Appeal of Zoning Revision Moot Due to Subsequent Administrative Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a state council resolution approving a municipal zoning plan revision, seeking to have specific parcels rezoned to residential categories R2 and R3. However, a subsequent, unchallenged regulatory variant approved in 2002 partially or fully rezoned the contested parcels to R2, rendering the original appeal concerning those parcels moot. Following the court's decision on the challenges to the 2002 variant, and given the agreement of the involved parties and the petitioner's non-objection to closure, the court dismissed the original 1997 appeal from the rolls without imposing court fees or awarding costs, as the core substantive issue had been resolved by subsequent administrative action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 PAmm; Appeal of Zoning Revision Moot Due to Subsequent Administrative Action: However, a subsequent, unchallenged regulatory variant approved in 2002 partially or fully rezoned the contested parcels to R2, rendering the original appeal concerning those parcels moot. Following the court's decision on the challenges to the 2002 variant, and given the agreement of the involved parties and the petitioner's non-objection to closure, the court dismissed the original 1997 appeal from the rolls without imposing court fees or awarding costs, as the core substantive issue had been resolved by subsequent administrative action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section stating that the Tribunal does not collect court fees, which supports the order not to levy costs.
Testo completo
Incarto n. 90.1997.149 · Lugano 8 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio Raffaello Balerna
assistito dalla segretaria: · Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di
RI1 patr. da: RA1 contro
la risoluzione 27 agosto 1997 (n. 4207) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
-
20 novembre 1997 del RA4;
-
9 dicembre 1997 della divisione della pianificazione territoriale;
-
17 marzo 1998 di PI1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che l’insorgente ha chiesto l’inserimento in zona edificabile R2 del mapp. 1279 ed in zona R3 del mapp. 1430 __________;
che, posteriormente all’udienza del 4 febbraio 1998, l'assetto pianificatorio dei fondi in oggetto è stato ridefinito;
che, in effetti, con risoluzione 1. ottobre 2002 (n. 4627) il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l’attribuzione parziale, rispettivamente integrale dei fondi precitati alla zona residenziale estensiva (R2);
che la precitata variante non è più stata impugnata dal qui ricorrente;
che l’inserimento in zona edificabile del mapp. 1279 è stato per contro contestato innanzi a questo Tribunale da due proprietari di un fondo posto nelle immediate adiacenze;
che, con scritto 24 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate alla presente procedura un termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del gravame senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili; impregiudicato l'esito dei ricorsi avverso la risoluzione governativa 1. ottobre 2002;
che, nel termine menzionato, l’insorgente, ha chiesto che la chiusura del procedimento in parola, alla quale acconsente, venga rinviata a dopo l'emanazione delle sentenze sui ricorsi avverso la risoluzione del 1. ottobre 2002; dal canto loro la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio si sono dichiarati d’accordo con la stralcio, mentre PI1 sono rimasti silenti;
che, con decisone di data odierna, questo Tribunale ha evaso i gravami presentati contro la risoluzione del 1. ottobre 2002, e che pertanto nulla osta alla chiusura del presente procedimento;
che il gravame in parola va pertanto stralciato dai ruoli;
che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che tanto il ricorrente quanto PI1 hanno rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di stralcio;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · .
Il presidente La segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio