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90.1995.155 • TRPI TI 90.1995.155 Generato dall'IA

Property Owner v. Municipality (Mootness of Appeal Following Zone Abolition)

Numero d'incarto 90.1995.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a municipal resolution establishing a planning zone that prohibited development that could complicate future land use planning, but the appeal was rendered moot because the municipality subsequently abolished the planning zone after concluding its purpose was fulfilled before the statutory term expired. The court reasoned that since the contested measure had been revoked, thereby eliminating the object of the dispute, the appeal had to be struck from the rolls, and consequently, no court fees or reimbursement of costs were awarded.

Regesto Legislator

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Art. 60 cpv. 2 LALPT, Art. 27 cpv. 1 LPT, Art. 58 LALPT, Art. 60 LALPT, Art. 63 cpv. 3 LALPT, Art. 2 LPT; Property Owner v. Municipality (Mootness of Appeal Following Zone Abolition): The court reasoned that since the contested measure had been revoked, thereby eliminating the object of the dispute, the appeal had to be struck from the rolls, and consequently, no court fees or reimbursement of costs were awarded.

Parole chiave

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terreno comunale spese per l'allestimento dei piani variante del piano regolatore non attribuzione a una zona confine particellare distrazione di valori patrimoniali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 60 cpv. 2 LALPT
dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Art. 27 cpv. 1 LPT
Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.
Art. 58 LALPT
Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano.
Art. 60 LALPT
dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Art. 63 cpv. 3 LALPT
Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv.
Art. 2 LPT

Giurisprudenza citata

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DTF 113 Ia 365
2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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1.

This order dictates the final procedural outcome, declaring the appeal struck off ('stralciato dai ruoli').

2.

This order rules on judicial fees and costs, stating none will be levied ('Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Non si assegnano ripetibili').

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Testo completo

Incarto n. 90.1995.00155 · Lugano 27 dicembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio Giudice Efrem Beretta

statuendo sul ricorso del 7 novembre 1995 di

Immobiliare __________ SA, __________, rappr. da: avv. __________ __________. __________, __________ __________, contro

la risoluzione __________ del __________ settembre 1995 del Municipio di __________ istituente la zona di pianificazione per il Comparto Nord (__________);

viste le osservazioni 23 gennaio 1996 del Municipio di __________;

r i l e v a t o

in fatto

a. Il Municipio di __________ ha pubblicato dal 25 settembre al 24 ottobre 1995 una zona di pianificazione d’interesse comunale ai sensi dell’art.

60 cpv. 2 LALPT avente per oggetto il comparto territoriale di __________ nord.

Contro questa decisione è insorta la ricorrente in epigrafe.

b. Nel frattempo la pianificazione ha seguito il suo corso e il Municipio, ritenuto giunti a termine gli studi e maturi per essere inseriti nel PR in revisione, ha deciso, con risoluzione n. __________ del __________ novembre 1998, di sopprimere la zona impugnata, comunicando singolarmente ai ricorrenti tale decisione con scritto del 1. febbraio 1999 (di cui ci è stata trasmessa copia con FAX del 20.12.01).

considerato

in diritto

1. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”. Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati. La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).

Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).

2. La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.

3. In concreto la zona di pianificazione è stata abrogata dal Municipio per aver assolto la sua funzione prima della scadenza e con ciò è venuto a mancare l'oggetto del litigio. Il ricorso deve dunque essere stralciato. Visto le circostanze si prescinde dal prelievo di tasse di giudizio e dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione: - avv. __________ __________ ____________________ ____________________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il Presidente

Avv. Efrem Beretta