Property Owner v. Cantonal Authority (Mootness)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed a Cantonal authority's decision which rejected the inclusion of their parcel in a building zone as per the municipal plan, instead mandating its placement in an agricultural zone and requiring the municipality to establish noise sensitivity grades. The proceeding was suspended pending the municipality's completion of its Master Plan, which ultimately resulted in the contested parcel being designated as an artisan zone with a specific noise sensitivity grade, satisfying the appellant's initial demands. Consequently, the court struck the appeal from the record as it had become moot, ordered the Cantonal authority to pay the appellant costs and fees, and waived court fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 LPAm, Art. 38 cpv. 6 LALPT, Non si prelevano tasse di giudizio; Property Owner v. Cantonal Authority (Mootness): The proceeding was suspended pending the municipality's completion of its Master Plan, which ultimately resulted in the contested parcel being designated as an artisan zone with a specific noise sensitivity grade, satisfying the appellant's initial demands. Consequently, the court struck the appeal from the record as it had become moot, ordered the Cantonal authority to pay the appellant costs and fees, and waived court fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for ordering the respondent authority (Cantone) to pay costs/indemnity to the appellant due to the resolution being modified in favor of the appellant.
Cited for making art. 31 LPAm applicable to this case.
This is an order regarding the non-collection of court fees, effectively ordering no fee payment, which is a cost-related disposition.
Testo completo
Incarto n. 90.1994.00305 · Lugano 13 luglio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici: · Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 1993 di
__________ __________, __________, rappr. da: Studio legale __________, __________ __________, contro
la decisione del Consiglio di Stato del 26.10.1993 che non approva l'inserimento in zona edificabile della part. __________di proprietà della ricorrente operata dal PR del Comune di __________ e la inserisce d'ufficio in zona agricola, invitando il Comune ad adottare una variante e ad assegnare i gradi di sensibilità al rumore al comparto;
visto da un lato la risposta 20 aprile 1994 del Consiglio di Stato che propone la reiezione del ricorso e dall'altro le osservazioni 16 maggio 1994 del Municipio di __________ postulante l'inclusione del controverso particellare in zona edificabile;
ritenuto che nel sopralluogo del 26 maggio 1994 le parti hanno chiesto la sospensione della procedura nell'attesa che il Comune stabilisca i gradi di sensibilità al rumore in una col Piano viario, definito che sia il tracciato dell'__________;
rilevato che il Consiglio comunale ha provveduto al completamento del PR e che il Consiglio di Stato l'ha approvato con risoluzione 25 gennaio 2000, inserendo in zona artigianale il fondo in contestazione con assegnazione del grado di sensibilità III;
preso atto che la ricorrente comunica con scritto 10 luglio 2000 che nulla osta ormai allo stralcio del gravame, chiedendo l'esenzione da tasse e spese di giudizio e l'attribuzione di ripetibili;
considerato
in diritto
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio riveda la decisione impugnata nel senso postulato dal ricorrente (parificabile ad acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.
che in concreto la nuova decisione accede alle domande fatte valere ricorsualmente contro la risoluzione qui impugnata, ragion per cui la vertenza, divenuta senza interesse giuridico, dev'essere stralciata dai ruoli e congrue ripetibili corrisposte al ricorrente dal Cantone soccombente;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse di giudizio. Il Consiglio di Stato verserà alla ricorrente fr. 600.- di ripetibili.
3. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario