Property Owner v. State Council Zoning Plan Approval
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner challenged the State Council's approval of a detailed zoning plan (PP1) for a municipality, specifically contesting a 6-meter setback line for green space and a designation reserving part of the land for "public interest building," while seeking a higher maximum building height allowed in a different zone. The court partially upheld the appeal, annulling the setback line based on prior jurisprudence that found similar impositions disproportionate and without prevailing public interest, and also annulling the "area reserved for public interest building" because it lacked the requisite legal basis and minimum content requirements for a neighborhood plan under the relevant planning law, whereas the court rejected the challenge to the maximum building height, deferring to the municipality's plausible urban planning choice to maintain a lower height for aesthetic integration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 quater, Art. 38 LALPT, Art. 19 NAPP1, Art. 56 LALPT, Art. 102 LALPT, Art. 22ter Cost; Property Owner v. State Council Zoning Plan Approval: The court partially upheld the appeal, annulling the setback line based on prior jurisprudence that found similar impositions disproportionate and without prevailing public interest, and also annulling the "area reserved for public interest building" because it lacked the requisite legal basis and minimum content requirements for a neighborhood plan under the relevant planning law, whereas the court rejected the challenge to the maximum building height, deferring to the municipality's plausible urban planning choice to maintain a lower height for aesthetic integration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, establishing a zone reserved for public interest building, was annulled in the dispositive orders.
Cited in the reasoning where the court declined to review the urban planning choice, which implies the respect of the local planning authority's sphere of decision.
Cited in the reasoning to determine that the zoning provision (art. 19 NAPP1) did not meet the minimum requirements for a neighborhood plan (piano di quartiere).
Cited in the reasoning to establish the court's competence to hear the appeal.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility and standing of the appeal.
Cited in the reasoning when discussing the transitional law regarding the entry into force of the LALPT, although the court left the core question open.
The court implicitly applied the rule governing costs by ordering the municipality to pay costs to the partially successful appellants (although the reference format for costs, usually Art. 68 in this context, is not explicitly cited in the final order, Art. 66 LTF is the general cost provision, but since no explicit cost article is cited in the dispositive, only the reimbursement ordered will be captured in the general cost structure if applicable, but here the explicit citation is missing from the operative part, however, since the court orders costs/reimbursement, the general principle must be derived from the operative part itself: 'Il comune verserà alle ricorrenti fr. 1'500.-- di ripetibili.' This general order on costs does not explicitly cite a specific procedural article for costs in the dispositive, so based strictly on the rule 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive', no cost article is formally extracted unless it was explicitly mentioned in orders 1, 2, or 3.
Testo completo
Incarto n. 90.94.00169 · Lugano 15 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici: · Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario · Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 27 aprile 1992 di
__________ __________: __________. __________, __________. __________, __________. __________, ________, rappr. da: avv. _________ ___________________________ __________, contro
la risoluzione 24 marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona _________ (PP1) del Comune di __________;
visto
la risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________
la risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato
il sopralluogo del 23 agosto 1993
letti gli atti e assunti gli accertamenti necessari
r i t e n u t o
in fatto
a. La comunione ereditaria in epigrafe è proprietaria della part. __________RFD __________, in zona __________, di complessivi mq 347, di cui 294 edificati e 53 adibiti a corte. L’edificio principale, con fronte sul viale __________, radicalmente trasformato all’inizio degli anni settanta, occupa la maggior parte della superficie: al piano terreno è ubicato il noto ristorante “________ _____________ ”, agli altri piani una serie di appartamenti.
Il piano particolareggiato della zona _________ (PP1), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, suddivide il quartiere in
3 comparti (A, B, C), colloca il fondo in esame al comparto C e lo sottopone ad una serie di vincoli contro i quali le proprietarie sono insorte dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere i gravami, a questo TPT chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi dei vincoli contestati.
Tanto il comune di _________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono il rigetto del ricorso.
Delle argomentazioni delle parti diremo all’occorrenza nei considerandi.
Nel sopralluogo si decise di sospendere la causa nell’attesa che il comune approntasse con l’accordo delle ricorrenti una variante che però non venne mai seriamente avviata.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti, già insorte, per gli stessi motivi, in prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
2. La particella __________è gravata dai seguenti vincoli che le ricorrenti contestano col presente ricorso, chiedendone l’annullamento:
a) linea di arretramento di 6 mtl sul viale _________per la formazione di un’area verde alberata;
b) assieme alle part. __________1,__________, __________, _________(Via __________ /__________ __________), riserva per una “edificazione di interesse pubblico”;
c) altezza massima delle costruzioni limitata a mtl 16,70, le ricorrenti postulando l’inserimento in zona _________in cui l’altezza massima consentita è di mtl 22,70.
3. linea di arretramento
A proposito della contestata linea di arretramento giova ricordare che il TF ha ritenuto illegittima la sua imposizione alla part. __________RFD __________, annullando la sentenza con la quale abbiamo respinto il ricorso del proprietario contro la decisione governativa approvante il vincolo (cfr. DTF 3 luglio 1995, 1P. 614/1994, in re _________c. Comune di __________).
Gli stessi motivi svolti dal TF in quella sentenza valgono ad escludere che l’imposizione della linea di arretramento al fondo delle ricorrenti sia sorretta da un interesse pubblico prevalente e rispetti il principio della proporzionalità. Con sentenza 1.2.96 abbiamo dunque tolto quel vincolo dalla proprietà _________ e la linea, interrotta su quel tratto, ha perso la sua ragione di essere.
Su questo punto il ricorso dev’essere accolto.
4. zona riservata per arredo urbano
a) Il nuovo PR, adottato dal comune il 6.11.1989, pubblicato dal 29.1 al 27.2.1990 e approvato dal Consiglio di Stato il 24.3.1992, ha introdotto all’art. 19 NAPP1 il vincolo di zona riservata per arredo urbano e vi ha assoggettato i fondi delle ricorrenti.
Il disposto è del seguente tenore:
1. Nell’area indicata con tratteggio interrotto il Comune intende promuovere un’edificazione unitaria, con contenuti d’interesse generale, altamente qualificata sull’impianto e nell’espressione architettonica.
2. Le modalità, le eventuali ripartizioni di proprietà, i tempi di realizzazione, ecc. sono da concordare con i proprietari interessati e da determinare in apposite convenzioni.
3. Nei casi non potessero essere regolati in via bonale è riservata l’espropriazione per causa di pubblica utilità.
Le parti hanno ravvisato nel vincolo in esame l’imposizione dell’obbligo di piano di quartiere, non previsto dalla LE vigente al momento della pubblicazione del PR e sancito invece dall’art. 56 LALPT, entrata in vigore il 23.5.1990, nell’intervallo tra la pubblicazione e l’approvazione del piano.
Le ricorrenti ne deducono la violazione dell’art. 102 LALPT, ai cui sensi “i piani regolatori pubblicati e i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge vengono istruiti e decisi conformemente alle leggi finora in vigore davanti alle autorità finora competenti.” Ne concludono che la zona riservata prevista dal PR è destituita di base legale e viola l’art. 22ter Cost.
Il Comune esclude percontro che l’art. 102 LALPT si riferisca al diritto sostanziale: il suo campo d’azione è circoscritto alle regole di procedura e di competenza. Il Consiglio di Stato, ricordato che la procedura di adozione e di approvazione del PP1 è avvenuta a “cavallo” dell’entrata in vigore della LALPT, ritiene corretta l’applicazione della nuova base legale.
b) Premettiamo che nel caso che ne occupa il quesito può rimanere aperto.
Va tuttavia rilevato l’importanza che una legge fondamentale come la LALPT - e per il suo tramite la legge federale - venga applicata a tutto il territorio, creando quell’unitarietà cui non può essere responsabilmente rinunciato. Se poi si consideri che l’art. 101 LALPT impone, a questo preciso fine, di uniformare alla legge i PR vigenti al momento della sua entrata in vigore risulterà difficile ritenere che un piano che già ne avesse recepito i contenuti al momento della pubblicazione non possa essere approvato su quel punto e ciò per l’unica ragione che la LE, allora vigente, non li prevedeva.
Più plausibile può invece apparire un’interpretazione più restrittiva dell’art. 102 LALPT ai cui sensi la prescrizione che nell’istruire e adottare il PR si debbano seguire le regole del diritto vigente al momento della pubblicazione vada intesa nel senso che come le regole disciplinanti l’istruzione sono essenzialmente procedurali, così lo sono quelle dell’approvazione. Ciò significa che tutto il procedimento ancora aperto (istruzione e approvazione) deve svolgersi presso le autorità competenti e secondo la procedura previste dal diritto in vigore al momento della pubblicazione. Il
diritto sostanziale non è invece toccato dal disposto.
c) Come abbiamo sopra indicato non occorre risolvere il quesito in questa sede. Abbiamo sopra riportato contenuto e obiettivo dell’”area riservata per una edificazione di interesse pubblico” definiti dall’art. 19 NAPP1.
Il piano di quartiere è percontro definito dall’art. 56 LALPT quale: “progetto planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore” (art. 56 LALPT cpv. 1).
Il PR dovrà stabilire se il suo allestimento è obbligatorio o facoltativo e inoltre fissare: a) la superficie minima dei fondi; b) i requisiti minimi; c) i parametri minimi e massimi (art. 56 LALPT cpv. 2).
Ora se la riserva di un’area per un’edificazione di interesse pubblico può a rigori rispondere agli obiettivi di un piano di quartiere e l’intenzione di renderlo obbligatorio non fa dubbio, manca invece la definizione delle caratteristiche essenziali e dei contenuti di un simile piano. La disposizione dell’art. 19 NAPP1 non risponde dunque ai requisiti minimi dell’art. 56 LALPT né trova peraltro il corrispettivo in altre disposizioni della LALPT e nemmeno della LE.
Non rientra d’altra parte nell’autonomia comunale, per ampia ch’essa sia, il potere di emanare disposizioni che, senza il supporto della legislazione cantonale (o federale), restringano in modo così grave la proprietà privata e per di più sulla base di un’ipotesi normativa tanto generica e vaga quanto quella enunciata dell’art. 19 NAPP1. La densità normativa non può scendere al disotto della soglia ora tracciata dall’art. 56 LALPT per un istituto, il piano di quartiere, che persegue fondamentalmente lo stesso obiettivo dell’art. 19 NAPP1 ma offrendo quelle garanzie minime, irrinunciabili, al disotto delle quali non v’è l’imprescindibile sicurezza e prevedibilità del diritto. Garanzie che esige, del pari, l’istituzione di una zona __________, tanto in regime di LE che di LALPT e senza le quali, per costante giurisprudenza, non è lecito restringere la proprietà privata.
Ora, l’art. 19 NAPP1 non si limita a un semplice proclama d’intenti ma intende rendere vincolante l’edificazione di interesse pubblico che il comune vorrà promuovere o veder promossa sulle aree vincolate, con la riserva dell’espropriazione in caso di mancato accordo dei proprietari sulle “*modalità, le eventuali ripartizioni di proprietà, i tempi di realizzazione, ecc.*”.
Alla luce delle pregresse considerazioni Il Consiglio di Stato non poteva approvare l’art. 19 NAPP1 senza violare il diritto federale.
Il disposto deve dunque essere annullato in questa sede e con esso l’attribuzione del part. __________ad area riservata per un’edificazione di interesse pubblico. Le censure ricorsuali vanno accolte su questo punto.
5. altezza massima
La domanda ricorsuale di inserire la part. __________in zona _________ è avversata dal comune che giustifica l’altezza massima di mtl 16,70 contro i 22,70 della zona _________ con una serie di considerazioni di natura urbanistica che hanno ispirato l’assetto del quartiere _________ nel quadro della pianificazione dell’intera città. “*Sul lato lungo il __________ __________,* leggesi a pagina 17 della risposta comunale*, il P.P.1 concede un’altezza di m 16.70 con lo scopo di aprire il quartiere verso il __________, che costituisce un segno territoriale di grande forza paesaggistica, onde creare uno spazio di relazione tra i quartieri del Centro e di __________.*”
In sintesi, si vuole che il _________ funga da cerniera e non da cesura tra le due parti della Città. Perciò si scala su quel lato la crosta che fa da baluardo al quartiere, aprendolo al dialogo con la parte di là dal __________.
E’ questa una scelta urbanistica che ha dalla sua ragioni plausibili né questo tribunale può sindacarla senza invadere l’autonoma sfera decisionale del Comune e senza disconoscerne, violando l’art. 2 LPT, il ruolo di autorità inferiore di pianificazione.
La censura non può essere accolta.
6. Il Comune, intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a salvaguardia di suoi interessi pecuniari, non deve nella misura in cui è soccombente spese e tasse di giustizia. Deve invece congrue ripetibili alle ricorrenti, parzialmente vittoriose in causa.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é parzialmente accolto.
§) Di conseguenza la decisione governativa impugnata è annullata nella misura in cui approva a) l’art. 19 NAPP1 e la sua applicazione al part. __________RFD __________; b) l’assoggettamento del part. __________RFD _________ alla linea di arretramento dal viale __________. L’art. 19 NAPP1 è conseguentemente annullato e con esso il relativo vincolo sul part. __________. Annullato è pure l’assoggettamento del part. __________ alla suddetta linea di arretramento. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né tasse di giudizio. Il comune verserà alle ricorrenti fr. 1'500.-- di ripetibili.
3. Intimazione: - __________
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario