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90.1994.140 • TRPI TI 90.1994.140 Generato dall'IA

Planning Tribunal Cost Allocation Correction

Numero d'incarto 90.1994.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Planning Tribunal issued a decree to correct a manifest error in a previous decision concerning appeals against a municipal development plan, where the decree mistakenly identified the Canton, instead of the losing Municipality, as the party responsible for paying costs and reimbursement to the appellants. The court rectified the operative part of the decision to correctly state that the Municipality must pay two thousand monetary units in reimbursement to the appealing parties, pursuant to the relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 40 Lpamm; Planning Tribunal Cost Allocation Correction: The court rectified the operative part of the decision to correctly state that the Municipality must pay two thousand monetary units in reimbursement to the appealing parties, pursuant to the relevant procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese per l'allestimento dei piani rimborso delle spese questioni processuali problema urbano revisione della pianificazione del territorio rettificazione della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 40 Lpamm

Cited as the legal basis for issuing the decree to correct the previous order regarding reimbursement costs.

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Testo completo

Incarto n. 90.1994.00140-141 · Lugano 10 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio Giudice Efrem Beretta

Preso atto che:

nel decreto di stralcio 5 aprile 2002 dei ricorsi 30 agosto 1991 di

__________ __________, __________,

__________ -__________ __________ e __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,

contro la decisione 2 luglio 1991 del Consiglio di Stato concernente il PR del Comune di __________, al punto 2 del dispositivo è stato indicato, per una svista, come debitore delle ripetibili il Cantone benché nel considerando di diritto n. __________ fosse stato precisato che soccombente era il Comune e al considerando n. __________ che il Comune doveva corrispondere ai ricorrenti le ripetibili,

visto l'art. 40 Lpamm;

decreta

1. Il punto 2 del dispositivo è rettificato come segue:

"Non si prelevano né tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 2'000.-- di ripetibili ai ricorrenti e precisamente fr. 1'000.-- a __________ __________ e fr. 1'000.-- a __________ -__________ __________ e LLCC."

2. Il termine di ricorso decorre dall'intimazione del presente decreto.

3. Intimazione a: · - avv__________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica, __________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente

Avv. _______ ____________