Planning Appeal Dismissed as Moot Following Zoning Reclassification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court struck a planning appeal filed against a zoning exclusion, as a subsequent planning variant, confirmed by the State Council, reclassified the appellant's property into the buildable zone, rendering the original appeal moot and implying the opposing authority's acquiescence to the change. Consequently, the court dismissed the appeal without imposing court fees but ordered the municipality to pay a procedural indemnity to the appellant, as the authority whose decision was challenged effectively lost due to the subsequent favorable modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 LPAm, Art. 38 cpv. 6 LALPT, art. 64 LPAm; Planning Appeal Dismissed as Moot Following Zoning Reclassification: Consequently, the court dismissed the appeal without imposing court fees but ordered the municipality to pay a procedural indemnity to the appellant, as the authority whose decision was challenged effectively lost due to the subsequent favorable modification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, referenced in conjunction with Art. 38 cpv. 6 LALPT, was used as the basis for ordering the losing party (the Municipality) to pay costs (indennità) to the opposing party.
This provision was cited as the legal basis making Art. 31 LPAm applicable for the imposition of costs.
Although not explicitly numbered in the dispositive, the order stating 'Non si prelevano tasse né spese di giudizio' implicitly relates to provisions governing court fees, which often fall under procedural rules like those pertaining to cost waivers.
Testo completo
Incarto n. 90.94.00238 · Lugano 17 luglio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici: · Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario · Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 25 novembre 1981 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, contro
__________
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e diritto
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv.
6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata;
che in concreto il fondo del ricorrente, escluso dal PR dalla zona edificabile, vi è stato inserito a seguito di variante, confermata in sede di determinazione dei gradi di sensibilità al rumore con variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con ris. 9.4.1997 cresciuta in forza di cosa decisa;
che questa modifica della decisione impugnata rende senza oggetto il ricorso in epigrafe e vale acquiescenza da parte del Comune;
che dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore del ricorrente;
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune verserà fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.
3. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario