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90.1998.46 • TRPI TI 90.1998.46 Generato dall'IA

Property Owner's Attempt to Overturn Land Use Zoning Denial Fails Due to Irrelevant New Evidence

Numero d'incarto 90.1998.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner sought a revision of a prior ruling that upheld the state council's decision to deny the inclusion of their land in an extended building zone, instead assigning it to agricultural use, based on grounds including noise pollution, being a remote residential zone contrary to planning law, and the municipality's already oversized building areas. The court found the revision request inadmissible because the alleged new fact—a recent topographical survey showing a stream channel on an adjacent property instead of the claimant's—was irrelevant to the original decision, which was based on planning policy considerations independent of the stream's location, and furthermore, the factual issue had already been corrected in the intervening period, thus failing to meet the legal criteria for a review based on newly discovered, relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 6 LALPT, Art. 35 Lpamm, Art. 43 Lpamm, Art. 36 Lpamm, art. 66 LTF; Property Owner's Attempt to Overturn Land Use Zoning Denial Fails Due to Irrelevant New Evidence: The court found the revision request inadmissible because the alleged new fact—a recent topographical survey showing a stream channel on an adjacent property instead of the claimant's—was irrelevant to the original decision, which was based on planning policy considerations independent of the stream's location, and furthermore, the factual issue had already been corrected in the intervening period, thus failing to meet the legal criteria for a review based on newly discovered, relevant facts.

Parole chiave

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diritto fondiario motivi di revisione prove irrilevanti revisione del piano regolatore fondo agricolo zona residenziale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 35 Lpamm

This provision dictates the grounds for revision, and the court analyzed and rejected the application based on its stipulations (specifically letter d).

art. 43 Lpamm

Cited to confirm the active legitimacy of the applicant in the revision procedure.

art. 36 Lpamm

Cited to establish that the revision application was timely filed after discovering new facts.

art. 38 cpv. 6 LALPT

Cited as the rule that makes the Lpamm applicable to disputes before the TPT.

art. 66 LTF

This is the standard provision for imposing costs, applied in the second order for rejecting the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 90.1998.00046 90.1997.00161 · Lugano 20 febbraio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici: · Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna

vicecancelliere · Stefano Furger

visto l'istanza di revisione 12 ottobre 2001 presentata da

__________ __________, __________, concernente

la sentenza __________ marzo 1999 emanata da questo Tribunale sui ricorsi inc. __________.__________.__________ e __________.__________.__________ contro la risoluzione __________ ottobre 1997 del Consiglio di Stato di approvazione della revisione del PR di __________,

letti ed esaminati gli atti,

esperiti i necessari accertamenti;

r i t e n u t o,

in fatto

a. Con risoluzione __________ottobre 1997 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del PR del Comune di __________. Ha negato tuttavia l'approvazione di un piccolo comparto edificabile di tipo estensivo istituito in località "__________ __________ ", rinviando di conseguenza gli atti al comune affinché questi elaborasse una variante che attribuisse la pozione non boschiva di detto comparto alla zona agricola.

b. Contro tale decisione __________ __________, proprietario delle part. n. __________e __________RFD in località "__________ __________ ", è insorto al TPT chiedendo la loro attribuzione alla zona edificabile.

c. Con sentenza 15 marzo 1999 questo Tribunale ha respinto il gravame e confermato la decisione governativa, in quanto i terreni in oggetto, oltre ad essere inidonei per motivi d'inquinamento fonico, avrebbero costituito una piccola zona edificabile residenziale lontana dall'abitato contraria alla LPT, nonché ingiustificata dal profilo della contenibilità delle zone edificabili, sovradimensionate nel caso del comune di __________.

d. Cresciuta in giudicato la sentenza del TPT, nella seduta del 29 settembre 1999 il Consiglio comunale di Grancia ha adottato alcune varianti di PR, fra le quali quella che assegna i terreni del comparto "__________ __________ " alla zona agricola. Pubblicata presso la cancelleria comunale dal 15 novembre al 14 dicembre 1999 senza suscitare impugnativa alcuna, è stata approvata dall'Esecutivo cantonale il __________ novembre 2000 con risoluzione n. __________.

