Legislator Giurisprudenza & Legislazione
9.2017.121 • TRAC TI 9.2017.121 Generato dall'IA

Parental Relationship Assessment Fee Dispute and Expert Instruction Validity

Numero d'incarto 9.2017.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a decision that approved an expert's fee for a parental relationship assessment, ordering both parents to equally bear the costs, with the appellant specifically challenging the lack of verification of the fee invoice, which included costs for a supplementary report necessitated by the initial report's insufficiency. The court sustained the appeal, ruling that the lower authority failed in its duty to adequately instruct the expert, secure a cost estimate beforehand, and properly review the detailed invoice before assigning costs, thus annulling the decision and remitting the matter for verification and a new assessment of the fee taxation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 450 CC, Art. 2 cpv. 2 Legge, Art. 99 LPAmm, Art. 19 cpv. 1 LPMA, Art. 276 CC, Art. 29 cpv. 2 LPMA; Parental Relationship Assessment Fee Dispute and Expert Instruction Validity: The court sustained the appeal, ruling that the lower authority failed in its duty to adequately instruct the expert, secure a cost estimate beforehand, and properly review the detailed invoice before assigning costs, thus annulling the decision and remitting the matter for verification and a new assessment of the fee taxation.

Parole chiave

Generato dall'IA
conflitto genitoriale tassazione delle spese perizia giudiziale di stima autorità parentale soglia del valore litigioso mercede del perito Spese valutazioni peritali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 47 cpv. 6 LPAmm

Cited in the reasoning regarding the waiver of court fees and costs, although the waiver itself is in order 2.

art. 29 cpv. 2 LPMA

Cited in the reasoning to determine that procedural costs (like expert fees) follow the principle of losing party, which underpins the decision on costs.

art. 19 cpv. 1 LPMA

Cited in the reasoning concerning the distinction between costs of managing the protection measure and procedural costs.

art. 450 CC

Cited as part of the legal basis defining the admissibility and procedure for appeals against decisions of the regional protection authorities.

art. 440 cpv. 3 CC

Cited as part of the legal basis defining the admissibility and procedure for appeals against decisions of the regional protection authorities.

art. 314 cpv. 1 CC

Cited as part of the legal basis defining the admissibility and procedure for appeals against decisions of the regional protection authorities.

art. 48 lett. f n. 7 LOG

Cited as the basis for the single judge's jurisdiction to rule on the appeal.

art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA)

Cited as part of the legal basis defining the admissibility and procedure for appeals against decisions of the regional protection authorities.

art. 99 LPAmm

Cited as the procedural rule directing the subsidiary application of the Administrative Procedure Law for decisions concerning civil rights issues.

art. 184 CPC

Cited in the reasoning regarding the expert's obligation to submit the report and the right to remuneration.

art. 185 CPC

Cited in the reasoning regarding the judge's duty to instruct the expert and allow parties to comment on the questions.

art. 184 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the judge's duty to moderate the expert's fee via a decision subject to appeal.

art. 185 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the judge's duty to give necessary instructions to the expert.

art. 185 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding giving parties the opportunity to comment on questions submitted to the expert.

art. 72 segg. LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of civil appeals to the Federal Supreme Court.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section defining the types of decisions subject to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section listing the grounds for civil appeals to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the deadline for filing a civil appeal.

art. 74 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the monetary value threshold for civil appeals.

art. 76 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the standing to appeal.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the grounds for subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the admissibility of subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the standing for subsidiary constitutional appeal.

art. 276 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning concerning the parents' duty of maintenance regarding costs.

art. 3 CC

Cited in the reasoning concerning the parents' duty of maintenance regarding costs.

art. 47 cpv. 6 LPAmm

Cited in the reasoning regarding the waiver of court fees and costs.

art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, only in the context of the legal remedies section (which is not the dispositive).

Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive.

Art. 93 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 9.2017.121 · Lugano 12 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda l’assunzione delle spese peritali;

giudicando sul reclamo del 8 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2013) è figlio di PI 2 e di RE 1.

La convenzione sottoscritta dai genitori di PI 1, il 2 febbraio 2014, relativa all’esercizio dell’autorità parentale congiunta, l’obbligo di mantenimento, la cura e le relazioni personali è stata ratificata dall’Autorità regionale di protezione __________ il 7 febbraio 2014. La convenzione prevedeva un fine settimana ogni due, dal sabato alle 10.30 alla domenica alle 18.30 (fino al compimento dei tre anni d’età di PI 1).

B. L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa da anni del nucleo famigliare e delle problematiche relative allo svolgimento dei diritti di visita fra PI 1 ed il padre.

C. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con istanza del 30 marzo 2015 PI 2 ha chiesto in via *supercautelare* e cautelare una modifica del diritto di visita padre-figlio in un giorno alla settimana dalle 8.30 alle 17.30. Nel merito PI 2 ha postulato l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale, nonché un contributo alimentare di 2'000.– mensili.

D. Mediante decisione *supercautelare*

8 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del 30 marzo 2015 e convocato le parti a un’udienza.

E. Durante l’udienza di discussione del 23 aprile 2015, le parti hanno trovato un accordo in merito alle relazione personali padre-figlio (due giorni alla settimana, senza pernottamento dalle 8.30 alle 17.30, e un giorno al weekend ogni 15 giorni).

F. Mediante decisione 10 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha confermato l’accordo del 23 aprile 2015. Il reclamo inoltrato da PI 2 avverso tale decisione è stato dichiarato da questa Camera privo d’oggetto e stralciato dai ruoli (cfr. decisione 9 dicembre 2015, inc. CDP 9.2016.121).

G. Nel frattempo, mediante decisione *supercautalare* 16 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha disposto la seguente regolamentazione del diritto di visita padre-figlio: tutti i sabati dalle 9.00 alle 18.00 con passaggio presso il punto d’incontro.

H. Dopo aver sentito i genitori di PI 1 (udienza di discussione del 22 settembre 2015) l’Autorità di protezione ha fatto loro ordine di iniziare una mediazione presso lo psicologo __________.

I. L’Autorità di prime cure ha nuovamente convocato le parti all’udienza di discussione del 14 gennaio 2016, durante la quale è stata discussa l’eventualità di procedere a una valutazione delle relazioni personali. Le parti hanno concordato che i costi della valutazione andavano posti a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno.

L. Mediante decisione 28 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha concesso a RE 1 un diritto di visita con il figlio PI 1 dalle 9.00 alle 18.00, con passaggio presso il punto d’incontro di __________, in alternanza una settimana al sabato e la settimana seguente il mercoledì (disp. 1). L’Autorità di prime cure ha nel contempo dato mandato a __________ di effettuare una “perizia sulle relazioni personali padre-figlio e madre-figlio”, disponendo che i relativi costi erano posti a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno (disp. 2).

M. Nel frattempo, il 19 agosto 2016 __________ ha presentato la propria valutazione peritale.

L’Autorità di protezione ha informato le parti che la valutazione non era “sufficientemente esaustiva” in quanto non si esprimeva “sulle modalità di un possibile ampiamento delle relazioni personali padre-figlio” e non consentiva “di discutere e prendere posizione sulle domande di causa”. L’Autorità ha comunque assegnato alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni.

N. Mediante scritto del

24 agosto 2016 l’Autorità di protezione ha invitato __________ a completare la valutazione peritale, chiedendo al perito di rispondere a una serie di dettagliati e puntuali quesiti peritali.

O. __________ ha trasmesso il proprio complemento di perizia il 5 settembre 2016.

P. In sede d’audizione, il 15 settembre 2015, le parti si sono accordate su alcuni aspetti della fissazione del diritto di visita, sulla scelta di un curatore educativo e sulla presa a carico da parte di un terapeuta, nonché hanno discusso sulle risultanze della perizia.

Q. Con decisione del 28 ottobre 2016 l’Autorità di protezione ha concesso a RE 1 un ampliamento dei diritti di visita padre-figlio (oltre a quello già previsto) dal sabato mattina alle 9.00 fino alla domenica sera alle 18.00 ogni due settimane, a condizione che il padre si sottoponesse ad una presa a carico psicologica individuale (disp. 1). In favore di PI 1 è stata istituita una curatela educativa ed è stato designato il signor __________ quale curatore (disp. 2).

R. Il 10 novembre 2016 __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione la fattura relativa alla valutazione peritale per un importo complessivo di fr. 5'895.– (49,25 ore a fr. 140.–/h: totale fr. 6'895 con uno sconto di 1'000.– = fr. 5'895.–).

S. Con decisione 16 maggio 2017 l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario di __________, ponendola a carico di PI 2 e RE 1 in ragione di metà ciascuno (disp. 1).

T. Mediante reclamo dell’8 giugno 2017 RE 1 ha chiesto l’annullamento della predetta decisione, postulando il rinvio dell’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione, previa verifica e adattamento della nota d’onorario sulla base delle risultanze degli accertamenti. Il reclamante ha in particolare postulato che le eventuali prestazioni causate dalla mancata/insufficiente istruzione dei periti siano dedotte dal costo posto a carico dei genitori.

U. Con osservazioni del

6 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha contestato le critiche del reclamante, puntualizzando che il complemento di perizia è stato chiesto in quanto i periti avevano dimenticato di puntualizzare alcuni punti, e non per l’insufficiente o mancata istruzione da parte dell’Autorità di prime cure.

Mediante osservazioni del

7 luglio 2017 PI 2 ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Con replica dell’11 luglio 2017 RE 1 ha evidenziato che i periti avrebbero dovuto sin dall’inizio redigere una perizia che potesse rispondere ai quesiti necessari per il caso specifico e che i costi causati dal “doppio lavoro”, non devono andare a scapito delle parti.

Considerato

in diritto

1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450*f*CC).

2. Nella decisione impugnata, del 16 maggio 2017 (denominata *tassazione nota d’onorario*), l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario del 10 novembre 2016 presentata da __________ in relazione alla valutazione peritale (19 agosto 2016) e al complemento (5 settembre) e posto a carico i costi della stessa a PI 2 e RE 1, in ragione di un mezzo ciascuno. L’Autorità di prime cure non si è espressa sull’ammontare della nota onorario, limitandosi ad indicare che le spese peritali, sono spese di procedura e seguono il principio della soccombenza.

3. RE 1 con il proprio gravame non contesta la decisione dell’Autorità di prime cure di mettere a carico dei genitori le spese della perizia, ma lamenta una mancata verifica della nota d’onorario da parte della stessa. Il reclamante postula pertanto la trasmissione dell’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione, previa verifica e adattamento della nota d’onorario sulla base delle risultanze degli accertamenti. In concreto vi sarebbe stata un’insufficiente istruzione ai periti, che ha comportato la necessità di richiedere un complemento di perizia, con un conseguente aumento dei costi a carico delle parti.

4. Ai sensi dell’art.

19 cpv. 1 LPMA, i *costi di gestione* *della misura di protezione* (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).

Ciò non è invece il caso per i *costi* *relativi al procedimento di protezione*, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenze CDP: 29 dicembre 2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3;

17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).

Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3).

5. Giusta l’art. 184 CPC il perito è tenuto a presentare tempestivamente la propria perizia (cpv. 1) ed ha diritto d’essere remunerato (cpv. 3). La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.

5.1. Il giudice deve scegliere un perito dal costo adeguato e moderare il suo onorario, tramite decisione suscettibile di reclamo (art. 184 cpv. 3 CPC). Concretamente il giudice, prima di sottoporre alle parti il perito *in pectore* deve: raccogliere anche un preventivo dei suoi costi, assicurandosi che lo stesso sia adeguato al mandato peritale richiesto e sufficiente per coprire i costi peritali (CPC Comm, Trezzini, art.

184 p. 875).

Giusta l’art. 185 cpv. 1 CPC il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli. Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche o aggiunte (cpv. 2).

Le istruzioni al perito sono assai importanti per il buon andamento dell’indagine peritale. Infatti, un’istruzione esaustiva è fonte di prevedibilità e di minimizzazione degli errori formali e risulta cruciale, segnatamente dal punto di vista della celerità e dell’effettività della procedura (CPC Comm, Trezzini, art. 185 p. 877).

6. Nel caso in esame, non è contestato che il costo della perizia fatta da __________ sia un costo relativo al procedimento di protezione (ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA), che come tale segue l’esito della procedura e dunque il principio di soccombenza. Neppure è messo in discussione il fatto che le spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Il reclamante non critica neppure la suddivisione fra i genitori disposta nella decisione impugnata.

Avversato è invece l’agire dell’Autorità di protezione in relazione alla gestione della perizia, ossia la mancata formulazione dei quesiti peritali, la mancata fissazione di un preventivo e l’omessa verifica della nota d’onorario presentata prima che la stessa fosse posta a carico delle parti.

6.1. Come rettamente rilevato dal reclamante, l’Autorità di protezione ha nominato il perito in sede d’udienza, senza pattuire un quadro remunerativo.

La circostanza, peraltro contestata dall’Autorità di protezione, secondo cui in sede d’udienza era stato “prospettato un costo complessivo di fr. 2'500.–”, non trova riscontro negli atti. Emerge invece che non è stato né richiesto né allestito un preventivo.

L’Autorità di prime cure si è limitata a dare mandato a __________ di effettuare una non meglio precisata “perizia sulle relazioni personali padre-figlio e madre-figlio”. La decisione del 29 gennaio 2016 non forniva in effetti alcuna indicazione sul contenuto della perizia: non sono stati posti quesiti peritali precisi. Alla decisione ha fatto semplicemente seguito uno scritto *email* (13 gennaio 2016)al quale l’Autorità di prime cure ha allegato la precedente sentenza di questa Camera (9 dicembre 2015, inc. CDP 9.2015.121) nella quale, tra altre indicazioni, si ricordava in modo ampio all’Autorità di protezione la “possibilità di far allestire una perizia sulle relazioni personali tra padre e figlio e altre perizie” che riteneva opportune.

La prima perizia trasmessa il 19 agosto 2016, ha reso necessario un complemento di perizia. Preso atto del rapporto peritale ricevuto, e dopo aver esplicitamente osservato che lo stesso non si esprimeva su alcuni aspetti, l’Autorità di protezione ha invitato il perito a completarlo sollecitamente, ponendo una serie di dettagliati quesiti peritali (cfr. scritto del 24 agosto 2016). Mediante scritto 24 agosto 2016, l’Autorità di protezione ha informato le parti che la perizia ricevuta non era “sufficientemente esaustiva laddove non si esprimeva sulle modalità di un possibile ampiamento delle relazioni personali padre-figlio” e non consentiva “di discutere e prendere posizione sulle domande di causa”.

Ricevuta la nota d’onorario complessiva (relativa genericamente a perizia e complemento di perizia) – sprovvista dei necessari dettagli – sulla quale figura unicamente una prestazione di 49.25 ore ad una tariffa di fr. 140.–/h per un totale di fr. 6'895.– dal quale sono stati dedotti fr. 1000.– (sconto ARP), per un totale di fr. 5'895.–, l’Autorità di prime cure si è limitata, senza apparentemente alcuna verifica di sorta, ad approvarla e a metterla a carico delle parti. Nella decisione impugnata l’Autorità di prime cure non ha speso alcuna parola sulla nota d’onorario, limitandosi a “tassarla” e metterla a carico della parti. Nella decisione neppure figura l’ammontare della nota d’onorario approvata.

6.2. Ora, simile modo di procedere non può in alcun modo essere tutelato. È palese infatti che – indipendentemente da quanto sostenuto dall’Autorità di protezione in sede d’osservazioni – la prima perizia è risultata inconcludente, e che è stato necessario formulare dettagliati quesiti peritali al perito e richiedere un complemento peritale. È pure evidente che l’importo richiesto dal perito non è stato in alcun modo dettagliato e neppure verificato dall’Autorità di prime cure prima di metterlo a carico della parti.

Il reclamo va di conseguenza accolto e la decisione impugnata va annullata. L’incarto viene ritornato all’Autorità di protezione perché provveda a fare le verificare e le precisazioni che le competono e a pronunciarsi poi nuovamente sulla tassazione della nota d’onorario in esame.

7. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze particolari, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692).

Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati.

Considerato quindi che nella fattispecie PI 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo, ella deve essere condannata a rifondere alla reclamante un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza la decisione 18 maggio 2017 dell’Autorità di protezione __________ è annullata e l’incarto è ritornato alla stessa Autorità perché provveda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

PI

2 rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- - -

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.