Property Owner v. General Plan Approval for Road Tunnel
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner challenged the general plan (PG) for a new road tunnel, primarily arguing that the exit design would prevent direct access to local services and that air pollution near the tunnel portal would worsen, but the court dismissed the appeal, reasoning that the proposed overpass solution was rejected due to severe landscape impact, while a traffic light posed safety risks at the tunnel exit, making the limited inconvenience to a few residents subordinate to the public interest in safe and efficient traffic flow, and further finding that environmental concerns regarding emissions could be sufficiently addressed during the subsequent definitive project phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 LStra, Art. 13 LStr, Art. 49 cpv. 3 lett. c LALPT, Art. 49 cpv. 2 LALPT, Art. 11 LStr, Art. 19 LStr; Property Owner v. General Plan Approval for Road Tunnel: Per il rimando dell’art. 13 LStr la legittimazione ricorsuale dell’insorgente trova fondamento nell’art. 49 cpv. 3 lett. c LALPT.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for the appellant's standing to appeal in the reasoning section (though not explicitly in the dispositive, it underpins the main ground for rejecting the appeal if it were based on standing, but here it established legitimacy, which led to the substantive decision).
This provision defines the Tribunal's scope of review, which determined how the court assessed the merits of the appeal before rejecting it.
Cited to confirm the applicability of LALPT procedure to General Plans (PG), which establishes the framework for the decision.
Cited implicitly through the imposition of court fees/costs in order 2 (though the text uses 'tasse di giudizio e delle spese' without citing the exact cost provision like Art. 66 LTF/BGG, the principle of costs application is standardly linked to the procedural code, which in this context for costs is often Art. 66 BGG/LTF or cantonal equivalent. Given the context of Cantonal/Tribunal procedure, the standard cost rule for dismissal is implied by order 2, but since no explicit cost article is in order 2, only provisions cited in the reasoning for the merits or explicit procedural citations used in the ruling are included. Re-evaluating based strictly on the dispositive (Orders 1 and 2): Order 1 rejects the appeal. Order 2 imposes costs (fr. 700.--). Since no specific procedural or substantive article is cited in Order 1, and Order 2 only states the imposition of costs without citing the specific cost provision (e.g., Art. 66 LTF/BGG or equivalent cantonal rule), only those provisions explicitly cited in the reasoning that define the basis of the decision (like Art. 49 cpv. 2 LALPT which covers inadmissibility/review scope) are potentially relevant if they were used in the final decision logic. However, following the strict rule to include only provisions cited IN THE DISPOSITIVE, and noting the dispositive only contains orders 1 and 2 without citations: Only provisions cited in orders 1 or 2 should be included. Since Orders 1 and 2 contain no citations, the output should be empty based on the strict rule, unless we infer the procedural basis for rejection from Section 1/2 which was used to reject the appeal in Order 1. Since the court rejected the appeal in Order 1 without citing a legal provision *in* Order 1, and only discussed procedural competence/scope in the preceding sections, strictly following the instruction, we cannot include provisions from the reasoning sections 1, 2, 3, 4, or 5, even if they determined the outcome, unless they are cited in the dispositive orders 1, 2, or 3. Since no provisions are cited in orders 1, 2, or 3, the result must be empty.
Testo completo
Incarto n. 90.1999.00043 · Lugano 25 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici: · Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere · Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 1999 di
__________ __________, __________ sopra __________, rappr. da: st. leg. __________, __________ __________ __________ __________, contro
il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che approva il Piano generale della __________ __________ -strada principale __________, __________ -__________ nei comuni di __________ e __________ /__________ · la risoluzione
viste le osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e del Municipio di __________ __________ /__________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Con decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano generale (PG) per la costruzione della __________ di __________, strada principale __________, __________– __________ in territorio di __________ e __________ __________ /__________. Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale lunga __________m sulla strada cantonale __________, tra il portale sud della galleria di circonvallazione di __________ e la zona chiamata __________ __________ in territorio di __________ __________ /__________. Il PG è stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al
20 giugno 1999.
b. __________ __________ è proprietaria delle particelle n. __________e __________ RFD di __________ __________ /__________, situate immediatamente a monte del previsto portale ovest della galleria. Essa insorge in questa sede osservando in primo luogo come l'organizzazione dell'accesso alla nuova strada impedirà in pratica a coloro che abitano nella zona e utilizzano Via __________ di immettersi direttamente in direzione di __________. Auspica pertanto una modifica del PG nel senso di prevedere la posa di un semaforo regolatore o quantomeno di una barriera in fondo a Via __________.
Dal profilo ambientale, essa paventa inoltre un sensibile peggioramento della situazione dell'aria nelle immediate vicinanze del portale.
c. Nelle sue osservazioni il Comune di __________ __________ /__________ definisce fondate le obiezione ricorsuali, ricordando come esso stesso abbia già segnalato al Cantone la problematica dell'accesso diretto verso __________ per quella parte di cittadini del comune che abita alle spalle del previsto portale, caldeggiando la posa di un semaforo all'intersezione del portale. Il Municipio conviene inoltre con l'insorgente sulla necessità, ribadita con fermezza, di limitare nella misura del possibile le immissioni atmosferiche. I piani, silenti in proposito, devono essere completati.
d. Il Consiglio di Stato respinge invece nelle sue osservazioni le critiche ricorsuali e del comune di __________. Ricorda come nel progetto originario di PG era sì previsto un cavalcavia sopra il portale in direzione di __________, ma che questa soluzione è stata abbandonata dato che avrebbe pesantemente condizionato l'aspetto paesaggistico della zona (e non da ultimo delle proprietà dell'insorgente). D'altro canto, l'eventuale posa di un semaforo regolatore a livello del campo stradale non è possibile, dato che si scontra con l'esigenza di garantire la sicurezza del traffico all'uscita del tunnel.
Quanto all'impatto dell'opera sull'inquinamento atmosferico, il Consiglio di Stato evidenzia come l'EIA di I fase abbia di fatto escluso un superamento dei valori massimi consentiti dalla legge anche in prossimità dei portali.
f. Nell’udienza del 25 ottobre 1999 l’istruttoria è dichiarata chiusa. Le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.
considerato
in
diritto
1. Competenza, legittimazione ricorsale
La competenza del TPT è data dai combinati disposti degli art. 13 LStra e 49 cpv.
1 LALPT.
Il primo dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC); il secondo dà ricorso al TPT contro la decisione del Gran Consiglio che approva il PUC, e quindi il PG.
Per il rimando dell’art. 13 LStr la legittimazione ricorsuale dell’insorgente trova fondamento nell’art. 49 cpv. 3 lett. c LALPT.
2. Potere cognitivo del TPT
Giusta l’art. 49 cpv. 2 LALPT non solo è dato ricorso al TPT contro la violazione del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti, ma è pure ammesso censurare l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.
Al TPT compete quindi pure il sindacato dell’opportunità.
Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con la dovuta discrezione e oculata misura.
Lo stesso TF quando pure ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazione locale, dove le conoscenze degli specialisti, risp. delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile background.
Né va tenuta in sottordine la considerazione che l’autorità decidente, in caso il legislativo cantonale, assume con la sua decisione una responsabilità politica che il tribunale non ha né può avere.
Se ora poniamo mente al peso che le questioni tecniche hanno nella presente vertenza ed alla pregnanza politica delle scelte pianificatorie fatte da Governo e Parlamento, il riserbo è d’obbligo.
3. Piano generale: caratteristiche e portata
I Piani generali, secondo l’art. 11 LStr, “concretano gli indirizzi della pianificazione cantonale dei trasporti.” Essi “indicano in particolare: il tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante.”
I Progetti definitivi, giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’ assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento.”
Mentre a norma dell’art.
13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge di espropriazione.”
Con l’avvertenza, fondamentale, che “non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’ approvazione dei piani generali, e in particolare sul principio dell’espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).
Il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr).
Risulta da questa ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante del PG nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.
Nella seconda fase possono essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo modifiche del progetto definitivo e non se ciò comporti modifiche del PG.
Poiché dunque la pubblica utilità, il principio dell’espropriazione, sono stabiliti con il PG e non possono essere sindacati nella procedura successiva (progetto definitivo), è di importanza fondamentale che tutti gli accertamenti decisivi, determinanti per la valutazione dell’opera, della sua giustificazione, della sua compatibilità con le esigenze ambientali siano assunti in questa prima fase.
4. L'insorgente, preso atto dei progetti contenuti nel PG, censura il fatto che in corrispondenza dell'uscita della galleria al portale ovest non è stata prevista la possibilità, per coloro che giungono dall'esistente strada litoranea, di immettersi in direzione di __________. Quest'inconveniente risulta tanto più grave per quella cerchia di cittadini di __________ __________ /__________ che abitano (come lei) alle spalle del portale : per usufruire dei servizi del comune (posta, municipio, chiesa, ecc.) essi dovrebbero infatti compiere un lungo tragitto alternativo.
4.1. La questione è stata attentamente valutata dal Cantone nelle fasi preparatorie del PG.
Per permettere un collegamento diretto tra la litoranea e la corsia in direzione di __________, si era in un primo tempo pensato di realizzare un imponente cavalcavia sopra l'uscita del tunnel.
Questa proposta è stata successivamente abbandonata visto il grave impatto sul paesaggio che avrebbe provocato un simile manufatto; decisive in tal senso le critiche mosse al riguardo da privati e soprattutto dal comune di __________ __________ /__________. Il progetto era stato inoltre severamente criticato sia dall'UFAFP nel suo preavviso del 29 ottobre 1998, sia dalla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) nelle sue osservazioni del 26 novembre 1998.
Parallelamente sono sorte delle perplessità anche sulla sostenibilità economico-finanziaria del cavalcavia, dal momento che la cerchia degli eventuali utenti si è rivelata molto ristretta (in pratica solo poche decine d'abitanti nella zona alle spalle del portale ovest) e per il fatto che per costoro esiste già oggi un collegamento alternativo attraverso la cosiddetta strada della collina.
Caduta, per le citate ragioni, l'opportunità di realizzare un cavalcavia, l'autorità cantonale ha quindi preso in considerazione la posa di un semaforo regolatore all'uscita della galleria. Anche quest'ipotesi si è però rivelata improponibile, dal momento che veniva pregiudicava la sicurezza del traffico in uscita dalla galleria. La sez. Strade ha giudicato che in rapporto al (limitato) numero di utenti, il rischio d'incidente in galleria causato dalla posa di un semaforo risulta troppo elevato.
4.2. Queste valutazioni sono condivise dal TPT.
La realizzazione di un cavalcavia in prossimità del portale avrebbe sicuramente comportato un impatto notevole sul paesaggio litoraneo (imponenti muri di sostegno, scavo nel fianco della montagna, ecc.…), tale da rendere del tutto sproporzionata l'opera rispetto alla sua limitata utilità.
Comprensibili anche le ragioni che ostano alla posa di un semaforo al portale ovest della galleria; la sicurezza e la scorrevolezza del traffico lungo la futura galleria, ove è previsto un transito di ca. 8-9'000 veicoli/giorno, é di gran lunga prevalente sulla necessità di garantire l'accesso diretto verso __________ ad alcune decine di veicoli provenienti da Via __________.
