Appeal Against Approval of Financial Statement Following Revocation of Guardianship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned the approval of the 2015 financial statement and moral report by the Protection Authority for an individual under voluntary guardianship with asset administration, following the revocation of the guardianship. The appellant contested the decision, primarily arguing that his signature on the documents was forged and disputing the content of the moral report regarding his partner. The court dismissed the appeal on receivability grounds regarding prior years' reports due to generic referencing, and for the 2015 report, it found the appellant's signature visually consistent with others he used, considered the Authority's explanation for the signature color, and ruled that even if the appellant was not fully involved in the preparation, this did not invalidate the approval, as the approval primarily verifies the formal accounting and adequacy of the measure, not the appellant's subjective agreement with the curator's assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 CC, Art. 450 CC, Art. 2 cpv. 2 Legge, Art. 99 LPAmm, Art. 411 CC, Art. 74 LTF; Appeal Against Approval of Financial Statement Following Revocation of Guardianship: The appellant contested the decision, primarily arguing that his signature on the documents was forged and disputing the content of the moral report regarding his partner. The court dismissed the appeal on receivability grounds regarding prior years' reports due to generic referencing, and for the 2015 report, it found the appellant's signature visually consistent with others he used, considered the Authority's explanation for the signature color, and ruled that even if the appellant was not fully involved in the preparation, this did not invalidate the approval, as the approval primarily verifies the formal accounting and adequacy of the measure, not the appellant's subjective agreement with the curator's assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to establish the jurisdiction of the single judge of the Protection Chamber of the Court of Appeal.
Cited in connection with articles 314 para. 1 and 440 para. 3 CC to establish the appealability of decisions concerning adults.
Cited in connection with article 450 CC to establish the appealability of decisions concerning adults.
Cited in connection with article 450 CC to establish the appealability of decisions concerning adults.
Cited as a procedural basis for the appealability of decisions concerning adults.
Cited in the reasoning concerning the curator's duty to involve the interested party in preparing the financial statement and report.
Cited in the reasoning concerning the curator's duty to involve the interested party in preparing the financial statement and report.
Although not explicitly cited in the dispositive, the costs imposed in order 2 are standard costs provision in Swiss appeals, and the costs are explicitly ordered in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 9.2017.5 · Lugano 6 aprile 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello Alessia Paglia giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria · Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda il rendiconto finanziario 2015
giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
1. Il
6 settembre 2011 l’allora competente Commissione tutoria regionale __________ ha istituito, in favore di RE 1, nato il 1985, una curatela volontaria ex art.
394 *v*CC; in veste di curatore è stato nominato il signor __________.
2. Con decisione 11 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, nel frattempo divenuta competente in seguito al cambiamento di domicilio del curatelato, ha adattato la curatela al nuovo diritto trasformandola in una curatela con amministrazione dei beni ex art. 395 CC e ha sostituito il precedente curatore nominando il signor __________ quale nuovo curatore.
Mediante due diverse decisioni del 13 ottobre 2016 e con decisione 20 ottobre 2016 la predetta Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari e rapporti morali per gli anni 2012, 2013 e 2014. Avverso le stesse è insorto il signor RE
1 con reclamo datato 24 ottobre 2016 e inviato a questa Camera il 2 gennaio 2017.
Siccome il termine per introdurre reclamo era manifestamente scaduto, il reclamo, intempestivo, è stato dichiarato irricevibile dalla scrivente Camera con decisione del 19 gennaio 2017.
3. Nel frattempo, a seguito di un ulteriore cambio di domicilio del curatelato, la competenza per la gestione della misura è stata assunta dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione). La stessa, preso atto della richiesta di revoca della misura formulata da RE 1 e ritenuta la stabilità della sua convivenza e del sostegno fornito dalla compagna, con risoluzione 171/342 del 25.08.2016, ha revocato la curatela con effetto al 31 agosto 2016.
Con decisione 233/470, spedita il 28 dicembre 2016, l’Autorità di protezione ha poi approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per l’anno 2015 presentato dal curatore __________.
4. Avverso la predetta decisione è insorto, con reclamo 2 gennaio 2016, RE 1. Egli rinvia alle precisazioni fatte nello scritto del 24 ottobre 2016 allegato al gravame e obbietta che la firma apposta sul rendiconto e sul rapporto non è la sua. Il reclamante ritiene poi vergognoso il rapporto morale nel quale si parla della sua compagna che “non corrisponde al profilo menzionato”.
5. Mediante osservazioni del 20 gennaio 2017 il curatore sottolinea il buon rapporto intrattenuto con il signor RE 1, perlomeno fino a quando ha iniziato la relazione con la signora __________ che ha complicato la situazione. Egli precisa che la firma è quella del curatelato e che è sua abitudine spiegare i rendiconti.
L’Autorità di protezione, con scritto del 2 febbraio 2017, ricorda che la sua competenza è limitata all’approvazione del rendiconto per l’anno 2015 mentre per quel che è della firma la stessa risulta del tutto simile a quella solitamente utilizzata da RE 1.
6. Con replica del 9 febbraio 2017 il reclamante ribadisce che la firma sul rendiconto, di colore violetto, non è la sua e che non è stato coinvolto nella visione dei documenti da parte del curatore il quale, con duplica del 16 febbraio 2017, si riconferma nello scritto del 20 gennaio 2017. Con scritto del
27 febbraio 2017 l’Autorità di protezione precisa che la firma risulta violetta siccome è una fotocopia a colori e i toni sono quindi leggermente alterati.
7. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv.
1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450*f* CC).
8. Il reclamante nel suo gravame rinvia alle motivazioni espresse nello scritto allegato del 24 ottobre 2016. Ora, quest’ultimo scritto fa esplicito riferimento ai rendiconti per gli anni 2012, 2013 e 2014 approvati da un’altra Autorità di protezione ovvero la __________. La decisione qui impugnata riguarda, invece, il rendiconto e rapporto morale per l’anno 2015 che è stato controllato e approvato dall’Autorità di protezione __________. Un generico rinvio alle precisazioni contenute in uno scritto relativo ad altri oggetti è inammissibile ragione per la quale non si ritiene di dover spendere parola sulle stesse; tali contestazioni sono, infatti, irricevibili.
9. Il reclamante ritiene che la firma sul rendiconto e sul rapporto non sia la sua; tesi, invece, contestata dal curatore che sottolinea di spiegare i rapporti agli interessati e che, in caso di mancata firma, indica i motivi sul rendiconto. In concreto, egli ribadisce che la firma del signor RE 1 è la sua medesima e non di terze persone.
Trattandosi di versioni opposte e non verificabili dallo scrivente giudice, ci si limita a sottolineare come, effettivamente, le firme apposte corrispondono visivamente a quelle che il reclamante ha utilizzato su tutti gli scritti inviati a questa Camera. Plausibili, inoltre, le spiegazioni fornite dall’Autorità di protezione circa il colore violetto delle stesse ovvero che, trattandosi di fotocopie, i toni di colore sono modificati.
10. Ciò detto giova ricordare che, ai sensi degli art. 410 cpv. 2 e 411 cpv. 2 CC, per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento di rendiconto e rapporto e, su richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di associare l’interessato all’elaborazione dei rapporti è il riflesso di un rispetto della personalità e permette di assicurare la trasparenza (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n.
15 ad art. 411 CC).
L’eventuale mancato coinvolgimento dell’interessato non comporterebbe, ad ogni modo, l’annullamento della decisione di approvazione del rendiconto e del rapporto morale. L'approvazione dei citati rapporti non ha, difatti, effetti giuridici verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico di responsabilità del curatore, ma è piuttosto volta a verificare l'operato del curatore in relazione alla formale tenuta dei conti e all'adeguatezza della misura (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte, N 7.28 e 7.29); per questo, nella misura in cui il reclamante non fosse stato coinvolto nella fase di approvazione, non sussisterebbe comunque un motivo per annullare la decisione.
11. Va infine precisato che, in generale, la firma del curatelato sul rapporto morale sta a significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo condivide.
In concreto, la firma del signor RE 1 sul rapporto non sta a significare che quest’ultimo approva quanto espresso dal curatore in merito alla sua compagna; tuttavia, il fatto di non condividere l’opinione del curatore non è motivo, per l’Autorità di protezione, per non approvare il rapporto. Il curatore deve fornire le sue di valutazioni, l’Autorità di protezione prenderne atto.
12. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 50.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.