Placement Appeals of Minor Mother and Newborn Inadmissible; Jurisdiction Transferred to Protection Authority
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged the placement decisions concerning a minor mother and her newborn child, but the court declared their appeals inadmissible because they failed to sufficiently motivate their challenge against the tutorship established for the newborn and because the current placement of the minor mother lacked a formal decision from the protection authority, necessitating that the authority issue a new, reasoned placement decision addressing the new circumstances, including the child's birth. Regarding the newborn, the court determined that any grievances about the placement chosen by the appointed guardian fell within the initial jurisdiction of the protection authority, to which the case files were consequently transferred for an immediate review and decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327a CC, Art. 450 CC, Art. 2 cpv. 2 Legge, Art. 99 LPAmm, Art. 72 LPAmm, Art. 48 LOG; Placement Appeals of Minor Mother and Newborn Inadmissible; Jurisdiction Transferred to Protection Authority: Regarding the newborn, the court determined that any grievances about the placement chosen by the appointed guardian fell within the initial jurisdiction of the protection authority, to which the case files were consequently transferred for an immediate review and decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in reasoning to explain why the tutorship for PI 1 was necessary, although the primary ground for the order is inadmissibility.
Cited as part of the legal basis for the Chamber to decide as a single judge, implicitly supporting jurisdiction for the decision.
Cited as part of the legal basis allowing the Chamber of Protection to rule on manifestly inadmissible appeals with a single judge.
Cited in reasoning to indicate the subsidiary application of the Administrative Procedure Law concerning connected civil law actions.
Cited in reasoning to explain the authority of the appeal body to declare an appeal inadmissible or reject it summarily.
Cited in reasoning regarding the appealability of decisions concerning minors to the Chamber of Protection of the Court of Appeal.
Cited in reasoning regarding the appealability of decisions concerning minors to the Chamber of Protection of the Court of Appeal.
Cited in reasoning regarding the appealability of decisions concerning minors to the Chamber of Protection of the Court of Appeal.
Cited in reasoning to establish the jurisdiction of the Chamber of Protection for appeals concerning minors.
Cited in reasoning regarding the right of parents to be informed and heard before important decisions regarding the child's development.
Cited in reasoning regarding the protection measures ordered by the protection authority if the child's well-being is threatened.
Cited in reasoning regarding the deprivation of parental right to determine the place of residence when the child cannot otherwise be removed from danger.
Cited in reasoning regarding the assessment of circumstances when entrusting a child to a family.
Cited in facts to describe the appointment of a curator.
Cited in facts to describe the appointment of a curator.
Cited in facts and reasoning to justify the establishment of tutorship for PI 1 due to the mother's minority.
Cited in reasoning regarding the tutor's rights and the right to contest the child's place of residence with the Protection Authority.
Cited in reasoning regarding the supervisory duty of the Protection Authority applicable to the determination of the child's place of residence.
Cited in reasoning regarding the supervisory duty of the Protection Authority applicable to the determination of the child's place of residence.
Cited in reasoning regarding the right to contest the place of residence chosen by the tutor with the Protection Authority.
Cited in reasoning that the duration of placement contract must be approved by the Protection Authority.
Cited in reasoning to establish the role of the single judge in deciding on the admissibility of appeals.
Cited in reasoning to indicate the subsidiary application of Civil Procedure Code.
Cited in dispositive (Order 2) regarding the non-imposition of judicial costs.
Testo completo
Incarti n. 9.2016.70 9.2016.71 · Lugano 13 maggio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi degli artt. 48 lett. f n. 7 e 48b lett. a) n. 2 LOG
assistito dalla vicecancelliera · Gianella
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda il collocamento di RE 2 (1999) e PI 1 (2016)
giudicando sui reclami del 3 maggio 2016 presentati da RE 1 (inc. CDP n. 9.2016.70) e RE 2 (inc. CDP n. 9.2016.71) contro la decisione emessa il 7 aprile 2016 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 2 (1999) è figlia di RE 1 e __________;
Con decisione 14 luglio 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)
– richiamate le misure di protezione della minore già ordinate per i disagi manifestati da quest’ultima, segnatamente il suo collocamento in ospedale, poi revocato, per l’ingestione di sostanze caustiche, nonché l’incarico conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________, quale ufficio di controllo e informazione
– ha nominato la signora TUTS 1 quale curatrice ex artt. 308 e 325 CC, con il compito di rappresentare la minore negli ambiti educativi e amministrativi.
B. Mediante decisione 30 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha: privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE 2 (disp. n. 2); disposto il collocamento della minore presso la Comunità __________ (disp. n. 3); approvato il progetto educativo (disp. n. 1).
C. In data 3 aprile 2016 RE 2 ha dato alla luce il piccolo PI 1.
Con decisione 7 aprile 2016 (ris. n. 123) l’Autorità di protezione ha: istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC in favore del piccolo PI 1 (disp. n. 1); nominato quale tutrice la signora TUTS 1 (disp. n. 2), con il compito di rappresentare legalmente il minore (disp. n. 2.1), allestire un inventario d’apertura della sostanza del tutelato con il consenso del Segretario dell’ARP (disp. n. 2.2), provvedere alla gestione di eventuali redditi e spettanze del tutelato (disp. n. 2.3), stabilito fino alla decisione della tutrice o dell’ARP sul luogo di dimora del minore, l’impossibilità per il minore di lasciare l’Ospedale __________ (disp. n. 4).
D. Da informazioni assunte dalla Camera di protezione presso l’Autorità di protezione, è emerso che dal 14 aprile 2016 il minore PI 1 e sua madre RE 2 (pure minorenne) risiedono presso la struttura __________. Risulta dagli atti che almeno per la madre del piccolo PI 1, vi è assunzione delle spese di affidamento da parte dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, __________ (UFaG) (cfr. decisione UFaG del 17 febbraio 2016).
E. Con reclami del 3 maggio 2016 RE 1 (inc. CDP n. 9.2016.70) e RE 2 (inc. CDP n. 9.2016.71) hanno contestato il collocamento dei due minorenni (PI 1 e sua madre RE 2) presso la struttura __________, allegando al gravame la decisione 7 aprile 2016 (ris. n. 123) dell’Autorità di protezione. I reclami non sono stati intimati per osservazioni.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art.
2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450*f* CC).
Secondo l’art. 72 LPAmm l’Autorità di reclamo può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l’istanza o il reclamo irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati.
Ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG, oltre ai casi previsti dall’art. 48 LOG, la Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili e manifestamente non motivate in modo sufficiente.
2. Pur allegando ai reclami la decisione 7 aprile 2016 (ris. n. 123) dell’Autorità di protezione, le reclamanti non spendono neppure una parola sull’istituzione della tutela ai sensi dell’art. 327a CC a favore di PI 1 e sulla nomina della signora TUTS 1 quale tutrice con il compito segnatamente di rappresentare il minore.
Nella misura in cui le reclamanti – accludendo la predetta decisione al loro reclamo – intendono contestare tale decisione, i gravami si avverano palesemente irricevibili per assenza di una qualsivoglia motivazione ricorsuale.
3. Nella misura in cui, invece, i reclami vertono sulla contestazione del collocamento dei due minorenni presso la struttura __________ – fatta valere da entrambe le reclamanti nei loro gravami introdotti direttamente a questa Camera – appaiono prematuri e quindi irricevibili per le considerazioni che seguono.
3.1. Collocamento della minorenne RE 2
3.1.1. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L’art.
310 cpv. 1 CC (*privazione del diritto di determinare il luogo di dimora*) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo dalla custodia dei genitori e ricoverarlo convenientemente. Il collocamento del minorenne, deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest’ultimo (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 n. 27.36).
Questi deve essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo-crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC I, Meier, art. 310 n. 19).
Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un *foyer* o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed., art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l'autorità decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto prioritario all'affidamento, ma l'autorità di protezione non deve trascurare le relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia parentale (BSK ZGB I, Breitschmid, op. cit., art. 310 CC no. 9; CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22).
La scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid, op. cit., art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275*a* cpv.
1 CC).
3.1.2. Nel caso in esame, risulta tuttora esistente la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE 2 da parte dei genitori RE 1 e __________, decisa dall’Autorità di protezione in data 30 luglio 2015, e peraltro non impugnata nei termini di reclamo a suo tempo assegnati. Nella menzionata decisione l’Autorità aveva anche individuato quale luogo conveniente per il collocamento della minore la Comunità __________.
Non è noto se e per quanto tempo RE 2 sia poi stata effettivamente collocata presso il suddetto istituto.
È comunque accertato che l’attuale collocamento di RE 2 presso la struttura __________, non sia stato oggetto di una nuova decisione di collocamento da parte dell’Autorità di protezione, benché autorizzato dall’UFaG tramite decisione di assunzione delle spese del 17 febbraio 2016. L’assenza di una decisione formale – che appare necessaria a motivo anche del fatto che l’Autorità di protezione parrebbe avere tollerato che la minore RE 2 risiedesse con la madre, per un certo periodo, “da novembre a febbraio” (cfr. reclamo di RE 1), prima del parto – rende impossibile a questa Camera procedere all’esame dei presupposti del collocamento stesso. L’Autorità di protezione viene di conseguenza invitata a procedere senza indugio alla formalizzazione di una nuova decisione di collocamento impugnabile dopo averne valutato l’idoneità secondo i principi testé indicati e alla luce delle nuove circostanze, in particolare della nascita di PI 1. Del resto, essendo RE 2 ancora minorenne, non entra in considerazione un suo collocamento a titolo volontario, né tantomeno il medesimo può essere deciso e predisposto mediante semplice iniziativa della curatrice educativa.
3.2. Collocamento del minorenne PI 1
3.2.1. Giusta l’art. 327c cpv.
1 CC, al tutore competono gli stessi diritti dei genitori, segnatamente il diritto di determinare il luogo di dimora del minore (cf. art. 301a cpv. 1 CC). Tuttavia tale diritto del tutore non è assoluto. Innanzitutto, il dovere di vigilanza operato dall’Autorità di protezione (cf. art. 327c cpv. 2 in relazione con art. 400 cpv.
3 e art. 415 CC) si applica anche in merito alla determinazione del luogo di dimora del minore. Sicché, il minorenne capace di discernimento, i suoi congiunti o le persone a lui vicine possono contestare in ogni momento presso l’Autorità di protezione il luogo di dimora scelto dal tutore e domandare che ne venga proposto un altro (cf. art. 327c CC in relazione con art. 419 CC). Il collocamento ha come scopo il bene del minorenne. Le modalità e la durata del collocamento devono dunque rispettare il principio di proporzionalità, essere necessari e adatti ai bisogni del minorenne. Inoltre il contratto di durata del collocamento dovrà essere approvato dall’Autorità di protezione giusta l’art. 416 cpv. 1 cifra
2 CC, chiamata a prendere posizione sull’idoneità di ogni collocamento che non sia a breve termine (come in caso di ferie; art. 327c cpv.2 in relazione con art.
419 CC) (BK-ZGB I, 5ª ed., Lienhard/Affolter, n. 45 ad. art. 327c CC; CommFam protection de l’adulte, Biderbost, n. 13 ad art. 416 CC; Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6445; STF 5A_742/2013 del 24 dicembre 2013, consid. 2.2).
3.2.2. In concreto, non è contestata né l’istituzione di una tutela a favore del picciolo PI 1 – resasi necessaria a motivo della minorità della madre RE 2 (cfr. art. 327a CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n. 596 pag. 402) – né la nomina della tutrice signora TUTS 1. Contestato sembra essere invece il luogo di collocamento del minore, predisposto dalla tutrice. Non è noto come sia stata formalizzata da parte della tutrice la decisione di collocare il tutelato presso la struttura __________. Non compete comunque alla Camera di protezione pronunciarsi in prima istanza su contestazioni relative a tale collocamento. Le doglianze delle reclamanti devono in effetti essere esaminate dall’Autorità di protezione (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1345 pag. 590), alla quale i reclami vengono di conseguenza trasmessi per competenza e evasione.
4. Per le considerazioni che precedono i reclami presentati da RE 1 (inc. CDP n. 9.2016.70) e RE 2 (inc. CDP n. 9.2016.71) vanno di conseguenza dichiarati irricevibili. Gli stessi vengono tuttavia trasmessi all’Autorità di protezione perché abbia a procedere senza indugio ai sensi dei considerandi alle decisioni che le competono.
5. Viste le circostanze si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. I reclami presentati da RE 1 (inc. CDP 9.2016.70) e RE 2 (inc. CDP n. 9.2016.71) sono irricevibili; vengono tuttavia trasmessi all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda senza indugio ai sensi dei considerandi alle decisione che le competono.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
- - -
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.