Legislator Giurisprudenza & Legislazione
9.2020.47 • TRAC TI 9.2020.47 Generato dall'IA

Appeal Regarding Unverified Expert Fee in Child Protection Case

Numero d'incarto 9.2020.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal challenged a regional protection authority's decision to fully approve and charge a 4,950 currency unit expert fee for a psychological evaluation to both parents equally, as this fee resulted in protective measures for the minors. The appellant argued the fee was approved without verification, detail, or prior input from the parties, despite the fee being procedurally correct to be borne by the parents due to the subsequent protective measures ordered. The court dismissed the appeal because, although the initial approval lacked detail, the expert subsequently provided a fully itemized invoice detailing time, rate, and expenses, to which the appellant offered no further objection or reply, thereby rendering his request for annulment and referral moot.

Regesto Legislator

Ufficiale

Costi peritali; i costi relativi al procedimento di protezione seguono il principio della soccombenza. Se la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, essi vanno addebitati al figlio. In tal caso, i genitori devono farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza

Parole chiave

Generato dall'IA
tutela legale misure di protezione dei minori mercede del perito decisione di rinvio figlio minorenne annullamento civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48 lett. f n. 7 LOG

Cited as the basis for the President of the Appellate Chamber having jurisdiction to decide the appeal.

art. 29 cpv. 2 LPMA

Cited in the reasoning regarding the principle that expert costs are procedural costs following the outcome of the procedure, which supports the decision to dismiss the appeal regarding the cost taxation.

art. 450 CC

Cited as the basis for the admissibility of the appeal to the Appellate Chamber regarding decisions from Regional Protection Authorities concerning minors.

art. 314 cpv. 1 CC

Cited in relation to the admissibility of the appeal to the Appellate Chamber.

art. 440 cpv. 3 CC

Cited in relation to the admissibility of the appeal to the Appellate Chamber.

art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA)

Cited as part of the procedural basis for the jurisdiction of the Appellate Chamber to rule on the appeal.

art. 99 LPAmm

Cited as the subsidiary procedural law applicable to the appeal procedure.

art. 450f CC

Cited as the most subsidiary procedural law applicable to the appeal procedure.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section on legal remedies, governing the admissibility of the appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies, governing the grounds for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section on legal remedies, governing the deadline for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the threshold for admissibility of the appeal in civil matters based on the value in dispute.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies, governing the standing to appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies, governing the admissibility of the subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies, governing the admissibility of the subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies, governing the standing to appeal in the subsidiary constitutional appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 9.2020.47 · Lugano 1 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera · Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1 all’

Autorità regionale di protezione __________, e a PI 1

per quanto riguarda la messa a carico dei costi della perizia effettuata dalla Clinica __________ in relazione ai minori PI 2 e PI 3

giudicando sul reclamo del 25 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il

12 maggio 2020 (ris. n. 615/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Dal matrimonio fra RE

1 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2 (2012).

B. Con sentenza 17 maggio 2018 (inc. DM.2017.43) il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto tale unione per divorzio, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie conclusa tra i coniugi. L’accordo prevedeva l’attribuzione ad entrambi dell’autorità parentale sui figli e l’affidamento della custodia di quest’ultimi alla madre. Con riferimento ai diritti di visita con il padre, residente in __________, è stata stabilita una regolamentazione molto dettagliata.

C. Con istanza supercautelare e cautelare datata 21 novembre 2018 PI 3 ha postulato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la modifica dei diritti di visita previsti per la fine del mese di novembre e le festività natalizie 2018 e l’avvio di una presa a carico terapeutica e di sostegno per i due figli, in ragione del loro rifiuto di esercitare le relazioni personali con il padre, espresso dopo i diritti di visita svoltisi in __________ durante le vacanze estive. Ha inoltre richiesto che, alla luce delle risultanze del percorso terapeutico, l’assetto delle relazioni personali padre-figli venga ridiscusso e che l’autorità parentale venga attribuita in via esclusiva alla madre.

D. Con osservazioni 3 dicembre 2018 RE 1 si è recisamente opposto all’istanza della ex moglie, postulando per contro l’istituzione di una curatela educativa in favore dei due figli, con il compito di vigilare sullo svolgimento delle relazioni personali ed esaminare, di concerto con l’Autorità di protezione, l’effettivo esercizio delle medesime.

E. Dopo discussione fra le parti, all’udienza tenutasi il 4 dicembre 2018 l’Autorità di protezione ha deciso di conferire alla Clinica __________ di __________, sotto la supervisione dello psicologo PI 4, il mandato di procedere all’ascolto e accertare lo stato di salute dei minori (ris. n. 885/2018). Il perito “*dovrà porre particolare attenzione sul rapporto genitori-figli e sull’influenza del medesimo sul malessere manifestato dai minori, individuando eventuali ambiti di intervento a tutela dell’equilibrio psicofisico degli stessi e lavorando su una relazione sana genitori-figli*” (disp. 1).

F. Il 21 dicembre 2018 __________ e __________, psicoterapeute della Clinica __________, hanno trasmesso all’Autorità di protezione un breve rapporto concernente i due minori, incontrati il 19 dicembre precedente. Non essendo emersi elementi di pericolosità nella relazione padre/figli, le perite concludevano il loro referto suggerendo il mantenimento dei diritti di visita già previsti.

G. Alla luce di tale rapporto, con decisione supercautelare 21 dicembre 2018 (ris. n. 1001/2018) l’Autorità di protezione ha respinto le richieste di PI 3 di modificare le relazioni personali con il padre, confermando il diritto di visita padre/figli per le vacanze di Natale previsto nella sentenza di divorzio e convocando le parti ad un’udienza.

H. In sede di udienza del

10 gennaio 2019 i genitori sono stati sentiti, in particolar modo sul mancato svolgimento dei diritti di visita natalizi. L’Autorità di protezione ha preannunciato che avrebbe chiesto allo psicologo __________ “*di prevedere degli incontri regolari e solleciti*” (verbale, pag. 3) e la nomina di un curatore educativo, presentato poi ai genitori il 12 febbraio seguente e ai minori il 21 marzo. Anche i diritti di visita padre/figli previsti durante le vacanze di carnevale non hanno avuto luogo.

I. Con risoluzione del

5 marzo 2019 (ris. n. 222/2019) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa in favore di PI 1 e PI 2, con il compito di mediare tra i genitori ed organizzare i diritti di visita.

L. In data 26 maggio/6 giugno 2019 PI 4 (in qualità di supervisore delle attività peritali) ha trasmesso il referto eseguito dalle due psicoterapeute __________ e __________ della Clinica __________. Nelle conclusioni di tale rapporto veniva proposto un percorso di presa a carico terapeutica per tutta la famiglia, con ripristino dei diritti di visita in forma protetta e con un sostegno soprattutto ad PI 1 e alla madre, oltre all’intervento costante del curatore educativo. Il referto in questione è stato discusso nell’ambito dell’udienza tenutasi l’11 luglio 2019 ed è stato oggetto di aspre critiche da parte di RE 1.

M. Con decisione 18 luglio 2019 (ris. n. 694/2019) l’Autorità di protezione ha modificato, in via cautelare, i diritti di visita paterni (disp. 2), ordinando inoltre “*un percorso familiare e di mediazione, comprensivo di eventuale presa a carico individuale per PI 2 e PI 1 allo scopo di rielaborare le modalità relazionali familiari, rispettivamente dei minori con i genitori, da effettuarsi presso lo __________*” (disp. 3). Ad un eventuale reclamo contro la decisione è stato levato l’effetto sospensivo (disp. 6).

N. Con pronuncia 10 dicembre 2019 (inc. CDP 9.2019.117) questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 riformando la decisione 18 luglio 2019. In particolare, la Camera di protezione ha ordinato una presa a carico familiare per i minori PI 1 e PI 2, per RE 1 e per PI 3 (disp. 2) e ha modificato l’assetto delle relazioni personali tra padre e figli fissato dall’Autorità di protezione (disp. 3).

O. Con decisione 12 maggio 2020 (ris. n. 615/2020) l’Autorità di protezione ha proceduto alla tassazione della nota d’onorario della Clinica __________ di __________ relativa alla valutazione peritale ordinata a suo tempo. La nota professionale in questione, per un importo di fr. 4'950.–, è stata approvata integralmente e messa a carico di entrambi i genitori in ragione di ½ ciascuno.

P. Con reclamo 25 maggio 2020 RE 1 è insorto contro tale decisione. Egli ne postula l’annullamento e il rinvio degli atti all’autorità di prima sede, affinché venga emanata una nuova decisione previa audizione delle parti e dopo aver esperito le opportune verifiche.

Q. Nelle sue osservazioni

18 giugno 2020 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendo di confermare la decisione adottata o, in subordine, di voler sospendere l’esame della procedura di reclamo in corso per consentirle di effettuare ulteriori verifiche.

Con scritto 3 giugno 2020, PI 4 ha presentato i dettagli della fattura tassata dall’autorità di prime cure.

PI 3 non ha presentato osservazioni.

R. RE 1 non ha replicato, ponendo così fine allo scambio di allegati.

Considerato

in diritto

1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del

7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione di tassazione emanata dall’Autorità di protezione.

2.1. Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato l’art. 29 cpv. 2 LPMA, secondo cui le spese peritali sono spese di procedura e seguono l’esito della stessa. Se il procedimento si conclude con l’emanazione di misure di protezione del figlio, le relative spese vanno di principio a carico del figlio, e per esso dei genitori.

Ritenuto che dal rapporto peritale della Clinica __________ è emersa la necessità di adottare delle misure di protezione in favore dei minori in oggetto – poi effettivamente ordinate dall’Autorità di protezione – la nota professionale relativa alla valutazione peritale, per un importo di fr. 4'950.–, è stata approvata e messa a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

2.2. RE 1 censura l’approvazione della fattura emessa il 9 settembre 2019 dalla Clinica __________, avvenuta “*senza alcuna apparente verifica di sorta né commento e senza previamente sentire in alcun modo le parti*” (reclamo, pag. 8). La fattura in questione “*si limita ad indicare un importo complessivo di CHF 4'950.00, senza alcun dettaglio di sorta o distinta dei costi che hanno concorso a giungere a tale cifra*” (reclamo, pag. 7), fa “*riferimento in modo generico* *«a prestazioni svolte direttamente e indirettamente»*”, oltre a non indicare “*nemmeno il monte-ore complessivo né la remunerazione oraria che sarebbero stati presi in considerazione*” (reclamo, pag. 8).

2.3. Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. I costi relativi al procedimento di protezione – diversamente dai costi di gestione della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA – non rientrano infatti negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (fra le tante: sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza

CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; Breitschmid, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 276 CC n. 22). Secondo

la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4: sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22).

In tal caso, i genitori devono farsene carico, non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; DTF 119 Ia 134, consid. 4).

Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4).

2.4. Nel caso in esame, il reclamante non censura l’applicazione dei principi legali richiamati, applicabili anche alla perizia commissionata in concreto dall’Autorità di protezione alla Clinica __________, che ha dato luogo all’adozione di misure di protezione (dapprima da parte dell’Autorità di prime cure e poi, su reclamo, da questo giudice). In particolare, non è contestato che la fattura del perito rappresenti un costo relativo al procedimento di protezione ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA, ovvero un costo che segue l’esito della procedura e dunque la soccombenza al procedimento. Neppure è messo in discussione il fatto che le spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Il reclamante non critica neppure la suddivisione fra i genitori disposta nella decisione impugnata.

RE 1 censura unicamente il fatto che nella decisione impugnata la relativa fattura sia stata approvata per l’importo esposto, benché del tutto priva di dettagli quanto al lavoro svolto dai periti (monte ore, remunerazione oraria, distinta dei costi, etc.) e non vi sia dunque alcuna possibilità di verifica della sua congruità da parte dell’Autorità di protezione, che neppure l’ha sottoposta preventivamente alle parti per eventuali commenti.

Tali censure non sono prive di pertinenza. Occorre tuttavia segnalare che a seguito dell’introduzione del reclamo, lo psicologo PI 4 ha fatto pervenire il dettaglio della fattura datata 9 settembre 2019 (cfr. allegato a osservazioni 3 giugno 2020), nel quale sono stati esposti in maniera particolareggiata il tempo necessario per gli incontri con i vari membri della famiglia, per i colloqui con il curatore educativo e lo psicoterapeuta, per l’esame degli atti, la stesura del rapporto e per l’intervisione tra gli psicologi/psicoterapeuti che si sono direttamente occupati del caso, la tariffa oraria (fr. 140.–/h) e le spese occorse (fr. 16.–). Dalla nota di dettaglio emerge pure che non è stato conteggiato il tempo per l’udienza dell’11 luglio 2019 dinnanzi all’Autorità di protezione.

A fronte di tale esposizione dettagliata, RE 1 non ha presentato alcuna replica in questa sede, rinunciando così al suo diritto di essere sentito in merito. Tale rinuncia rende priva di senso la richiesta di giudizio tendente all’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti in prima istanza, formulata dal reclamante proprio per poter esercitare il proprio diritto di essere sentito e prendere posizione su tali costi. Per tali motivi, il reclamo non può dunque che essere respinto.

3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del reclamante e devono dunque essere posti a suo carico. Si giustifica tuttavia di mettere a suo carico degli oneri ridotti, in considerazione del fatto che l’Autorità di protezione ha emanato la sua decisione quanto all’onorario del perito senza richiedere il dettaglio delle sue prestazioni, versato agli atti solo a seguito dell’introduzione del reclamo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico di RE 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.