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90.1997.157 • TRPI TI 90.1997.157 Generato dall'IA

Property Owner v. State Council Regarding Land Classification

Numero d'incarto 90.1997.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner challenged a state council decision that partially classified their land parcel as forest bordering buildable areas, arguing the spontaneous growth of trees like locusts did not constitute a forest according to cadastral records showing it as meadow. The court dismissed the appeal, reasoning that the origin, exploitation type, and cadastral designation are irrelevant under forestry law, which defines a forest by its capacity to fulfill forestry functions; moreover, the property met the technical criteria of size, width, and age for forest classification, confirmed by aerial photos and core sampling of a representative tree, thereby validating the administrative determination.

Regesto Legislator

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Art. 43 LPamm, Art. 98a OG, Art. 13 cpv. 1 LFo, Art. 13 cpv. 4 LFo, Art. 2 LFo, Art. 1 una; Property Owner v. State Council Regarding Land Classification: The court dismissed the appeal, reasoning that the origin, exploitation type, and cadastral designation are irrelevant under forestry law, which defines a forest by its capacity to fulfill forestry functions; moreover, the property met the technical criteria of size, width, and age for forest classification, confirmed by aerial photos and core sampling of a representative tree, thereby validating the administrative determination.

Parole chiave

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diritto fondiario beni statali Stato di diritto fondo agricolo attribuzione a una zona servitù Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 43 LPamm
This article establishes the appellant's standing to appeal by referring generally to the Cantonal Law on Administrative Procedure (LPamm).
Art. 98a OG
This Federal Supreme Court article is mentioned as the constitutional basis confirming that the right to appeal granted by Art. 43 LPamm is equivalent to the right of appeal to the Federal Tribunal.
Art. 13 cpv. 1 LFo
A norma dell'art. 13 cpv.
Art. 13 cpv. 4 LFo
Ciò significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo).
Art. 2 LFo
Ora, l’art. 2 LFo considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali.
Art. 1 una
Ciò significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv.
Art. 61a Lforestale 1912
This article established the court's competence to rule on the appeal at the time the contested decision was made.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision was cited in the dispositive for ordering the appellant to pay court fees and expenses.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 61a Lforestale 1912

This article established the court's competence to rule on the appeal at the time the contested decision was made.

Art. 43 LPamm

This article establishes the appellant's standing to appeal by referring generally to the Cantonal Law on Administrative Procedure (LPamm).

Art. 98a OG

This Federal Supreme Court article is mentioned as the constitutional basis confirming that the right to appeal granted by Art. 43 LPamm is equivalent to the right of appeal to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the dispositive for ordering the appellant to pay court fees and expenses.

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Testo completo

Incarto n. 90.97.00157 · Lugano 11 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici: · Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

vicecancelliere · Tito Ponti

visto il ricorso del 24 ottobre 1997 di

arch. __________ __________, __________, contro

la risoluzione n. __________ del 8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato in materia di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile del comune di __________;

visto la risposta 22 dicembre 1997 della Divisione dell'Ambiente del Dipartimento del Territorio in rappresentanza della Repubblica e Cantone del Ticino;

visto la risposta 5 novembre 1997 del Comune di __________;

r i t e n u t o

in fatto

a. __________ __________ é proprietario del fondo n. __________ RFD di __________, situato in località “__________ ”, lungo il corso del fiume __________ che segna il confine di stato con l’__________. La superficie dello stesso è di __________metri quadrati.

b. Con decisione 8 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha accertato che il mappale n. __________è (unitamente ad altri) di natura parzialmente boschiva, e meglio come alla legenda sull’annessa planimetria scala 1:1000. In pratica rimane escluso dall’area boschiva solo l’angolo nord-ovest del fondo (ca. 300 mq).

c. Il proprietario ha contestato questa decisione innanzi al TPT. Egli sostiene infatti che il sedime figura intavolato a catasto come prato per la sua intera superficie; pur riconoscendo che negli anni si è verificato un inselvatichimento dovuto alla crescita di alcune robinie, l’insorgente nega il carattere boschivo del fondo, facendo presente l’esistenza di una radura priva di alberi nel centro nonché la notevole dispersione delle piante.

d. Di tutt’altro parere è la Divisione dell’ambiente, incaricata dal Consiglio di Stato a redigere la risposta al ricorso; essa fa innanzitutto notare che l’origine, il genere di sfruttamento e la designazione a registro fondiario non sono, ai sensi della legge e della giurisprudenza, elementi rilevanti per giudicare il carattere boschivo di un fondo. Nel caso specifico, i controlli sul posto e le fotografie aree (alcune risalenti a 20 anni fa) dimostrerebbero inoltre in modo inequivocabile il carattere boschivo del fondo.

e. Il 7 maggio 1998 si è tenuta l’udienza in contraddittorio; all’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale. Durante il sopralluogo sono state scattate 3 fotografie, conservate agli atti.

c o n s i d e r a t o

in

diritto

1. La competenza del tribunale è data dall’art. 61a Lforestale 1912, in vigore al momento della decisione.

La legittimazione del ricorrente, leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva dall’art. 43 LPamm, per il rimando generale alla LPamm dell’art. 61a Lforestale, tenuto presente che l’art. 43 LPamm è conforme all’art. 98a OG garantendo lo stesso diritto di ricorrere, per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale.

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

2. L'art. 10 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo) prescrive che al momento dell'adozione o revisione del PR il carattere forestale dev'essere accertato laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. A norma dell'art. 13 cpv. 1 LFo i margini risultanti da quell'accertamento devono essere iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della LPT, con la precisazione al capoverso 2, costituente una delle principali novità della LFo, che "i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste".

Ciò significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo).

Con la nuova legge, dunque, il carattere dinamico del bosco è abolito nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto e rafforzamento del ruolo della pianificazione del territorio.

La pianificazione diviene, anche nei rispetti della foresta, il quadro operativo nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio devono essere posti a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.

3. Il ricorrente contesta, come detto, l’accertamento compiuto sul suo fondo che ne ha decretato in gran parte l’inserimento nell’area boschiva. A suo dire la vegetazione spontanea che ha invaso il terreno negli ultimi anni (robinia soprattutto) non può essere caratterizzata come bosco.

Ora, l’art. 2 LFo considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali. L’origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2) i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento.

Una consolidata giurisprudenza, ancora recentemente confermata (STF 124 II p. 88, cons. 3d/bb e riferimenti ivi citati), ha precisato cosa si deve intendere per “funzione forestale” : un bosco adempie questa funzione quando per la sua consistenza, ubicazione, e qualità costituisce uno spazio di ristoro (“*Erholungsraum*”) per l’uomo, ma anche quando contribuisce a formare il paesaggio, a proteggere l’ambiente da influssi nocivi quali immissioni indesiderate o rumore, a proteggere le acque, le sorgenti e le rive dei laghi o ancora quando rappresenta uno spazio vitale per animali selvatici e specie indigene di piante.

Dal profilo più strettamente tecnico, l’Ordinanza sulle foreste (Ofo) prescrive al suo art.

1 una serie di parametri minimi per i quali il diritto cantonale può considerare foresta un’area coperta da alberi; la superficie minima può variare dai 200 agli 800 mq, la larghezza minima dai 10 ai 12 ml e l’età del popolamento, in caso di estensione boschiva spontanea, dai 10 a 20 anni. Ora, anche se al momento della decisione impugnata era ancora in vigore la Legge cantonale di applicazione del 1912, che non prevedeva simili valori minimi, non si può fare a meno di notare come la futura legge forestale cantonale, approvata dal Gran Consiglio il 24 aprile 1998, definisca quale bosco una superficie coperta da alberi estesa perlomeno 800 mq, larga almeno 12 metri e di un’età di almeno 20 anni. L’art. 3 cpv. 2 della nuova legge federale precisa inoltre che tali valori minimi non trovano applicazione nel caso in cui le superfici boscate siano poste lungo corsi d’acqua o rive dei laghi. Nel caso concreto, pur senza considerare che il terreno dell’insorgente costeggia il fiume __________, tali presupposti sono pacificamente adempiuti : a prescindere dall’origine del popolamento (progressivo inselvatichimento), dalla qualità delle piante (robinie) e dalla qualifica a registro fondiario, elementi che come già detto non sono rilevanti per il giudizio, ci si trova in presenza di una superficie boscata sicuramente superiore agli 800 metri quadrati (il solo fondo dell’insorgente misura 1500 mq), larga più di 12 metri e più vecchia di 20 anni. A questo proposito la Sezione forestale ha prodotto una fotografia del 1971 (scattata nel periodo estivo) che mostra chiaramente la presenza di vegetazione arbustiva e di piante già allora; un prelievo effettuato di comune accordo con il proprietario ha inoltre permesso di datare una robinia rappresentativa della vegetazione presente sul terreno a 22 anni di età. Il sopralluogo effettuato alla presenza di codesto Tribunale ha confermato quanto sostenuto dalle istanze inferiori : eccetto per il suo lato ovest (quello adiacente alla fabbrica sorta sul f.n. __________per intenderci), gran parte del terreno del ricorrente è effettivamente coperta da un bosco di robinie. L’accertamento effettuato dalle autorità forestali deve quindi essere considerato corretto e va tutelato anche in questa sede.

Per questi motivi,

viste le normative alla fattispecie applicabili

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto .

2. Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).

3. Intimazione: - __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica, __________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il segretario