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9.2016.89 • TRAC TI 9.2016.89 Generato dall'IA

Guardian Removal and Disciplinary Proceedings Appeal

Numero d'incarto 9.2016.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a claim against a regional protection authority's decision to immediately remove a court-appointed guardian due to failure to submit an inventory and accounts, and to initiate disciplinary proceedings against the guardian. The court found that while the guardian's concern regarding the immediate termination creating a protection gap was pertinent, the disciplinary proceedings were moot because the basis for imposing disciplinary sanctions, analogous to those for state employees, ceases when the mandate is terminated, rendering the corrective purpose of such proceedings inapplicable; consequently, the appeal was upheld, the initiation of disciplinary proceedings was annulled, and the matter was referred for inspection regarding the authority's conduct, including an authorization given to the former guardian to execute payments post-revocation.

Regesto Legislator

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Art. 393 CC, Art. 395 CC, Art. 450 CC, Art. 99 LPAmm, Art. 423 cpv. 1 CC, Art. 424 CC; Guardian Removal and Disciplinary Proceedings Appeal: The court found that while the guardian's concern regarding the immediate termination creating a protection gap was pertinent, the disciplinary proceedings were moot because the basis for imposing disciplinary sanctions, analogous to those for state employees, ceases when the mandate is terminated, rendering the corrective purpose of such proceedings inapplicable; consequently, the appeal was upheld, the initiation of disciplinary proceedings was annulled, and the matter was referred for inspection regarding the authority's conduct, including an authorization given to the former guardian to execute payments post-revocation.

Parole chiave

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autorità disciplinare tutore stralcio del procedimento tutela legale allontanamento materia tutelare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. f n. 7 LOG

This provision establishes the jurisdiction of the single judge in the Protection Chamber, implied by its mention in the introduction of the decision structure, although the main ground for judgment is derived from later application concerning the annulment of disciplinary proceedings.

art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC

Cited as part of the legal basis for the competence of the Protection Chamber to hear the appeal against decisions concerning adults.

art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA)

Cited as part of the legal basis for the competence of the Protection Chamber to hear the appeal.

art. 99 LPAmm

Cited as the procedural rule applied subsidiarily for the appeal procedure.

art. 450*f* CC

Cited as the procedural rule applied subsidiarily, referring to the Code of Civil Procedure (CPC).

art. 423 cpv. 1 CC

Cited to explain the grounds for dismissing a guardian, which forms the background for the initial decision that was appealed.

art. 424 CC

Cited to explain the powers of a guardian until a successor is appointed, providing context for the immediate removal order.

art. 51 cpv. 1 LPMA

Cited as the provision defining the disciplinary competence of the Protection Authority, relevant to the annulled disciplinary order.

art. 32 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

Cited to describe the disciplinary sanctions, relevant to the annulled disciplinary proceeding.

art. 47 cpv. 1 LPamm

Cited as the rule preventing the charging of procedural costs to the Authority of Protection despite losing the case.

art. 72 segg. LTF

Cited in the legal remedies section, governing the admissibility of the civil appeal to the Federal Supreme Court.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the legal remedies section, defining the types of decisions appealable to the Federal Supreme Court.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the legal remedies section, defining the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the legal remedies section, defining the time limits for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 LTF

Cited in the legal remedies section, defining the threshold for admissibility of the civil appeal based on the value in dispute.

art. 76 LTF

Cited in the legal remedies section, governing the standing to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 116 LTF

Cited in the legal remedies section, defining the grounds for the subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the legal remedies section, governing the admissibility of the subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the legal remedies section, governing the standing to bring the subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 9.2016.89 · Lugano 25 agosto 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera · Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti giudicando sul reclamo del 22 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 maggio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con decisione 13 marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 1 una curatela di sostegno con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 393 e 395 CC. Quale curatrice è stata nominata la signora RE 1. Nella decisione di nomina l’Autorità di protezione ha conferito a quest’ultima, tra i vari compiti, quello di presentare l’inventario entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

B. Tramite decisione 18 maggio 2016 l’Autorità di protezione, costatato che la curatrice non aveva presentato né l’inventario iniziale né alcun rendiconto, l’ha “sollevata dal mandato” con effetto immediato (dispositivo n. 1), avviando un procedimento disciplinare nei suoi confronti (dispositivo n. 2) e assegnandole un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni (dispositivo n. 3).

C. RE 1 ha presentato le sue osservazioni il 22 maggio 2016, trasmettendole anche a questa Camera, precisando che le stesse “valgono quale reclamo avverso la decisione di revoca di curatela e la promozione di un procedimento disciplinare”. Nel reclamo la curatrice ha sostenuto di non opporsi alla revoca del mandato, ma, “avendo a cuore la situazione”, di ritenere che PI 1 presenti “fragilità personali tali che non gli permettono di avere una gestione autonoma delle sue finanze”. Essa ha quindi concluso che “è auspicabile che continui a beneficiare del sostegno necessario per affari quotidiani e personali”.

D. Tramite osservazioni del

25 maggio 2016 al reclamo, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera, precisando che nel frattempo il giorno precedente la reclamante aveva consegnato l’inventario iniziale e i rendiconti con i rapporti morali (tutti recanti la data del 15 marzo 2016), che sarebbero stati esaminati al più presto. Ha pure specificato che l’interessato è stato sentito, mentre il 7 giugno 2016 gli sarebbe stato presentato il “nuovo candidato curatore”. L’Autorità di prima istanza ha inoltre trasmesso in allegato la copia di uno scritto, datato anch’esso 25 maggio 2016, a RE 1, con il quale, in riferimento alla “sua richiesta di essere sollevata dal mandato con tempi necessari al passaggio delle consegne”, l’ha autorizzata “ad effettuare i pagamenti delle fatture pendenti” e a consegnare “tutta la documentazione e il rendiconto finale pro rata al 31 maggio 2016”.

