Legislator Giurisprudenza & Legislazione
9.2015.169 • TRAC TI 9.2015.169 Generato dall'IA

Recusal of Protection Authority Members Denied Due to Lack of Specificity

Numero d'incarto 9.2015.169
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, subject to a general curatorship established in 2013 and seeking its revocation, filed an instance to recuse all members of the Protection Authority after it ordered a psychiatric evaluation to assess the grounds for revocation. The appellate court ruled the recusal request inadmissible because the grounds for challenging a judicial body must be raised individually against each member, specifying concrete behaviors rather than making a blanket accusation against the entire authority, which implies a general, non-specific bias.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 398 CC, Art. 47 cpv. 1 CPC, Art. 31 cpv. 3 LPMA, Art. 85a cpv. 1 LOG, art. 66 cpv. 1 LTF; Recusal of Protection Authority Members Denied Due to Lack of Specificity: The appellate court ruled the recusal request inadmissible because the grounds for challenging a judicial body must be raised individually against each member, specifying concrete behaviors rather than making a blanket accusation against the entire authority, which implies a general, non-specific bias.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione parzialità del giudice estensione della protezione motivi di persecuzione rilevanti esclusione del testimone procedura di protezione degli adulti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto

This article governs the applicability of federal CPC grounds for challenging members of the regional protection authority, which is the subject matter being decided upon.

art. 47 cpv. 1 CPC

This article lists the grounds for challenging (recusal), which the reasoning refers to when noting the applicant failed to specify individual grounds.

art. 85a cpv. 1 LOG

This provision is cited as the legal basis governing the appeal route available against the present decision (informing the instruction for appeal in point 3).

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of costs is usually governed by the corresponding cost provisions of the LTF/Cantonal law, which are applied here via the general principle cited in the reasoning regarding costs following the event.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 9.2015.169 · Lugano 12 ottobre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di protezione del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Lardelli, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera: · Dell'Oro

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 6 ottobre 2015 da

IS 1 patr. da: PR 1 contro

Autorità regionale di protezione __________, nell’ambito del procedimento concernente la revoca della curatela generale istituita in favore di IS 1 esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto

che con decisione del 20 giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di IS 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC;

che con istanza 4 maggio 2015 IS 1 si è rivolto all’Autorità di protezione chiedendo che venisse accertata “*l’attuale insussistenza dei presupposti previsti all’art. 398 CC*” e che la misura di protezione fosse revocata;

che dopo aver sentito l'interessato e la curatrice __________, con risoluzione n. 931/2015 del 18 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su IS 1, esprimendosi in particolare sull’esistenza di disabilità mentali, turbe psichiche o disturbi caratteriali, di modo da “*poter decidere sulla richiesta di revoca con cognizione di causa*”;

che con reclamo 6 ottobre 2015 IS 1 ha impugnato tale decisione, giudicandola arbitraria e contraria al principio della buona fede; egli postula, in via preliminare, la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione e l’accertamento della nullità (in subordine, l’annullamento) di tutte le decisioni sin qui adottate nei suoi confronti; nel merito – evaso separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1 e 7 LOG) – IS 1 chiede che venga dichiarato nullo sia il conferimento del mandato al Servizio psico-sociale, sia la decisione del 2013 concernente l’istituzione della curatela generale in suo favore;

che l’istanza di ricusazione non è stata intimata per osservazioni;

considerato

in diritto

che giusta l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC federale. Ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3);

che l’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12);

che per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);

che il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusazione dei membri delle Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);

che IS

1 chiede la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione, in quanto “*invece di procedere immediatamente alla revoca della curatela generale (che è stata decisa sulla base di una falsità ed è quindi nulla) e nell’intento di proteggersi dalle inevitabili azioni di responsabilità per gli abusi commessi, cerca di suggerire al perito delle risposte che potrebbero persino giustificare un ricovero a scopo di assistenza*”, ciò che a mente dell’’istante “*denota un atteggiamento pregiudizialmente negativo*” nei suoi confronti (reclamo, pag. 7);

che in concreto, l’istante postula la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione senza allegare né rendere verosimili comportamenti attribuibili ai singoli componenti della medesima – peraltro nemmeno indicati per nome – che potrebbero dare adito ad una ricusazione;

che di conseguenza, alla luce della prassi evocata, la domanda si rivela di primo acchito improponibile;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti integralmente a carico di IS 1;

checirca i rimedi giuridici esperibili, in considerazione dell’esigenza del doppio grado di giurisdizione e nell’attesa dei necessari adattamenti legislativi dell’art.

31 cpv. 3 LPMA [cfr. iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata il 18 febbraio 2014 da Andrea Giudici per la modifica della LOG (adeguamenti formali nel diritto cantonale – doppia istanza)], contro la presente decisione è possibile interporre ricorso entro 15 giorni dalla sua intimazione presso la Commissione di ricorso sulla magistratura (risoluzione governativa n. 2708 del

1 luglio 2015 del Consiglio di Stato; art. 85a cpv. 1 LOG; cfr. anche STF dell’11 maggio 2012, inc. 2C_379/2012, consid. 5 e sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.116).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza di ricusazione è inammissibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera