Appeal Regarding Land Use Compensation Payment Allocation Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a state council resolution approving a municipal land use plan that reduced an agricultural zone, seeking to shift the resulting compensatory pecuniary payment for the loss of agricultural land onto the property owners benefiting from the rezoning to an extensive residential area. The court dismissed the appeal, reasoning that the initial challenge to the State Council's jurisdiction regarding the setting of the compensatory payment was procedurally flawed, and substantively, the law applicable at the time of the plan's approval explicitly forbade the planning authority from seeking reimbursement from the landowners; furthermore, the court found that the state council had correctly determined that real compensation was satisfied by the significant recovery of agricultural territory from a different zone reduction, meaning no pecuniary contribution was due from the municipality in the first place, thus negating any grounds for subsequent recourse against landowners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 cpv. 2 LTagr, Art. 37 cpv. 1 LALPT, Art. 63 cpv. 2 PAmm, Art. 7 LTagr, Art. 5 LTagr, Art. 8 LTagr; Appeal Regarding Land Use Compensation Payment Allocation Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the initial challenge to the State Council's jurisdiction regarding the setting of the compensatory payment was procedurally flawed, and substantively, the law applicable at the time of the plan's approval explicitly forbade the planning authority from seeking reimbursement from the landowners; furthermore, the court found that the state council had correctly determined that real compensation was satisfied by the significant recovery of agricultural territory from a different zone reduction, meaning no pecuniary contribution was due from the municipality in the first place, thus negating any grounds for subsequent recourse against landowners.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court noted that the Council of State wrongly based its decision on this article, which relates to the jurisdiction concerning compensation determination.
Cited to confirm the timeliness and standing of the appellant to appeal.
Used to declare the challenge regarding the new planning designation inadmissible as it was a new claim not raised in the first instance.
Cited in the reasoning that the Council of State should have declared the appeal inadmissible due to the lack of a decision by the municipal legislature that could be challenged via the appeal route against the adoption of the regulatory plan.
Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the court fees.
This provision is not present in the dispositive orders, although it might have been used in the reasoning regarding admissibility (not shown here, but common in similar contexts, however, only articles cited in the dispositive are included).
Testo completo
Incarto n. 90.2002.115 · Lugano 28 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici: · Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi,Werner Walser
segretario di camera · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di
__________ __________, __________ __________ contro
la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 21 ottobre 2002 del municipio di __________;
- 15 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella seduta del 5 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede la superficie di 16'000 mq circa di una zona AP-EP prevista dal precedente piano regolatore in località __________ -__________ è stata ridotta a 3'200 mq circa. L'area residua è stata assegnata alla zona residenziale estensiva, per circa 3'200 mq, ed alla zona agricola, per circa 9'600 mq. Il messaggio municipale informava che l'assegnazione alla zona residenziale avrebbe comportato, per il comune, un obbligo di compensazione pecuniaria a seguito di diminuzione dell'area agricola in applicazione della LTagr, stimato prudenzialmente in fr. 35.--/mq.
B. Con ricorso 11 luglio 2000 __________ __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo che la compensazione pecuniaria relativa alla nuova zona residenziale in località __________ -__________ fosse posta a carico dei proprietari che beneficiavano del nuovo azzonamento.
C. Con risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Il ricorso di __________ __________ è stato respinto. Il Governo si è in particolare richiamato all'art. 11 cpv. 2 LTagr vigente a quel momento, che vietava, in simili ipotesi, all'ente pianificante di rivalersi sul proprietario dei fondi interessati dal provvedimento pianificatorio (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.4.7, pag. 56 seg.).
D. Con ricorso 3 luglio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo Tribunale, ribadendo la sua domanda. Egli si appella alla recente modifica della LTagr, che va nel senso di quanto dallo stesso auspicato. L'insorgente critica anche, incidentalmente, la decisione del Governo di approvare la nuova zona edificabile in località __________ -__________.
E. La divisione della pianificazione territoriale chiede che il gravame venga respinto. Il municipio ha comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare osservazioni.
considerato,
in
diritto:
1. La competenza del Tribunale è data, nella misura almeno in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto - a torto, come verrà spiegato in seguito - di dovere decidere l'impugnativa in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 LALPT. Con questa riserva il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente data (art.
38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT). Non è tuttavia ricevibile la messa in discussione della nuova pianificazione della località __________ -__________ approvata dal Consiglio di Stato. L'insorgente non l'ha contestata in prima sede, per cui un'eventuale domanda di annullamento dell'attribuzione dell'area in oggetto alla zona residenziale estensiva sarebbe inammissibile, in quanto nuova (art. 63 cpv. 2 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 7 LTagr la diminuzione di aree agricole ai sensi dell'art. 5 della stessa legge può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui alle lettere a ) e b) dell'art. 5 LTagr, ossia delle superfici per l'avvicendamento colturale e degli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTagr). La compensazione dev'essere, di principio, reale (art. 9 LTagr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTagr). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTagr). Nel caso del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT).
2.2. In concreto, l'insorgente ha chiesto al Consiglio di Stato, e ribadito in questa sede, di mettere il contributo pecuniario sostitutivo a carico del proprietari dei terreni posti in località __________ -__________ che sono stati inseriti nella zona residenziale estensiva. Ora, tuttavia, come com'è appena stato spiegato, la competenza di determinare tale tipo di compensazione a seguito della diminuzione dell'area agricola appartiene esclusivamente al Governo. Non è dunque il consiglio comunale, che adotta il piano regolatore in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LALPT, a dover fissare il contributo sostitutivo: ed, in effetti, il consiglio comunale di __________ non lo ha fissato. Anziché entrare nel merito del gravame di __________ __________ il Consiglio di Stato lo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile, in assenza di una decisione - su questo punto - da parte del legislativo comunale che potesse essere impugnata seguendo la via del ricorso contro l'adozione del piano regolatore (art. 35 cpv. 1 LALPT).
2.3. Il gravame di __________ __________ avrebbe ad ogni buon conto dovuto esser respinto anche nel merito. Intanto, come ha considerato il Consiglio di Stato, l'art. 11 cpv. 2 LTagr vigente al momento della risoluzione impugnata negava espressamente la possibilità, per l'ente pianificante, di rivalersi sui proprietari dei fondi interessati dal provvedimento allo scopo di recuperare, presso gli stessi, il contributo pecuniario sostitutivo versato all'apposito fondo cantonale. L'art. 11 LTagr è frattanto stato modificato in parziale accoglimento dell'iniziativa parlamentare 5 giugno 2000 presentata nella forma elaborata da __________ __________ e confirmatari. Il nuovo capoverso 1 della norma, approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 15 maggio 2002, sancisce il diritto di regresso dell'ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative nei confronti dei proprietari dei fondi interessati. Tale diritto può essere esercitato sino a concorrenza della metà del contributo o dell'indennità versati (nuovo capoverso 2). La novella legislativa è entrata in vigore il 1. settembre 2002 (BU 2002, 209). Secondo la norma transitoria adottata contestualmente alla stessa, il nuovo art. 11 LTagr trova applicazione per le diminuzioni dell'area agricola decise dal comune dopo la sua entrata in vigore, ossia dopo il 1 settembre 2002. La modifica dell'art.
11 LTagr non trova pertanto applicazione nel caso in esame.
2.4. Sia infine soggiunto, per completezza, che anche se fosse stato applicabile l'art. 11 LTagr nella nuova versione, recentemente entrata in vigore, il gravame avrebbe dovuto comunque sia essere respinto. Nel caso in esame, diversamente da quanto temuto delle autorità comunali il Consiglio di Stato ha difatti ritenuto soddisfatto il principio della compensazione reale giusta l'art. 9 LTagr, attraverso il cospicuo recupero di territorio agricolo ricavato dallo stralcio della zona AP-EP (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.1, lett. d, pag. 16 seg.; inoltre la risposta 15 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale, pag. 2). Il comune di Lugaggia non dovrà pertanto versare un contributo pecuniario sostitutivo in relazione alla delimitazione della nuova zona edificabile residenziale estensiva in località __________ -__________. Non entra pertanto in linea di conto nemmeno un regresso del comune nei confronti dei proprietari dei fondi inclusi in tale zona edificabile.
3. La tassa di giustizia dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · - __________ __________, ____________________ -
Municipio di __________, ____________________ -
Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ -
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario