Appeal Against Revocation of General Curatorship Due to Persistent Mental Illness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, subject to a general curatorship since 2013 (converted from an earlier administrative curatorship initiated in 2002), appealed the decision that rejected their request for revocation, arguing they had recovered from the past drug-induced psychosis that led to the measure. The appellate court upheld the original authority's decision and rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to provide medical evidence demonstrating their capacity for autonomous administration, whereas the curator and a psychiatric evaluation confirmed the continued necessity of the curatorship due to severe paranoid schizophrenia and marked alcohol dependence, which severely compromise the individual's critical awareness and administrative capabilities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cifra, Art. 14 t.f, Art. 398 CC, Art. 450 CC, Art. 2 cpv. 2 Legge, Art. 99 LPAmm; Appeal Against Revocation of General Curatorship Due to Persistent Mental Illness: The appellate court upheld the original authority's decision and rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to provide medical evidence demonstrating their capacity for autonomous administration, whereas the curator and a psychiatric evaluation confirmed the continued necessity of the curatorship due to severe paranoid schizophrenia and marked alcohol dependence, which severely compromise the individual's critical awareness and administrative capabilities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning provided by the expert physician to confirm the necessity of the general curatorship measure, supporting the final decision to reject the appeal.
Cited as the basis for the admissibility of the appeal to the Protection Chamber of the Court of Appeal.
Cited alongside Art. 450 CC to establish the jurisdiction and admissibility of the appeal.
Cited alongside Art. 450 CC to establish the jurisdiction and admissibility of the appeal.
Cited as a procedural basis for the jurisdiction of the Protection Chamber to rule on the appeal.
Cited as the procedural basis determining the composition of the court (single judge) reviewing the appeal.
Cited as the subsidiary procedural rule applicable to the appeal proceedings.
Cited as the most subsidiary procedural rule applicable to the appeal proceedings.
This article establishes the legal basis for the revocation of curatorship, which the court implicitly applies when affirming the decision to maintain the measure.
Cited in the expert medical opinion mentioned in the reasoning, which underpins the rejection of the appeal.
Cited in the section detailing remedies available after the decision (appeal in civil matters).
Cited in the section detailing the conditions for admissibility of an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section detailing the grounds for appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section detailing the deadline for appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the admissibility criteria for an appeal in civil matters when the claim value is low.
Cited regarding the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Imposes court costs on the appellant due to the rejection of the appeal (implied by order 2, following the principle of losing party pays).
Testo completo
Incarto n. 9.2015.212 · Lugano 25 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera · Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda la richiesta di revoca della curatela generale e la sua conferma giudicando sul reclamo del 14 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 (1979) è stato posto a beneficio di una misura di curatela amministrativa ai sensi dell’art.
393 cifra 2 *v*CC con decisione del 26 febbraio 2002 dell’allora Commissione tutoria regionale __________. Con ulteriore decisione 25 settembre 2012, la medesima autorità ha istituito una tutela volontaria a favore di RE 1, nominando tutrice la signora __________, dell’Ufficio del tutorie ufficiale del Comune di __________.
B. Dall’entrata in vigore del nuovo diritto della protezione del minore e dell’adulto (1° gennaio 2013) la tutela si è trasformata, ai sensi dell’art. 14 t.f. CC, in curatela di portata generale ai sensi dell’art. 398 CC.
C. Con richiesta 21 settembre 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (subentrata nella competenza alla Commissione tutoria regionale), in seguito Autorità di protezione, RE 1 ha chiesto la revoca della misura. L’Autorità di protezione, con scritto 1 ottobre 2015, ha informato l’interessato di necessitare un certificato medico attestante la sua capacità di amministrarsi autonomamente.
D. Con decisione 24 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 tendente alla revoca della curatela generale, precisando la conferma della misura e della nomina della curatrice __________ dell’Ufficio del curatore ufficiale del Comune di __________.
E. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo del 14 dicembre 2015, chiedendone l’annullamento e sostenendo di non avere nessuna debolezza mentale o incapacità di discernimento, essendo a beneficio di una rendita di invalidità dal 2001 per una psicosi provocata da eccessivo consumo di stupefacenti allucinogeni, dalla quale sarebbe nel frattempo guarito.
F. Tramite osservazioni del
19 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha precisato che RE 1 non ha presentato attestati medici che dimostrino la sua capacità di amministrarsi in modo autonomo. Peraltro, l’Autorità di protezione ha chiesto il parere della curatrice, che (allegando un certificato medico del 15 novembre 2015 del dr. med. __________, psichiatra curante dell’interessato) ha precisato l’attualità della misura di protezione. Di conseguenza, l’Autorità di prime cure ha chiesto di respingere il reclamo, appalesandosi infondato.
G. Con replica del 23 febbraio 2016 RE 1 ha trasmesso a questa Camera alcuni scritti inviati al Ministero Pubblico, alla curatrice e al medico cantonale. Egli ha ribadito di auspicare la revoca della misura, ritenendosi in grado di gestire le sue pratiche amministrative, desiderando maggior libertà e denunciando di essere stato vittima di violenza da parte della polizia.
H. Con duplica del 29 febbraio 2016 la curatrice ha confermato la necessità della curatela generale a favore di RE 1, “considerando innanzitutto la sua grave schizofrenia e dipendenza da alcool che lo limitano marcatamente nella gestione personale sia per gli aspetti sociali che relazionali”.
RE 1 ha inoltrato un ulteriore scritto in data 29 marzo 2016, malgrado gli fosse stata comunicata la conclusione dello scambio di allegati.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450*f* CC).
2.Nella decisione contestata l’Autorità di protezioneha respinto la richiesta di RE 1 di revoca della curatela generale a suo favore. Egli ritiene di non necessitare più del sostegno di un curatore, in quanto la misura sarebbe stata istituita in un momento di debolezza “provocata da un eccessivo consumo di stupefacenti allucinogeni”, che tuttavia sarebbe superato. In replica il reclamante ribadisce di aver chiesto volontariamente la misura di protezione nel 2012, periodo in cui si stava disintossicando. Egli precisa di aver già chiesto in passato la revoca del provvedimento senza risultato. Sostiene: “che mi sembra strano che vediamo che la comisione tutoria regionale di __________, estrosione dei diritti civili, e ce’ comunque un acusa contro essi, che mi sembrano delle persone un po prepotenti da parte mia licenziati con cui oviamente non vado dacordo e anche se comportandomi gentilmente verso di loro mi vogliono incastrare e profitare di me per tutta la vita!”.
L’Autorità di protezione osserva che il reclamante non giustifica la sua richiesta, non dimostrando, con certificati medici, “la sua capacità di gestire la sua amministrazione in modo autonomo e che la misura di protezione non è più necessaria” (cfr. osservazioni 19 gennaio 2016).
La curatrice precisa che RE 1 necessita ancora di una curatela generale, “considerando innanzitutto la sua grave schizofrenia e dipendenza da alcool che lo limitano marcatamente nella gestione personale sia per gli aspetti sociali che relazionali”. Essa specifica che il curatelato “risulta essere molto poco critico e consapevole della sua malattia e del copioso consumo di alcool”, mentre il “sostegno del curatore quale garante di tutte le pratiche amministrative e cure personali è fondamentale” (cfr. duplica 29 febbraio 2016).
3.Ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CC l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio quando non vi sia più motivo di mantenerla. Ciò può avvenire per ragioni di fatto (per esempio perché lo stato di salute della persona è migliorato) o di diritto (per esempio quando l’autorità di protezione cambia opinione sulla necessità o l’opportunità della curatela) (cfr. Steinauer/Fontoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Friborgo 2014, pag. 555 no. 1258).
Conformemente al principio di proporzionalità ogni provvedimento di protezione deve essere tolto, quando non appare più necessario (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Losanna 2011, pag. 239 no. 525).
La richiesta può essere formulata dall'interessato in ogni momento e non vi sono periodi minimi di attesa tra due richieste di revoca o modifica.
Quanto alla forma della richiesta, una motivazione sommaria è sufficiente. Il riesame regolare del mantenimento della misura discende dall'applicazione del principio di proporzionalità nella sua componente temporale. Spetta all'autorità verificare se le condizioni materiali della revoca o modifica sono date. La procedura relativa a queste ultime soggiace agli art. 443 segg. CC (Meier/Lukic, op.cit., pag. 242 n.ri 535-537).
4.Nel caso concreto, non risulta dagli atti che non siano più dati i motivi per mantenere la curatela generale a favore di RE 1. Spettava a quest’ultimo dimostrare, con la sua richiesta di revoca, che le condizioni che hanno giustificato l’istituzione di una misura di protezione a suo favore si sono modificate e che quindi non vi siano presupposti per il suo mantenimento. RE 1 sostiene invece semplicemente di ritenersi in grado di gestirsi autonomamente, essendosi curato dai motivi che hanno condotto all’intervento dell’autorità di protezione. Attualmente assumerebbe “solo ancora una leggera dose di tranquillanti”.
Di avviso contrario sono sia l’Autorità di protezione che la curatrice, che evidenziano le difficoltà di RE 1, la scarsa autocritica e consapevolezza del suo stato di salute e del consumo etilico. Dal certificato medico del 16 novembre 2016 del dr. med. __________ (FMH in psichiatria e psicoterapia), interpellato dalla curatrice, risulta che l’interessato “è affetto da una grave schizofrenia paranoide e da una marcata politossicodipendenza che complica in maniera importante la psicosi schizofrenica di cui soffre. Egli presenta una marcata dipendenza da alcool che limita in maniera notevole il funzionamento sociale e relazionale. La capacità di critica e consapevolezza della propria situazione è gravemente compromessa. Il paziente mostra una severa compromissione delle capacità attentive e di funzionamento. La severità della psicopatologia non gli permette di gestire la propria amministrazione. La malattia e il consumo di alcool minano in maniera notevole la capacità di discernimento del paziente. Ritengo pertanto che egli necessiti della misura di curatela generale (art. 398 CC), misura già presente da anni”.
Alla luce di questi elementi, la decisione impugnata non può prestarsi a critica, ritenuto che anche questo Giudice non ravvisa motivi per revocare la misura di protezione a favore di RE 1, che al contrario risulta rispondere ai bisogni dell’interessato.
5.Visto quanto sopra, il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr.
50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.