Legislator Giurisprudenza & Legislazione
9.2020.105 • TRAC TI 9.2020.105 Generato dall'IA

Secretary's Appeal Against Denial of Access to Protected Person's Documents

Numero d'incarto 9.2020.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, acting as the secretary of an association, filed an appeal against a protection authority's decision which denied their request for copies of documentation related to a person under protective supervision, based on a power of attorney granted to represent the supervised person regarding their curatorship and to obtain information. The appellate court declared the appeal inadmissible because the representative, being the secretary of an association and not a legally qualified attorney compliant with federal law on the freedom of lawyers, lacked the professional authorization required for representation in protective proceedings, which is treated as professional representation given the association's nature and fee structure. Furthermore, the court noted that the challenged written communication did not constitute a formal, appealable decision, independently rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

La rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione è retta dalle norme della procedura civile ed è dunque riservata, in prima e seconda istanza, agli avvocati legittimati ai sensi della LLCA

Parole chiave

Generato dall'IA
accesso ai documenti procura generale libertà d'associazione procedure connesse legislazione in materia di informazione richiesta di informazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48 lett. f n. 7 LOG

Cited as the basis for the sole judge presiding over the case.

art. 25 cpv. 1 LPMA

Cited in the reasoning process leading to the inadmissibility ruling, concerning who may represent parties before the administrative authority.

art. 21 LPMA

Cited in the reasoning process leading to the inadmissibility ruling, establishing the applicability of the administrative procedure law.

art. 450f CC

Cited to justify the analogy with civil procedural law for matters not regulated by the Civil Code.

art. 68 cpv. 2 lett. a CPC

Cited as the current equivalent of the rule that established the monopoly of representation by lawyers.

art. 4 LLCA

Cited regarding the requirement for professional representation to be limited to lawyers registered in the cantonal register.

art. 93 LTF

Cited in the section detailing the legal remedies available against the decision, in relation to appealability.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section detailing the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 segg. LTF

Cited as the general basis for the admissibility of the civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds for filing a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited as the condition for admissibility of the civil appeal based on the value in dispute.

art. 76 LTF

Cited as the provision governing the legitimacy to file an appeal.

art. 116 LTF

Cited as the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal when the civil appeal is inadmissible.

art. 115 LTF

Cited as the provision governing the legitimacy to file a subsidiary constitutional appeal.

art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, however, since order 2 states no costs are charged, no explicit cost provision is extracted based on the strict rule.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 9.2020.105 · Lugano 21 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera · Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 a

all’

Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda la richiesta di ottenere copia della documentazione agli atti

giudicando sul reclamo del 15 settembre 2020 presentato da PI 1, segretario dell’Associazione __________ contro la decisione emanata il 2 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

e in diritto

che in data 11 agosto 2020 RE 1, nato il 1975 a __________, ha conferito procura a PI 1, segretario dell’Associazione __________ di __________ perché abbia a rappresentarlo presso l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) “*per tutto ciò che riguarda la curatela a cui è sottoposto in base alla decisione del 14 gennaio 2020*”, oltre a tutte le informazioni che lo riguardano “*presso tutte le autorità, Comunali e Cantonali*”, impegnandosi ad agire in ossequio alla legge e a “*fornire un’adeguata assistenza giuridica*”, “*riservate le norme cantonali relative al patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie civili, penali e amministrative*”;

che con scritto 25 agosto 2020 PI 1 ha informato l’Autorità di protezione del mandato conferito da RE 1, dichiarando che “*per poter procedere alla richiesta formale di revoca della curatela, abbiamo bisogno di una copia di tutti i documenti che riguardano il nostro patrocinato*”;

che con lettera 2 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha richiamato le norme legali applicabili al patrocinio, invitando PI 1 a fornire le relative informazioni o “*in alternativa invitare il signor RE 1 a rivolgersi ad un legale legittimato ad esercitare la rapresentanza dinnanzi a un tribunale svizzero*”;

che contro tale scritto è insorto PI 1 con reclamo datato 15 settembre 2020, chiedendo di attestare che “*l’associazione __________ è legittimata a visionare tutti i documenti che riguardano il sig. RE

1 e in possesso dell’ARP __________*”;

che il reclamo non è stato oggetto di intimazione;

che la validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice (decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

che ai sensi dell’art. 450f CC, per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano applicazione per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti;

che ai sensi dell’art. 21 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’Autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), “*riservate le norme che seguono*”;

che fra le predette “*norme che seguono*” figura l’art. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde all’art. 25 cpv.

1 della previgente Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, LTut) secondo il quale “*le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore*”;

che tale disposto – inserito nel capitolo delle “*norme comuni*” della “*procedura davanti all’Autorità amministrativa*”, quindi applicabile certamente anche alle autorità di prima sede – costituisce una *lex specialis* rispetto all’art. 21 cpv.

1 prima frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato, senza che quest’ultimo debba ottemperare a particolari requisiti (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm n. 3);

che il tenore dell’art. 25 cpv. 1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “*le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore*” (cpv. 1);

che tale codice consacrava il precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI), ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);

che occorre pertanto ammettere che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

che l’art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici, rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;

che va anche ricordato che la rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a un’autorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);

che una procedura ricorsuale davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art.

388 a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; v. anche decreto CDP del 15 novembre 2017, inc. 9.2017.220 concernente già PI 1 e l’associazione *__________* di cui è segretario);

che restano riservati i compiti di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi, conformemente al diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo le circostanze potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza nella procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro Cantone deve disporre dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore professionale – se la rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam Protection de l’adulte, Steck, N.

20 ad art. 449a CC);

che in considerazione dell’esistenza di un Regolamento delle prestazioni e di un tariffario (cfr. procura, punto 4, e cfr. <https://codici.ch/regolamento-delle-prestazioni/>, consultato il 21 settembre 2020) e visto lo scopo di attivarsi in un numero indeterminato di casi, senza che esista un nesso di prossimità particolare con la persona rappresentata (cfr. reclamo, pag. 1: __________ “*è un’associazione senza scopo di lucro a tutela dei cittadini*”), la rappresentanza dell’interessato da parte dell’associazione non può che essere qualificata «di tipo professionale» (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8; v. anche decreto CDP del

17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

che palesemente né l’associazione __________, né il suo segretario PI 1 adempiono i requisiti – né in relazione alla LLCA né per procedura e materia – che li abilitino alla rappresentanza professionale nel settore della protezione del minore e dell’adulto in prima e in seconda istanza;

che di conseguenza, dinnanzi a questo giudice non può essere ammessa la rappresentanza in giudizio di RE 1 da parte loro, ciò che rende il presente reclamo irricevibile;

che non si giustifica di porre un termine a RE 1 per sanare questo vizio, ricorrendo ad un altro patrocinatore, nella misura in cui il reclamo sarebbe ad ogni modo votato all’insuccesso;

che in effetti, lo scritto impugnato verte sulla questione della rappresentanza processuale di PI 1, cui RE

1 ha fatto capo anche in prima istanza, ciò che come visto sopra – e come rettamente osservato dall’Autorità di protezione – non è ammissibile;

che, abbondanzialmente, lo scritto contestato non rappresenta neppure una decisione formale, impugnabile in questa sede, ragion per cui il reclamo non può che essere giudicato irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione:

-

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.