Father's Appeal Against Non-Formal Communication Regarding Custody Rights Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a father's challenge to a non-formal written communication from the regional protection authority that further modified the personal relationship rights between the father and his minor daughter, following prior formal decisions removing parental control and establishing placement. The court declared the appeal inadmissible because the challenged writing explicitly stated it was not a formal, appealable decision and offered the parties a five-day window to request formalization, thus preventing immediate judicial review under the relevant procedural rules, and furthermore, the court noted that any subsequent formal decision based on this writing would also be procedurally defective unless the authority deliberated with a full panel, as required for non-urgent matters.
Regesto Legislator
UfficialeModifica delle relazioni personali mediante lettera alle parti; reclamo irricevibile in quanto lo scritto dell'Autorità di protezione non costituisce una formale decisione impugnabile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning to justify why the Chamber rules on manifestly inadmissible appeals, which is the basis for order 1.
Although cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding appealability to the Federal Tribunal, it is included here because the court declared the appeal inadmissible (Order 1), aligning with the procedural context mentioned in the remedies section related to inadmissibility.
This provision, concerning appeal deadlines, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, which provides procedural context to the overall decision framework, even though it is not strictly required by Order 1.
This provision, concerning the admissibility of civil appeals, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning the admissibility of civil appeals based on the value in dispute, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning the standing to appeal, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning the grounds for subsidiary constitutional appeal, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning the admissibility of the subsidiary constitutional appeal, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning the standing for the subsidiary constitutional appeal, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning appealable decisions, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning the grounds for appeal, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
This provision, concerning the grounds for appeal concerning fundamental legal questions, is cited in the 'Rimedi giuridici' section, providing procedural context for the decision.
Although not explicitly cited in the dispositive, costs provisions are typically inferred from the implicit outcome of Order 3, which waives costs, even though the specific reference from LTF is not explicitly in the orders here, only the waiver itself ('Non si prelevano né spese né tasse di giustizia'). As per the instructions, only explicitly cited provisions in the dispositive are included. Since Order 3 only states the waiver without citing a specific LTF article for cost imposition/waiver, no cost provision is extracted based strictly on the rules.
Testo completo
Incarto n. 9.2017.145 · Lugano 5 luglio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 1 LOG
assistito dalla segretaria · Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda la modifica delle relazioni personali mediante scritto non costitutivo di decisione formale giudicando sul “ricorso” del 1° luglio 2017 presentato da RE 1 contro lo scritto 26 giugno 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che PI 1 (2016) è figlia di RE 1 e RE 2;
che con decisione 2 gennaio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha privato con effetto immediato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 (dispositivo n. 1) e ha, tra l’altro, collocato quest’ultima presso Casa __________ (dispositivo n. 2), autorizzando la madre ad essere accolta presso la medesima struttura (dispositivo n. 2.2), senza autorizzare la madre a dormire con la figlia (2.2.1);
che con la medesima decisione l’Autorità di protezione ha segnatamente regolamentato le relazioni personali padre-figlia (dispositivo 2.3);
che mediante decisioni 21 febbraio e 28 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha modificato i diritti di visita della figlia con il padre, rispettivamente le relazioni personali della figlia con la madre;
che, mediante scritto del 26 giugno 2017, firmato dal presidente e dalla membro permanente dell’Autorità di protezione, è stata comunicata ai genitori di PI 1 un’ulteriore modifica delle relazioni personali della minore con il padre e con la madre;
che quest’ultimo scritto si conclude con l’avvertimento ai genitori che qualora desiderassero “l’emanazione di una formale decisione impugnabile in merito a quanto precede” sono pregati “di farne cortese richiesta entro 5 giorni dalla ricezione della presente”;
che lo scritto in oggetto non è stato intimato per osservazioni;
che ai sensi
dell'art. 48b lett. a) n. 2 LOG, oltre ai casi previsti dall'art. 48 LOG, la Camera di protezione decide la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente
inammissibili;
che, come indicato in coda allo scritto medesimo, non siamo in presenza di una decisione formale impugnabile;
che, quindi, un reclamo avverso tale scritto risulta d’acchito inammissibile;
che, a titolo abbondanziale, va evidenziato che la formulazione del menzionato scritto del 26 giugno 2017 lascia intravvedere che una decisione formale non è stata adottata per il mancato coinvolgimento del delegato comunale, che lo scritto per altro non menziona;
che, giova pertanto ricordare che a norma dell’art. 10 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c LPMA); in caso di assenza di un membro si completa con un supplente;
che, nel caso in esame, non siamo palesemente in presenza di una misura cautelare urgente, per cui la deliberazione a numero completo da parte dell’Autorità di protezione risulta inderogabile, non essendo ammissibile neppure un consenso implicito degli amministrati (mediante mancata reazione all’assegnazione di un termine per chiedere la formalizzazione della decisione), pena l’accertamento di un diniego di giustizia formale per la composizione non valida dell’autorità che ha deliberato (DTF 142 I 172, consid. 3.2);
che il “ricorso” del 1° luglio 2017 viene trasmesso all’Autorità di protezione per le decisioni che le incombono nel rispetto della procedura;
che, viste le circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese per la presente procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Lo scritto del 1° luglio 2017 di RE 1 è trasmesso all’Autorità regionale di protezione __________, ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.