e. Con istanza di revisione 12 ottobre 2001 menzionata in epigrafe, integrata con alcuni complementi del 22 ottobre, 30 ottobre, 13 novembre, 5 dicembre e 10 dicembre 2001, __________ __________ chiede ora la revisione del pronunciato di questo Tribunale sulla base di fatti nuovi che, a suo dire, sarebbero rilevanti e sarebbero emersi dopo la notifica della sentenza. Egli conclude con la richiesta d'inclusione dei suoi terreni nella zona edificabile, come d'altronde starebbe per avvenire relativamente al limitrofo comparto agricolo nell'ambito della revisione del PR del comune di __________.

c o n s i d e r a t o

in diritto

1. Ricevibilità

Le vertenze presso il TPT sono rette dalla Lpamm, applicabile in forza del rimando dell'art. 38 cpv. 6 LALPT. Giusta l'art. 35 Lpamm, contro le sentenze del TPT è dato il rimedio della revisione: la legittimazione attiva dell'istante, portatore di un indiscutibile interesse legittimo ai sensi dell'art. 43 Lpamm, e la competenza di questo Tribunale sono senz'altro date.

L'istanza di revisione inoltrata il 12 ottobre 2001 è tempestiva, essendo intervenuta nel termine di 15 giorni dalla scoperta dei fatti nuovi addotti dall'istante, che dagli atti risultano essergli venuti a conoscenza il 9 ottobre 2001 (art. 36 Lpamm). Stando così le cose, il rimedio è ricevibile in ordine.

2. Nel merito

Giusta l'art. 35 Lpamm il rimedio della revisione è dato unicamente in virtù di ben determinati motivi, vale a dire:

· se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta (lett. a);

· se essa non ha apprezzato, per inavvertenza,

fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. b);

· se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante (lett. c);

· se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (lett. d);

Occorre rilevare come i motivi contemplati dalle lettere a), b) e c) art. 35 Lpamm non sono di gran lunga rintracciabili nella presente fattispecie alla luce della natura del provvedimento querelato, dell'istruttoria condotta in quell'ambito, nonché del suo esito.

Pure il motivo di cui all'art. 35 lett. d) Lpamm non risulta minimamente adempiuto, risultando oltretutto manifestamente improponibile. Difatti, l'istante fa valere di essere recentemente venuto a conoscenza della nuova misurazione planimetrica effettuata dall'Ing. __________ __________, che indica sul suo fondo (mapp. n. _________ ) l'alveo del riale, che invece scorre sul fondo limitrofo (mapp. n. __________).

Orbene, per i motivi illustrati in precedenza, la decisione di escludere dalla zona edificabile i terreni dell'istante, come pure di tutti quelli compresi nel comparto "al Bisole", si è fondata su motivi che prescindono ed esulano completamente dalla localizzazione del tracciato di detto riale. Di conseguenza, il fatto addotto non è assolutamente rilevante per la fattispecie.

Inoltre, ritenuto che all'epoca della sentenza di questo Tribunale, 15 marzo 1999, la nuova misurazione non era ancora stata pubblicata (luglio 1999) e, come ben documenta l'istante nel complemento del 22 ottobre 2001, la vecchia mappa catastale rilevava fedelmente il riale sul mapp. n. 325, il fatto addotto non può essere considerato con tutta evidenza un fatto nuovo ai sensi della lettera

d) dell'art. 35 Lpamm. Non solo, ma considerato che nel frattempo la rilevazione planimetrica è stata corretta escludendo dal fondo n. 4 il riale in oggetto (cfr. doc. allegato al complemento d'istanza 13 novembre 2001), la presente istanza appare oltretutto temeraria.

Stando così le cose, non sussistono neppure lontanamente motivi per procedere al riesame della fattispecie (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 Lpamm, pag. 189) e, sia detto per chiarezza, non se ne ravviserebbero nemmeno nell'ipotesi ventilata dall'istante di un'attribuzione alla zona edificabile del comparto, prospiciente al suo terreno, ubicato nel territorio del comune di __________, quest'ultimo risultando dal profilo pianificatorio nettamente separato dal comprensorio "__________ __________ " per mezzo dell'asse stradale cantonale che conduce in direzione di __________.

3. Visto quanto precede, l'istanza, manifestamente infondata, non può che essere respinta. Spese e tasse di giudizio seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli articoli alla fattispecie applicabili,

dichiara e pronuncia

1. L'istanza è respinta.

2. L'istante è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento).

3. Intimazione: - __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il segretario