Guardianship Revocation Appeal Denied Due to Persistent Financial Distress and Insufficient Medical Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual subject to a representation guardianship with property administration, instituted due to financial difficulties and existing medical conditions like recurrent depression and anxiety limiting administrative capacity, appealed the decision upholding the guardianship and replacing the guardian, seeking revocation based on a recent medical certificate suggesting no contraindication to suspending the measure following the violent death of their partner. The court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate a substantial change in circumstances justifying the revocation, as financial distress persisted (evidenced by outstanding debt and self-declared reliance on the state) and the prior medical foundation for the order remained relevant, rendering the single, succinct medical note insufficient to override the initial necessity for protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 450 CC, Art. 99 LPAmm, Art. 450f CC, Art. 390 CC, Art. 389 cpv. 2 CC, Art. 5 cpv. 2 Cost; Guardianship Revocation Appeal Denied Due to Persistent Financial Distress and Insufficient Medical Evidence: The court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate a substantial change in circumstances justifying the revocation, as financial distress persisted (evidenced by outstanding debt and self-declared reliance on the state) and the prior medical foundation for the order remained relevant, rendering the single, succinct medical note insufficient to override the initial necessity for protection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the nature of the appeal against decisions of the Regional Protection Authorities concerning adults.
Cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the single judge of the Protection Chamber of the Court of Appeal.
Cited as the basis for the single judge sitting to rule on the appeal.
Cited in the legal reasoning regarding the grounds for revoking the curatorship.
Cited in the reasoning concerning the right to free procedural aid and free legal aid.
Cited as the provision applicable by reference (art. 13 LAG) for granting free legal aid.
Cited as the provision making CPC articles applicable regarding free legal aid.
Cited in the section outlining the legal remedies available against the decision (appeal in civil matters).
Cited in the section outlining the appealable decisions to the Federal Tribunal in non-pecuniary matters.
Cited in the section outlining the grounds for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the section outlining the deadline for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the section outlining the admissibility criteria for appeal in civil matters when the litigation value is low.
Cited in the section outlining the legitimacy to appeal in civil matters.
Cited in the section outlining the grounds for a subsidiary appeal in constitutional matters.
Cited as the provision for the subsidiary appeal in constitutional matters when appeal in civil matters is inadmissible.
Cited in the section outlining the legitimacy to file a subsidiary appeal in constitutional matters.
This article is not explicitly cited in the dispositive orders (points 1 to 4), even if costs/fees are mentioned in point 3 and 8.
This article is not explicitly cited in the dispositive orders (points 1 to 4), even if legal aid is mentioned in point 2.
Testo completo
Incarto n. 9.2023.65 · Lugano 5 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Damiano Bozzini giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera · Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni giudicando sul reclamo del 2 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 15 gennaio/3 maggio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito a favore di RE 1 (1972) una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio e nominato la signora __________ quale curatrice.
B. Il 31 marzo/ 1 aprile 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha assunto la misura di protezione trasferita dall’Autorità regionale di protezione __________, respinto la richiesta di RE 1 di revoca della curatela e sostituito la curatrice, nominando il __________, con effetto dal 1° aprile 2023. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 2/3 maggio 2023. Essa ne chiede l’annullamento e postula la revoca della curatela, ritenendo inesatto l’accertamento dei fatti e non sufficientemente motivata la decisione, che non terrebbe conto di un certificato medico dal quale risulterebbe che la misura non sia più necessaria. L’interessata chiede infine di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Tramite osservazioni 10/11 maggio 2023 il curatore CURA 1 ha chiarito di aver conosciuto RE 1 in occasione di un’udienza indetta prima della decisione impugnata. Egli si dice sorpreso delle spese che deve sostenere RE 1 a fronte delle sue entrate e ritiene che la misura di protezione andrebbe incrementata, in ragione della sua situazione psichica.
E. L’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni il 17/22 maggio 2023, chiedendo di respingere il reclamo. Chiarisce di non ritenere che il certificato medico presentato dall’interessata sia sufficiente per giustificare la revoca della misura di protezione, mentre la situazione concreta e l’assenza di miglioramenti dal momento della sua istituzione ne motiverebbe il mantenimento.
F. Con replica 19/20 giugno 2023 RE 1 precisa che le difficoltà sarebbero conseguenti all’improvviso decesso del suo compagno, avvenuto in circostanze violente e che è stato oggetto di articoli sui mass media. Sostanzialmente ritiene ingiustificato che l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto del parere della sua psichiatra curante, dottoressa __________, espresso nel certificato medico prodotto.
G. L’Autorità di protezione non ha presentato alcuna duplica.
H. A complemento dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria, in data 18/21 agosto 2023 l’avv. PR 1 ha presentato la propria nota d’onorario per prestazioni dal 20 marzo al 1° agosto 2023.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione 12 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha assunto la curatela istituita dall’Autorità regionale di protezione __________ (disp. 1), respinto la richiesta di revoca presentata da RE 1 l’8 marzo 2023 (disp. 2), revocato il mandato alla precedente curatrice assegnandole un termine per presentare il rendiconto e rapporto morale (disp. 3 e 4 e 5), nominato CURA 1 quale nuovo curatore a partire dal 1 aprile 2023 (disp. 6), limitato i diritti di RE 1 quanto all’accesso a un conto che verrà aperto a suo favore e relativamente all’apertura della corrispondenza relativa al mandato (disp. 7). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 11).
3. RE 1 si oppone alla decisione, chiedendo anche a questo giudice di decidere la revoca della curatela, ritenendo che l’Autorità di protezione non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi per la valutazione delle sue condizioni, in particolare di un certificato medico della dr. med. __________, prodotto a dimostrazione della sua situazione, secondo il quale non necessiterebbe più di una misura di protezione. In sede di replica sostiene che il disagio che ha giustificato l’istituzione della curatela sarebbe stato causato dall’improvviso decesso in circostanze violente del suo compagno, ma che attualmente non sarebbero più dati motivi per mantenere la misura. RE 1 non ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo e di conseguenza nel frattempo la decisione ha esplicato i suoi effetti.
4. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti la istituisce se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n.
1 CC).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.
389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio appena non vi sia più motivo di mantenerla. La misura dev’essere tolta quando non appare più necessaria, in applicazione del principio di proporzionalità, ciò che può dipendere da circostanze di fatto ma pure da un apprezzamento diverso da parte dell’Autorità (Meier, CommFam Protection de l'adulte, n° 15 ad. art. 399 CC; Steinauer/Fontoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, pag. 555 no. 1258).
5. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6. L’istituzione della curatela, il 15 gennaio 2021 da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ è stata richiesta da RE 1, in considerazione di una difficile situazione economica e di un disagio personale. Il 7 ottobre 2022 la suddetta Autorità ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ l’assunzione della misura, in considerazione del trasferimento dell’interessata da __________ a __________, con la precisazione che la curatrice non era disposta a mantenere il mandato. Dopo aver verificato la situazione economica dell’interessata e aver cercato un nuovo curatore, l’Autorità di protezione __________ ha quindi assunto l’incarto con la decisione impugnata, nominando CURA 1. Nella medesima, ha pure respinto la richiesta di revoca della misura, formulata da RE 1 durante l’udienza svolta l’8 marzo 2023 per presentarle il candidato curatore.
La revoca di una misura di protezione presuppone che le cause che l’hanno giustificata non siano più date. Nel caso concreto, dagli atti risulta che l’Autorità di protezione ha accertato le condizioni di RE 1 e valutato in che misura siano cambiate dal momento dell’istituzione della curatela. La sua situazione economica presentava, il 19 ottobre 2022, 34 attestati di carenza beni per un totale di fr. 48'217.35, ciò che nel reclamo non è contestato. Anzi l’interessata, per giustificare la sua richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria, precisa di essere “*completamente a carico dello Stato*”.
Al proposito, CURA 1 nelle osservazioni al reclamo si dice sorpreso degli oneri che deve sopportare RE 1 per la locazione, gli abbonamenti telefonici, l’auto e il possesso di due cani. Quanto alla situazione personale, dagli atti emerge che, contrariamente a quanto sostiene l’interessata in replica, la curatela non è stata istituita esclusivamente a seguito del grave lutto che l’ha colpita, bensì anche per una situazione medica che non era nuova. Nella relazione presentata il 29 novembre 2020 contestualmente all’istituzione della curatela dalla dr. med. __________ (psichiatra curante dell’interessata) risulta che essa “*è affetta da una sindrome depressiva ricorrente (…), il disturbo depressivo e la sintomatologia ansiosa connessa la limita nell’occuparsi delle questioni burocratiche amministrative e spesso anche delle situazioni inerenti le sue condizioni di salute*”.
Per giustificare la propria richiesta di revoca della curatela RE 1 ha poi prodotto uno scritto del 1 febbraio 2023 nel quale la medesima psichiatra si limita succintamente a certificare “*che, dal profilo medico-psichiatrico, per la summenzionata paziente non esiste alcuna controindicazioni alla sospensione misure curatelare*”. Secondo l’Autorità di protezione tale dichiarazione non è sufficiente a dimostrare un sostanziale cambiamento delle condizioni dell’interessata dal momento dell’istituzione della misura di protezione. In particolare fa riferimento a quanto accertato durante un’udienza nella quale RE 1 avrebbe avuto un atteggiamento inadeguato, come pure in relazione alla corrispondenza agli atti.
L’Autorità di primo grado ritiene quindi che “*la revoca (…) della misura di protezione adottata da altra autorità in concomitanza di una procedura si sostituzione in assenza di elementi seri che indichino un miglioramento della situazione e confrontata con un atteggiamento dell’interessata che lascia trasparire con evidenza un’inadeguatezza della stessa, sarebbe un gesto irresponsabile che non si è voluto compiere”* (cfr. osservazioni 17 maggio 2023). Dal canto suo, la reclamante ritiene che tale scelta sia carente di motivazione, criticando all’Autorità di primo grado di non aver eseguito sufficienti accertamenti per valutare se fossero ancora dati elementi per l’istituzione della curatela.
A torto, in quanto l’esame svolto dall’Autorità che ha assunto la misura e che è stata chiamata a valutare un’eventuale sua revoca era correttamente limitato alla modifica delle condizioni che ne avevano giustificato l’istituzione. Nelle circostanze descritte, non si ravvisano pertanto elementi per discostarsi dalla decisione dell’Autorità di prima sede, non avendo RE 1, con il solo certificato prodotto, dimostrato un cambiamento sostanziale della sua situazione a favore della revoca della curatela. La decisione impugnata va pertanto confermata, tenuto conto in ogni caso che rientra nei compiti dell’Autorità di protezione una rivalutazione regolare (anche attraverso i rapporti del curatore e ad aggiornamenti sullo stato di salute ad opera dei medici curanti) volta a eventualmente modificare o revocare la misura.
Ciò che andrà quindi svolto periodicamente e concretamente in base a tutte le circostanze.
7. RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
In concreto l’istante non ha presentato alcun giustificativo, indicando nel reclamo di aver provveduto a richiedere la documentazione che sarebbe stata inviata in seguito. Ha invece trasmesso esclusivamente la “*fattura proforma datata 16 agosto 2023 relativa alle prestazioni svolte dal 20 marzo 2023 sino al 1 agosto 2023*”. In concreto la situazione economica della richiedente risulta comunque chiara e permette eccezionalmente di accogliere l’istanza pur in assenza della relativa documentazione. La tassazione della nota d’onorario avverrà con decisione separata.
8. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza. In considerazione della particolarità del caso si prescinde tuttavia dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.
3. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.