Il pur importante sacrifico chiesto agli abitanti della zona retrostante il portale, i quali si vedono in pratica obbligati a recarsi sino alla rotonda di __________ prima di invertire la marcia in direzione di __________, deve cedere il passo davanti al prevalente interesse pubblico volto ad assicurare un traffico scorrevole e sicuro sulla futura strada cantonale.
Su questo punto il ricorso non può quindi essere accolto.
5. L'insorgente critica poi il sistema previsto per l'espulsione dei gas di scarico della galleria, argomentando che il carico inquinante in prossimità dei portali (e quindi della sua abitazione) è destinato ad aumentare in modo allarmante.
5.1. Come è d’uso per gallerie da 1 a 2 km è prevista una ventilazione longitudinale, con ventilatori a getto montati nella calotta.
Tenuto conto di un traffico di punta di 1500 veicoli all’ora e assumendo un flusso congestionato e uguale nelle due direzioni di marcia, è previsto un numero di
10 ventilatori (6 nei primi 400 m dal portale est e 4 negli ultimi 300 m prima di quello ovest) propri a garantire una velocità d’aria di 8.5 m/s in caso di incendio.
La ventilazione della galleria ha luogo, in condizioni normali di traffico, sfruttando la naturale direzione della corrente d'aria.Solamente in circostanze eccezionali è prevista l'entrata in funzione dei ventilatori a getto, ad esempio nel caso di formazione di colonne in galleria oppure di incendio.
Il Rapporto di impatto ambientale, a pag. 25, rileva che la situazione dei venti nella zona di __________ -__________ __________ favorisce, solitamente, il rimescolamento degli strati d'aria inquinati, per cui non vi è da temere un aumento intollerabile delle emissioni inquinanti in prossimità dei portali; tuttavia, nel caso si abbia una completa ventilazione verso uno dei due portali si verificherebbe in quella zona un aumento pari a circa 4 volte le attuali immissioni di NOx.
Si tratta, precisa comunque il RIA, di un caso estremo, la cui frequenza temporale dovrebbe essere limitata; in situazioni meteorologiche normali l'aggravio in materia di Nox non dovrebbe invece superare i 2-3 mg/mc (a fronte di un carico "di fondo" stimato sui 25 mg/mc).
Giova altresì osservare come, preso atto della maggiore consistenza della sostanza edificata in prossimità del portale ovest rispetto al portale est, si suggerisce nei casi richiedenti la ventilazione, di effettuarla in direzione est (cfr. pag. 25 RIA, in basso).
5.1. Se dati contenuti nel RIA possono apparire, di primo acchito, eccessivamente scarni, se non addirittura lacunosi, va d'altra parte considerato che in sede di PG è stata eseguita solo la prima fase dell'EIA, quella di massima, e che vi ancora spazio, a livello di progetto definitivo, per un'ulteriore ottimizzazione del sistema di ventilazione.
A tale proposito la Sezione cantonale protezione aria e acqua (SPAA) ha confermato, in sede di udienza dinanzi al TPT, che l'EIA di II fase preciserà, con dovute perizie, l'esatta portata dell'impatto ambientale sia per il portale est, sia per il portale ovest. Una richiesta in tale senso era d'altronde stata espressamente formulata dall'UFAFP nel già citato preavviso del 29 ottobre 1998, laddove riteneva che spetti al RIA di 2.a fase chiarire diversi aspetti non ancora delucidati o non in misura sufficiente nel quadro del PG.
In definitiva, malgrado i punti inesplorati e alcune incompletezze, possiamo considerare che è a giusta ragione che il Gran Consiglio ha approvato il PG anziché rinviarlo al Consiglio di Stato per ulteriori approfondimenti. E' infatti ragionevole assumere che il progetto definitivo completerà il quadro in modo da potersi compiutamente accertare la conformità ambientale dell'opera e l'assunzione delle misure atte a garantirla. Al pari delle precedenti, le censure ricorsuali su questo punto vanno quindi respinte.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili.
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 700.-- (settecento).
3. Intimazione: - Avv. __. __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario