Land Inclusion Appeal Rendered Moot by Municipal Variant Approval; Municipality Liable for Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants sought the inclusion of specific land parcels into the extensive residential zone within a municipal master plan, which was initially approved by the State Council; the proceeding was later suspended to allow for a variant addressing the appellants' requests, which ultimately resulted in the partial assignment of the parcels to building land via a resolution that had become final. Given that the subsequent approval of the variant satisfied the appellants' initial claims, the appeal was rendered moot and struck from the records, and the court reasoned that the municipality's approval of the variant constituted acquiescence to the appellants' demands, making the municipality liable for the appellants' legal costs (costs and fees) as the losing party in the context of the superseded appeal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 PAmm, Art. 28 PAmm; Land Inclusion Appeal Rendered Moot by Municipal Variant Approval; Municipality Liable for Costs: Given that the subsequent approval of the variant satisfied the appellants' initial claims, the appeal was rendered moot and struck from the records, and the court reasoned that the municipality's approval of the variant constituted acquiescence to the appellants' demands, making the municipality liable for the appellants' legal costs (costs and fees) as the losing party in the context of the superseded appeal procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for ordering the municipality to pay legal costs (ripetibili) because it was deemed the losing party.
Cited to confirm that no court fees (tassa di giustizia) are collected in this proceeding.
Testo completo
Incarto n. 90.1996.32 · Lugano 24 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici: · Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria: · Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 aprile 1996 di
__________ __________ __________ __________ __________ __________ rappr. da: __________ __________ contro
la decisione del __________ febbraio 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
Viste le risposte:
-
27 giugno 1996 del municipio di __________;
-
8 ottobre 1996 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che i ricorrenti hanno chiesto l’inserimento in zona residenziale estensiva dei mappali __________ e __________ di __________;
che, all’udienza del 27 novembre 1996, il procedimento è stato sospeso onde permettere lo studio di una variante del piano regolatore volta a soddisfare le domande degli insorgenti;
che, con risoluzione 28 gennaio 2003, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di __________; tra di esse una contempla l’assegnazione parziale dei mappali __________ e __________ alla zona edificabile;
che, con scritto 23 luglio 2003, gli insorgenti hanno pertanto sollecitato lo stralcio dai ruoli del gravame, ritenendo soddisfatte le loro domande ricorsuali e protestando al contempo spese e ripetibili; il municipio, d’accordo con lo stralcio, si è detto contrario all’accollo delle spese e all’assegnazione di ripetibili (cfr. scritto del 4 settembre 2003), mentre la divisione della pianificazione territoriale ha dichiarato di non avere osservazioni al riguardo (cfr. scritto del 2 settembre 2003);
che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che, nell’ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore approvata con risoluzione 28 gennaio 2003 dal Consiglio di Stato dev’essere conferito valore di acquiescenza del comune nei confronti delle domande dei ricorrenti;
che di conseguenza gli insorgenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l’art 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti fr. 400.- (quattrocento) per ripetibili.
3. Intimazione a: · ; Municipio di __________, __________ __________; Divisione della pianificazione territoriale, ____ ________; .
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria