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90.1996.114 • TRPI TI 90.1996.114 Generato dall'IA

Appeal Against Agricultural Zoning Classification Upheld

Numero d'incarto 90.1996.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged the decision of the State Council, which upheld a municipal zoning amendment classifying a specific building outside buildable zones in the category "meritevole 1d," meaning it must maintain its agricultural use. The court dismissed the appeal, reasoning that the classification was consistent with cantonal directives, as the building was situated within an actively exploited agricultural zone, and while the appellants argued it was no longer used agriculturally and sought reclassification to "meritevole 1a" (allowing conversion), the local authorities' decision was based on objective criteria reflecting the need for ancillary agricultural structures in that area, thereby preventing the transformation of every sound rural building into residential property and justifying the differential treatment compared to other properties.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 1 LALPT, Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, Art. 39 OPT, Art. 24 lett. b LPT, Art. 39 cpv. 2 OPT, Art. 24 LPT; Appeal Against Agricultural Zoning Classification Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the classification was consistent with cantonal directives, as the building was situated within an actively exploited agricultural zone, and while the appellants argued it was no longer used agriculturally and sought reclassification to "meritevole 1a" (allowing conversion), the local authorities' decision was based on objective criteria reflecting the need for ancillary agricultural structures in that area, thereby preventing the transformation of every sound rural building into residential property and justifying the differential treatment compared to other properties.

Parole chiave

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attribuzione a una zona zone agricole zona edificabile destinazione ad uso abitativo beni statali ente locale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cpv. 1 LALPT
1.La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) ed il ricorso è tempestivo (art.
Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT
Used to specify which parties were recognized as having standing to appeal.
Art. 39 OPT
Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv.
Art. 24 lett. b LPT
2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv.
Art. 39 cpv. 2 OPT
Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv.
Art. 24 LPT
2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv.
Art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT
Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv.
Art. 41 cpv. 2 LALPT
L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT

Used to specify which parties were recognized as having standing to appeal.

Art. 28 PAmm

Cited as the legal basis for imposing court costs on the appellants.

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Testo completo

Incarto n. 90.1996.114 · Lugano 11 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici: · Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi,Matteo Cassina

segretaria: · Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera

statuendo sul ricorso dell’ 11/14 ottobre 1996 di

__________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ contro

la decisione 18 settembre 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore del comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;

viste le risposte:

- 13 dicembre 1996 del municipio di __________ ;

- 19 dicembre 1996 della divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il

16 ottobre 1995 il consiglio comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. L'edificio n. __, situato al mapp. n. __________, è stato classificato nella categoria "meritevole 1d".

B.

Il 10 febbraio 1996 __________ __________ __________ __________ e __________ __________, agenti in nome della comunione ereditaria composta dalle medesime ed inoltre da __________ __________, proprietaria dell’edificio in rassegna, sono insorte contro la deliberazione dell’autorità comunale innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di classificarlo nella categoria “meritevole 1a”.

C. Il

18 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In quella sede il Governo ha confermato la valutazione del comune, respingendo il ricorso.

D. Con gravame 11/14 ottobre 1996, la comunione ereditaria, rappresentata da __________ __________ __________ __________ e da __________ __________, è insorta contro il giudizio governativo innanzi a questo Tribunale, ribadendo la propria domanda.

Il municipio di __________ ha proposto l'accoglimento del ricorso. La divisione della pianificazione territoriale ne ha, invece, chiesto la reiezione.

E. Il 4 marzo 1997 ha avuto luogo un'udienza. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). __________ __________ __________ __________ e __________ __________ affermano di agire in nome della comunione ereditaria __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________, di cui fanno parte quali coeredi. Non sussistendo tuttavia una prova specifica di rappresentanza degli altri coeredi, la legittimazione a ricorrere dev’essere riconosciuta alle sole rappresentanti (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Con questa precisazione il ricorso è ricevibile in ordine.

2. 2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").

2.2. Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv.

2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:

"2. I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art.

24 lett. b LPT)."

Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.

2.3. Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del

territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento").

Nella versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti.

Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

· decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;

· decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;

· indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;

· definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;

· definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti.

Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del

14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3).

L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra __________). Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra __________, la modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

· il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;

· l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;

· nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte.

2.4. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Edifici meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione

- che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico - ambientali;

c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2. Edifici diroccati non ricostruibili:

edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;

3. Edifici rustici già trasformati:

edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4. Altri edifici rilevati:

Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di __________ ha classificato l'edificio n. __________, situato al mappale n. __________, in località __________, nella categoria "meritevole 1d", ossia tra quegli edifici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere tale destinazione. Il Consiglio di Stato ha approvato tale attribuzione (cifr. risoluzione impugnata, cifra 4.7, pag. 17).

3.2. Le ricorrenti contestano la valutazione effettuata dalle autorità comunale e cantonale. Affermano che l’edificio non viene più usato per scopo agricolo da parecchi anni e che, quindi, può essere trasformato. Aggiungono che nella zona di __________ esistono altri edifici (di cui due di loro proprietà) riservati per l’attività agricola. Lamentano inoltre una disparità di trattamento, poiché altri edifici situati nella medesima zona sono stati assegnati alla categoria “meritevole 1a”. Chiedono, pertanto, che l’edificio venga assegnato alla categoria “meritevole 1a” e possa, di conseguenza, essere trasformato in residenza.

3.3. La valutazione effettuata dal consiglio comunale di __________, tutelata dal Consiglio di Stato, deve essere confermata. Essa è infatti conforme alle direttive cantonali. Nel comune di __________ l’attività agricola è ancora presente: il suo svolgimento presuppone la messa a disposizione di appositi fabbricati (stalle, fienili, ecc.). Come è inoltre ammesso dalle stesse ricorrenti l’edificio in oggetto era stato destinato, in passato, all’utilizzo agricolo. Esso, è inoltre, posto all’interno di una vasta area agricola, definita zona agricola-pascoli dal vigente piano regolatore di __________, ed effettivamente sfruttata a tale scopo (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.7, pag. 18). La sua assegnazione alla categoria “meritevole 1d”, al pari di altri stabili inventariati nella stessa località, appare pertanto legittima. Gli argomenti addotti dalle ricorrenti non permettono di mutare una tale conclusione. Non è, peraltro, possibile dedurre - e tantomeno sarebbe conforme al diritto federale applicabile in concreto - che tutti gli edifici rustici in buono stato di conservazione possano essere trasformati (in residenza): una scelta, in concreto ispirata da motivi pertinenti e oggettivi e - pertanto - legittima, appare imprescindibile. Già per questo motivo non può, da ultimo, essere ascoltata la censura circa un’asserita disparità di trattamento fra l’edificio delle ricorrenti e quelli di altri proprietari. L’edificio n. __________, posto sullo stesso mapp. n. __________, di proprietà dei ricorrenti, è peraltro stato assegnato alla categoria “meritevole 1a”, ovvero tra i rustici che possono essere trasformati.

3.4. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

4. La tassa di giudizio è posta a carico delle ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico delle ricorrenti in solido.

3.

Intimazione a: · -

__________ __________ __________ __________, ____________________; -

__________ __________, ____________________;

-

Municipio di __________, ____________________; -

Divisione della pianificazione territoriale, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona; -

Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La segretaria