Bironico, di 558 mq, ubicato in località Ciòs. Il fondo, inedificato, è incluso nel comparto edificabile residenziale a sud del nucleo ed è delimitato su tre lati dalla strada cantonale che porta a Medeglia, nonché da un riale verso sud. Di forma pressoché rettangolare e dalla pendenza pronunciata, il mapp. 611 confina a monte con la strada comunale che conduce verso Camignolo e a valle con la

part. 258, anch'essa inedificata, di proprietà di RI 2. A RI 2 appartiene pure il mapp. 255, adiacente alla part. 258, che si trova a ridosso del riale.

Attualmente queste particelle sono accessibili, partendo da valle, dalla strada realizzata sulla part. 667, nel frattempo acquistata dal comune di Bironico, e attraverso una strada sterrata privata, sita a cavallo dei mapp. 253 e 254, da un lato, e il mapp. 255, dall'altro, che lambisce il lato sud della part. 258.

B. Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 14 settembre 1982 inseriva questo comparto nella zona edificabile residenziale R2. Nelle sedute del 31 agosto 1998 e 13 settembre 1999 il consiglio comunale di Bironico ha adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede il comparto in questione è stato inserito nella zona residenziale estensiva (Re); è inoltre stata prevista una strada di servizio (C3) di 3.5 m di larghezza che, partendo da via Arbustei, sale in corrispondenza con il menzionato riale fino ai mapp. 253 e

255 per poi piegare a 90° a sinistra sul confine di questi due fondi e arrestarsi all'altezza del confine sud del mapp. 254.

C. Contro questa decisione si sono aggravati al Consiglio di Stato RI 1 e RI 2. Hanno chiesto di prolungare la prevista strada di servizio C3 lungo il mapp. 254 e fino al confine sud mapp. 611, al fine di permettere l'urbanizzazione oltre che di quest'ultimo fondo anche del mapp. 258, entrambi non sufficientemente e convenientemente accessibili dalle attuali vie di transito. Con risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5498) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore e respinto il ricorso. Ha considerato che il comparto in questione fosse dotato di sufficiente accesso dall'attuale pista privata lungo la part. 254, non senza rilevare anche le altre possibilità di accedervi, sia dalla soprastante strada comunale C1 (mapp. 252) così come dal mapp. 259, ubicato a nord dei mapp. 611 e 258.

D. Il 30 dicembre 2002 RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Tribunale della pianificazione del territorio contro la decisione governativa, ribadendo le domande e i motivi già addotti precedentemente. La Divisione della pianificazione territoriale ha chiesto la reiezione dell'impugnativa, mentre il municipio di Bironico si è dichiarato disposto a prolungare la strada fino alla particella 611.

E. Il 17 novembre 2004 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo. In quell'occasione il rappresentante del comune ha versato agli atti un estratto della risoluzione municipale 15 novembre 2004, giusta cui il nuovo esecutivo, distanziandosi da quanto sostenuto da quello precedente, si opponeva alle domande dei ricorrenti. Dopo discussione, la procedura è stata sospesa al fine di permettere alle parti di trovare una soluzione amichevole. Con scritti del 1° dicembre 2004 e del 6 febbraio 2007, il municipio ha in seguito comunicato l'intenzione di procedere alla continuazione della strada fino al mapp. 611. Contrariamente a quanto espresso in precedenza, il 10 dicembre 2008 l'esecutivo comunale ha però informato il Tribunale dell'acquisto da parte del comune della strada al mapp. 667 che, dalla sottostante strada comunale sale parallelamente al riale fino al mapp. 255, e della conseguente decisione di non più prevedere alcuna continuazione della strada C3 nel senso richiesto dai ricorrenti. Tali intenzioni sono state

confermate anche in occasione dell'udienza svoltasi il 15 gennaio 2009, in occasione della quale i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste e motivazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con

effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade, del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.

4.4.1. La strada in discussione, definita quale strada di servizio

(C3), presenta una lunghezza di circa 90 m ed una larghezza di 3.5 m. A partire dalla strada di raccordo B2 (via Arbustei) sale per un tratto rettilineo di

circa 70 metri costeggiando il riale e poi piega a sinistra ad angolo retto per circa 20 m, per terminare al confine sud del mapp. 254. La strada è pianificata sul mappale 667, ora di proprietà comunale e sui mappali 255 e 253, sui quali ricalca l'attuale pista sterrata esistente realizzata privatamente per accedere in particolare ai mapp. 611 e 258. Attraverso la strada in oggetto, il comune intende urbanizzare un comparto residenziale, adempiendo ai suoi obblighi legali in materia di equipaggiamento delle zone edificabili. A mente dei ricorrenti, tuttavia, il tracciato della strada dovrebbe essere allungato fino al confine nord del mapp. 254, andando a lambire uno scorporo di terreno del mapp. 258, per consentire l'accesso alle loro proprietà. Il comune mette invece in discussione la necessità dell'opera in questa sua maggiore estensione, sostenendo che i fondi interessati sono comunque accessibili grazie ad accordi privati iscritti a registro fondiario quali servitù prediali.

4.2. Le argomentazioni del comune, confermate dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, meritano piena conferma. In effetti, l'obbligo, per l'ente pubblico, di urbanizzare le zone edificabili sancito all'art. 19 cpv. 2 LPT non può essere in alcun modo interpretato - per quanto concerne l'accesso, che qui interessa - come obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte di queste zone, così che ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una strada di servizio) realizzata dalla collettività. In concreto, il comune ha indiscutibilmente atteso al suo obbligo di equipaggiare il settore in oggetto prevedendo la strada C3, che termina in corrispondenza del confine sud del mapp. 254. La (minima) completazione dell'urbanizzazione, per quanto riguarda l'accesso ai mapp. 611, di proprietà di __________, e mapp. 258, di proprietà di __________, incombe invece ai proprietari medesimi, che possono far capo - per raggiungere la pubblica via

- ai diritti di passo pedonale e con ogni veicolo iscritti a registro fondiario a favore dei predetti fondi ed a carico delle proprietà adiacenti. Risulta in particolare che i terreni in oggetto dispongono di siffatte servitù prediali a carico degli adiacenti mapp. 254, 255 (quest'ultimo, oltretutto, di proprietà esclusiva del ricorrente __________), oltre che il mapp. 258 medesimo: ciò che permette

ai ricorrenti di colmare la distanza di circa 25 m che separa i mapp. 661 e 258 dalla strada di servizio C3, pianificata dal comune, sfruttando oltretutto

il tracciato stradale esistente, in terra battuta.

4.3. Invano i ricorrenti si dolgono di un atteggiamento contraddittorio del municipio, che ha in un primo tempo aderito alla loro richiesta, per poi rifiutarla. Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità competente ad adottare il piano regolatore è il legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), cui il municipio sottopone delle proposte (art. 32 cpv. 1 LALPT), giova rilevare che, l'avesse voluto, il comune avrebbe effettivamente potuto prevedere un prolungamento della strada di servizio in oggetto sino ai fondi dei ricorrenti. Una tale scelta rientrava indiscutibilmente nel margine di manovra che spetta all'ente locale nel contesto della pianificazione del suo territorio (autonomia comunale). Per contro, alla luce delle premesse fattuali del caso concreto, il comune non potrebbe essere costretto a tanto, contro la sua volontà, se non negando questo spazio d'azione che gli è riconosciuto, violando cioè la sua autonomia.

4.4. Il gravame dev'essere, di conseguenza, respinto.

5.La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 19, LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT; 4, 7 Lstr 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 1'200.-, è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario