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9.2018.187 • TRAC TI 9.2018.187 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Transfer of Jurisdiction to Civil Court in Maintenance Action

Numero d'incarto 9.2018.187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a protective authority's decision that instituted educational curatorship for a minor and regulated supervised visitation rights with the mother, seeking expanded contact and challenging the cost allocation. The court declared the appeal inadmissible because the initiation of a maintenance action before the civil court had, by attraction pursuant to updated procedural rules, divested the protective authority, and consequently the appellate court reviewing its decision, of material jurisdiction over matters concerning parental authority, custody, and personal relations between parents and children. Consequently, requests regarding the scope of visitation and cost allocation pertaining to these matters must be directed to the civil judge presiding over the maintenance action.

Regesto Legislator

Ufficiale

Competenza per materia delle autorità di protezione; irricevibilità di un reclamo postulante la modifica della regolamentazione delle relazioni personali nella misura in cui la Pretura è ora investita di un’azione in mantenimento fra le stesse parti

Parole chiave

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azione di mantenimento causa civile diretta autorità parentale diritto di visita sorvegliato trasferimento della custodia diritti procedurali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. f n. 7 LOG

This provision is cited in the introductory section to establish the authority of the sole judge deciding the appeal, although the final order does not explicitly cite it for the ruling itself.

art. 450 CC

This article, read with others, defines the admissibility of the appeal to the Protection Chamber of the Court of Appeal, which is relevant to the context of the decision.

art. 314 cpv. 1 CC

This article is cited as part of the legal basis for the jurisdiction of the Protection Chamber, although the final order does not explicitly cite it for the ruling itself.

art. 440 cpv. 3 CC

This article is cited as part of the legal basis for the jurisdiction of the Protection Chamber, although the final order does not explicitly cite it for the ruling itself.

art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA)

This provision is cited as part of the legal basis for the jurisdiction of the Protection Chamber, although the final order does not explicitly cite it for the ruling itself.

art. 99 LPAmm

This provision is cited as part of the subsidiary procedural framework applicable to the appeal, although the final order does not explicitly cite it for the ruling itself.

art. 450f CC

This provision is cited as part of the subsidiary procedural framework applicable to the appeal, although the final order does not explicitly cite it for the ruling itself.

art. 308 cpv. 1 e 2 CC

This article concerns the institution of the guardianship measure which was the subject of the initial decision being appealed, but the appeal was declared inadmissible based on jurisdiction.

art. 298d cpv. 3 CC

This article is discussed as the basis for the civil court's assumption of jurisdiction, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 407b cpv. 1 CPC

This provision is cited in the reasoning regarding the immediate applicability of new procedural rules, but not in the dispositive.

art. 304 cpv. 2 CPC

This provision is cited in the reasoning as the basis for the civil judge's exclusive jurisdiction over related matters, which underpins the declaration of inadmissibility.

art. 315a cpv. 3 CC

This article is cited in the reasoning for comparison regarding jurisdiction in divorce cases, but not in the dispositive.

art. 19 cpv. 1 LPMA

This article is cited in the reasoning regarding the allocation of costs for the protection measure, which the court dismissed on grounds of insufficient motivation.

art. 276 cpv. 1 in fine CC

This article is cited in the reasoning regarding the obligation of parents to cover maintenance costs, which includes protection measure costs.

art. 3 CC

This article is cited in the reasoning regarding the obligation of parents to cover maintenance costs, which includes protection measure costs.

art. 72 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the admissibility of appeals to the Federal Supreme Court.

art. 90 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the admissibility of appeals to the Federal Supreme Court.

art. 93 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the admissibility of appeals to the Federal Supreme Court.

art. 95 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 98 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the deadline for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the admissibility of appeals in pecuniary matters to the Federal Supreme Court.

art. 76 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the standing to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 116 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the grounds for subsidiary constitutional appeals to the Federal Supreme Court.

art. 113 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the admissibility of subsidiary constitutional appeals to the Federal Supreme Court.

art. 115 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the standing to file a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly applied by the order to place the costs of the appeal on the appellant (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 9.2018.187 · Lugano 1 febbraio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera · Dell’Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2 patr. da: PR 2 per quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa in favore di PI 1 (2017)

giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

29 novembre 2018 (ris. n. 175/2018) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1, nato il 2017, è figlio di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati.

B. Con istanza supercautelare 12/13 settembre 2018 all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) CO 2 ha postulato l’affidamento della custodia esclusiva sul figlio PI 1.

C. La richiesta è stata accolta con decreto supercautelare del 5 ottobre 2018 (n. 145/2018), mediante il quale PI 1 è stato affidato provvisoriamente al padre e le relazioni personali con la madre sono state sospese. All’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, settore famiglie e minorenni (di seguito, UAP) è stato conferito un mandato urgente per una valutazione socio ambientale dei nuclei famigliari dei genitori.

D. Con decreto supercautelare del 25 ottobre 2018 (n. 163/2018) l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali con la madre, in forma sorvegliata, presso il Punto d’Incontro di __________. Con decisione 16 novembre 2018 (n. 170/2018) è stato conferito alla psichiatra dr. med. __________ il mandato di effettuare una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2; l’autorità di prime cure ha ordinato a quest’ultimi di sottoporsi all’esame del capello per l’accertamento di un eventuale consumo di stupefacenti o alcool.

E. All’udienza di discussione svoltasi l’8 novembre 2018 la madre ha postulato l’affidamento di PI 1 e in via eventuale di poter beneficiare di un diritto di visita più ampio in corso di istruttoria; il padre non si è opposto a tale ampliamento, con esercizio dei diritti di visita al domicilio del padre, opponendosi tuttavia all’affidamento di PI 1 alla madre. Per la sorveglianza dei diritti di

visita, la madre ha proposto due persone di sua fiducia (__________oppure __________), mentre il padre non ha fornito

alcun nominativo in tal senso.

F. Con decreto cautelare del 29 novembre 2018 (n. 175/2018) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa e di mediazione ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, nominando CURA 1 quale curatrice e attribuendole specifici compiti. L’Autorità di protezione ha inoltre modificato le relazioni personali fra PI 1 e la madre, estendendole a tre incontri di un’ora e mezzo alla settimana presso il domicilio del padre, sorvegliati dalla curatrice.

G. Con decisione 10 dicembre 2018 (n. 182/2018) l’Autorità di protezione ha “*trasmesso per competenza*” l’intero incarto riguardante il minore alla Pretura di __________, che lo aveva richiamato nell’ambito di un’azione di mantenimento promossa dal padre di PI 1. Secondo tale decisione, che non è stata oggetto di reclamo, in applicazione dell’art. 298*d* cpv. 3 CC il Pretore aggiunto “*esaminerà quindi tutte le domande pendenti in questa autorità di protezione*” (dispositivo n. 1).

H. Con reclamo 10 dicembre 2018 RE 1 ha impugnato il decreto cautelare emanato il 29 novembre 2018 dall’Autorità di protezione, postulando l’annullamento dei dispositivi n.

3 e 4 e chiedendone la riforma. In particolare, la reclamante chiede che i costi della curatela siano messi a carico del padre, con obbligo di versare un anticipo dei medesimi, e che le relazioni personali con la madre vengano effettuate in forma sorvegliata, presso lo studio della curatrice o presso il proprio domicilio di __________, quotidianamente (dal lunedì alla domenica), pattuendo preventivamente gli orari con la curatrice in conformità alle esigenze delle parti. La reclamante ha altresì chiesto che per la sorveglianza agli incontri la curatrice, in caso di sua impossibilità a presenziare, venga affiancata da __________ (o in subordine, __________).

I. Il reclamo non è stato oggetto di intimazione.

Considerato

in diritto

1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2. Nel suo reclamo, RE

1 censura la decisione impugnata nella misura in cui “*statuisce un diritto di visita esiguo*”, limitando a tre gli incontri settimanali fra madre e figlio, in forma sorvegliata e per la durata di un’ora e mezza ciascuno (reclamo, pag. 3). Critica inoltre “*la decisione di negare alla madre di vivere insieme al piccolo*”, suscettibile di provocare gravi pregiudizi al minore “*perché perde l’unico punto di riferimento che lo ha accompagnato finora*” (reclamo, pag. 4). Nel reclamo si contesta inoltre la circostanza secondo cui la madre non abbia fornito prove circa il suo luogo di abitazione in Ticino, di cui invece dispone e che è atto ad accogliere PI 1 (reclamo, pag. 5). A mente della reclamante, la decisione impugnata deve dunque essere annullata nella misura in cui nuoce alla relazione madre-figlio.

RE 1 critica in seguito la decisione di non considerare i due nominativi da lei proposti quali persone di fiducia per la sorveglianza dei diritti di visita, ciò che avrebbe permesso di organizzare i diritti di visita a cadenza giornaliera, e non solo tre volte alla settimana come invece garantito dalla curatrice nominata dall’autorità di protezione. Postula pertanto che una delle due persone da lei proposte venga nominata quale“ulteriore sorvegliante” (“*supervisore*”), permettendo così “*un’intensificazione dei rapporti interpersonali tra il bambino e la sua mamma*”, ovvero lo svolgimento dei diritti di visita anche nelle giornate in cui la curatrice prescelta non è disponibile (reclamo, pag. 7). Infine, la reclamante contesta l’accollo della metà dei costi della misura, ritenendo che tali oneri incombano integralmente al padre, “*l’attribuzione della custodia esclusiva e la curatela*” essendo state da lui richieste (reclamo, pag. 9).

3. A norma dell’art.

444 CC – applicabile a tutte le procedure davanti all’autorità di protezione e anche davanti all’autorità di ricorso – l’esame della competenza (*ratione loci* ma anche *ratione materiae*) deve essere messo in atto d’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6463; Auer/Marti, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 444 CC n. 3-4, 8; sentenza

CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4).

Nel caso concreto, è pacifica l’esistenza di un’azione di mantenimento promossa dalla reclamante il

17 ottobre 2018 presso la Pretura di __________ nei confronti di CO 2 (inc. SE.2018.394), attraverso la quale RE 1 ha postulato, in particolare, la restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, la sua custodia esclusiva ed un contributo di mantenimento in suo favore di fr. 1'500.–, oltre ad contributo di accudimento di almeno il 50% del fabbisogno mensile minimo esistenziale della madre. Con decisione processuale 30 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha constatato che in applicazione dell’art. 298*d* CC “*la competenza del giudice adito per la regolamentazione del mantenimento del minore si estende anche sulle questioni relative all’affidamento e ai diritti di visita*”, ordinando all’Autorità di protezione la trasmissione dell’intero incarto riguardante PI 1.

La fattispecie pone dunque degli interrogativi, da evadere d’ufficio in via preliminare, in relazione alla competenza a statuire di questo giudice – autorità di seconda istanza nell’ambito del diritto di protezione – rispetto al giudice civile.

4. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di Mantenimento del figlio, che ha introdotto delle nuove disposizioni procedurali, immediatamente applicabili a tutti i procedimenti pendenti a tale data che concernono questioni riguardanti i figli (art. 407*b* cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407*b;* Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407*b*; Dolder, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918).

All’art.304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale degli art. 298*b* cpv. 3 seconda frase CC e 298*d* cpv. 3 seconda frase CC – il nuovo diritto stabilisce, in particolare, che pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (*“Doppelspurigkeit”*) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298*b*). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art.

304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1; sentenza IIICCA del 6 aprile 2018, inc. n. 13.2017.95 consid. 2).

In presenza di un’azione in mantenimento, la norma non prevede dunque eccezioni che permettano all’Autorità di protezione di conservare la propria competenza decisionale in tema di autorità parentale, custodia o relazioni personali (contrariamente a quanto previsto, ad es., all’art. 315a cpv. 3 CC in ambito di divorzio o di tutela dell’unione coniugale).

Ove sia adito il giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa, avocare a sé la trattazione dell’incarto (sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).

5. Le censure sollevate nel reclamo non vertono sull’istituzione della curatela educativa, ma si riferiscono alla regolamentazione dei diritti di visita fra madre e figlio, disciplinate dall’Autorità di protezione al punto 4 della decisione impugnata e considerate troppo esigue dalla reclamante. RE 1 ne postula quindi l’estensione, chiedendo di poter intrattenere contatti quotidiani con PI 1. Una tale frequenza negli incontri sarebbe attuabile anche in assenza della curatrice nominata – sulla cui persona non vi sono obiezioni, ma che non disporrebbe del tempo necessario – affiancandole uno dei due “sorveglianti” proposti già in prima sede.

Le richieste della reclamante in merito ad un ampliamento dei diritti di visita non possono essere accolte in questa sede. In pendenza di un procedimento dinnanzi al Pretore aggiunto della Pretura di __________, secondo i principi esposti poc’anzi spetta a quest’ultimo giudicare, per attrazione, anche la disciplina delle relazioni personali fra genitori e figli. Sia la relativa decisione processuale del 30 novembre 2018 del Pretore aggiunto che la decisione 10 dicembre 2018 dell’Autorità di protezione non risultano peraltro essere state contestate. Tale materia è ormai sottratta al potere d’esame delle autorità di protezione, ivi compresa la qui scrivente autorità di reclamo. Le richieste di RE

1 dovranno di conseguenza essere rivolte al giudice civile che, nell’ambito del procedimento pendente dinnanzi a lui e secondo il suo apprezzamento, potrà decidere di rivedere la regolamentazione cautelare attualmente vigente. Questo giudice non possiede dunque (più) la competenza materiale per pronunciarsi sulle richieste di ampliamento delle relazioni personali contenute nel reclamo, che deve dunque essere considerato irricevibile per difetto di competenza materiale.

6. Non può nemmeno essere dato seguito all’ulteriore richiesta della reclamante di affiancare un’altra persona, scelta fra i due nominativi da lei proposti (__________e __________) alla curatrice nominata dall’autorità di prime cure. La reclamante infatti non contesta in sé la scelta della curatrice, ambito decisionale considerato dal Tribunale federale come meramente “esecutivo”, la cui competenza non subirebbe dunque l’attrazione verso la giurisdizione civile (cfr. DTF 135 III 49 consid. 4.1; CR CC I, Meier, n. 18 art. 315/315*a*/315*b* CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4a ed. 2009, n. 1190 pag. 683). Nel suo reclamo, RE 1 chiede invece che alla curatrice venga affiancata un’altra “persona di fiducia” / “sorvegliante” (non è chiaro se in qualità di co-curatore o in quale altra veste giuridica) poiché la medesima, per esigenze lavorative, non avrebbe sufficiente tempo a disposizione per monitorare gli incontri giornalieri madre-figlio.

Al di là del fatto che il memoriale di reclamo non si confronta con i motivi per cui l’autorità di prime cure non ha ritenuto idonee tali persone, la richiesta va comunque considerata irricevibile nella misura in cui presuppone l’estensione a cadenza quotidiana dei diritti di visita con PI 1, ciò che questo giudice – come visto – non può decidere. Non vi sono peraltro motivi di credere, e nemmeno la reclamante si spinge ad affermarlo, che la curatrice nominata non possa garantire lo svolgimento delle relazioni personali madre-figlio alla frequenza attualmente fissata.

7. Per quanto attiene ai costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) si rileva infine che, ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, essi sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi rientrano negli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri

mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.; sentenza CDP del 29 dicembre 201,

inc.9.2013.277, consid. 2.3).

Nel suo reclamo, RE 1 ritiene che tali costi debbano essere “*giocoforza*” addossati esclusivamente al padre di PI 1, che ha richiesto l’adozione dei provvedimenti in questione (reclamo, pag. 10), senza tuttavia giustificare tale asserzione. Insufficientemente motivata, anche tale censura non raggiunge dunque la soglia della ricevibilità.

8. In conclusione, il reclamo deve essere considerato irricevibile, in parte in ragione dell’incompetenza *ratione materiae* di questo giudice, in parte poiché insufficientemente motivato.

Gli oneri processuali seguono l’integrale soccombenza della reclamante e devono pertanto essere accollati a RE 1. Non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione alle altre parti al procedimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 450.–

*b)* spese fr.

50.–

fr. 500.–

sono posti a carico di RE 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

- - - -

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.