E. Con decisione 15 giugno 2016, l’Autorità di protezione ha “mantenuto una curatela di sostegno ex art. 393 CC con amministrazione dei beni ex art. 395 CC”, nominando __________, quale curatore.

F. Il 29 luglio 2016, l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera l’approvazione, avvenuta il 28 luglio 2016, dell’inventario e dei rendiconti e rapporti morali degli anni 2013, 2014 e 2015 presentati da RE 1.

Considerato

in diritto

1. Le decisioni delle autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450*f* CC).

2. Ai sensi dell’art.

423 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o sussiste un altro motivo grave.

In virtù dell’art. 424 CC salvo che l’Autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore.

3. Nel caso in esame, la reclamante non contesta la revoca del suo mandato, bensì la tempistica, nell’ottica della protezione del curatelato, essendo la dimissione avvenuta “con effetto immediato”. Su tale aspetto l’Autorità di protezione, nell’autorizzarle ancora l’esecuzione dei pagamenti dopo la revoca del mandato, avvenuta con effetto immediato, ha implicitamente ammesso il bisogno di sostegno dell’interessato, riducendo peraltro gli effetti pratici della decisione adottata. Tale modo di procedere va censurato: la ormai ex curatrice avrebbe dovuto agire (o ha agito) sulla base di una semplice comunicazione che non può essere considerata una nuova attribuzione del mandato, ciò che risulta in palese contrasto con l’esigenza di proteggere gli interessi di PI 1. In altre parole, se il mandato è stato revocato con effetto immediato e addirittura con l’apertura di un procedimento disciplinare a carico della curatrice, è lecito chiedersi in che modo gli interessi del curatelato potevano essere protetti nell’ambito di un ulteriore conferimento di un incarico di gestione dei suoi beni alla medesima persona (peraltro senza una base legale in tal senso nell’ambito del diritto della protezione). La contestazione della reclamante appare quindi senza dubbio pertinente, sebbene sia oramai superata. Il “vuoto” creato dalla revoca del mandato alla curatrice con effetto immediato è stato in seguito, come detto, colmato dall’Autorità di protezione che le ha assegnato il compito di eseguire i pagamenti del curatelato, mentre dal 15 giugno 2016 l’Autorità ha nominato un nuovo curatore, confermando la curatela.

Come indicato, tuttavia, l’agire dell’Autorità di protezione non può non essere censurato, ciò che induce questo giudice a trasmettere l’incarto all’Ispettorato, perché provveda alle necessarie verifiche.

4. In virtù dell’art.

51 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione esercita la competenza disciplinare nei confronti dei curatori. Al suo secondo capoverso il medesimo disposto prevede che per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Ai sensi dell’art. 32 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari: ammonimento; multa sino a fr. 3'000.–; riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10% durante un anno al massimo; sospensione dell’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi”.

5. RE 1 chiede a questo Giudice di annullare l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti.

La LORD regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti, ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali. Non appare invece applicabile agli ex dipendenti che non vengono menzionati dalle disposizioni menzionate.

Le sanzioni disciplinari fissate dalla LORD hanno infatti senso finché si protrae il rapporto di lavoro, non invece se la persona soggetta al procedimento disciplinare non è già più alle dipendenze dello Stato. Ciò è conforme ai principi sviluppati da consolidata giurisprudenza secondo i quali le sanzioni disciplinari possono essere inflitte fintanto che la persona da sanzionare detiene la funzione per la quale è sottoposta a speciale vigilanza; quando tale funzione cessa, viene infatti meno un sufficiente interesse pubblico a dare luogo ad un procedimento disciplinare, il cui scopo primario è quello di richiamare ai propri doveri l’interessato (scopo correttivo) (RDAT II-1995 n. 12 pag. 34 consid. 4.1).

Analogo ragionamento va applicato alla procedura che ci occupa. La curatrice è stata sollevata dal suo mandato con effetto immediato apparentemente per gravi motivi (cfr. dec. impugnata, pag. 2, “la situazione è oggettivamente grave…”). Ragion per cui un procedimento disciplinare appare addirittura ridondante, soprattutto se si considera che – viste le motivazioni addotte dall’Autorità di protezione – già la revoca del mandato appare essere stata decisa con scopo sanzionatorio. Peraltro, qualora ne sussistessero gli estremi, quest’ultima Autorità avrebbe eventualmente la possibilità di avviare un’azione civile, ai sensi degli art. 454 e ss. CC o un’azione penale.

6. Per le ragioni sopra esposte il reclamo va accolto, nella misura in cui non sia superato dagli eventi. I dispositivi 2 e 3 della decisione impugnata vanno annullati. Di conseguenza va modificato anche il dispositivo 5 relativo alle tasse e spese di fr. 200.– accollate alla reclamante, che vengono ridotte a fr. 100.–.

All’Autorità di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese procedurali (art. 47 cpv. 1 LPamm).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è accolto.

Di conseguenza, la decisione del 18 maggio 2016 dell’Autorità regionale di protezione __________ è così riformata:

*1.* *Invariato.*

*2.* *Annullato*

*3.* *Annullato.*

*4.* *Invariato.*

*5.* *Tasse e spese in fr. 100.– sono poste a carico di RE 1.*

*6.* *Invariato.*

*7.* *Invariato.*

2. L’incarto è trasmesso all’Ispettorato, affinché proceda alle verifiche ai sensi del considerando 3 della presente decisione.

3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

- -

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.