Zoning Appeal Rendered Moot by Planning Variant; Municipality Ordered to Pay Partial Legal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged a zoning plan that designated their properties as agricultural land, seeking their inclusion in the developable zone; however, subsequent to the appeal being lodged and proceedings being suspended, the State Council approved a planning variant that partially satisfied the appellants' request by rezoning several of their parcels to residential use, rendering the original appeal moot and leading the court to strike it from the record. Given that the planning variant constituted a partial admission of the initial appeal against the municipality, the court ruled that the municipality, having partially conceded, was liable for partial reimbursement of the appellants' legal costs, ordering the municipality to pay a specified sum to the appellants while waiving the court fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 PAmm, Art. 28 PAmm; Zoning Appeal Rendered Moot by Planning Variant; Municipality Ordered to Pay Partial Legal Costs: Given that the planning variant constituted a partial admission of the initial appeal against the municipality, the court ruled that the municipality, having partially conceded, was liable for partial reimbursement of the appellants' legal costs, ordering the municipality to pay a specified sum to the appellants while waiving the court fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to rule that the municipality should pay procedural costs (ripetibili) to the appellants because it partially acquiesced to their demands.
Cited as the basis for not collecting a judicial fee (tassa di giudizio).
Testo completo
Incarto n. 90.1994.00298 · Lugano 5 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici: · Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
il segretario · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 luglio 1993 di
1. __________ __________ -__________, __________,
2. __________ __________, __________,
rappr. da avv. __________. __________, __________ __________, contro
la risoluzione 2 giugno 1993 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato
- 20 ottobre 1993 del municipio di __________ ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che le insorgenti hanno chiesto di includere i mapp. __________, __________, __________e __________, attributi alla zona agricola, nella zona edificabile __________;
che, all'udienza 15 giugno 1994, il procedimento è stato sospeso in vista di una variante del piano volta a soddisfare, parzialmente, le domande delle insorgenti, per il tramite dell'assegnazione alla zona __________ dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________ e __________;
che, con risoluzione 9 luglio 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l'attribuzione di questi ultimi fondi, oltre che del mapp. __________, alla zona residenziale __________;
che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che le insorgenti, consenzienti allo stralcio, protestano tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 9 ottobre 2002); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 11 novembre 2002);
che, nell'ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore approvata il 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di parziale acquiescenza del comune nei confronti delle domande delle ricorrenti;
che, di conseguenza, i ricorrenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che le ripetibili vanno commisurate al grado (parziale) di soccombenza del comune;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare alle ricorrenti fr. 1'000.-- per ripetibili.
3.
Intimazione a: · - __________ -__________ __________, __________, __________ __________, __________ rappr. da avv. __________ __________, __________ __________ __________, ____________________
- Municipio di __________, via __________. __________ __________, __________ __________
- Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
- Divisione della pianificazione territoriale, ____ ______ _______ __, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario