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9.2015.11 • TRAC TI 9.2015.11 Generato dall'IA

Claimant v. Regional Protection Authority Regarding Ward's Curator Accounts

Numero d'incarto 9.2015.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant appealed the regional protection authority's decision that approved the 2013 and 2014 accounts of a now-deceased ward's curator, arguing she and her son were denied access to the documentation for review, and also contested the moral reports submitted by the curator. The court partially upheld the appeal, finding that the authority violated the claimant's right to be heard and her right to consult the file by failing to provide a reasoned justification for denying access to the records concerning the approved accounts, thus annulling the approval of the accounts and remitting the matter for the authority to properly assess the claimant's right to review the documents.

Regesto Legislator

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Art. 450 CC, Art. 99 LPAmm, Art. 450f CC, Art. 425 CC, Art. 415 CC, Art. 74 LTF; Claimant v. Regional Protection Authority Regarding Ward's Curator Accounts: The court partially upheld the appeal, finding that the authority violated the claimant's right to be heard and her right to consult the file by failing to provide a reasoned justification for denying access to the records concerning the approved accounts, thus annulling the approval of the accounts and remitting the matter for the authority to properly assess the claimant's right to review the documents.

Parole chiave

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diritto di accesso ai documenti conti regionali diritto di essere sentito legittimazione a ricorrere oggetto della lite credito di contributi Diritto di essere sentito, diritto alla consultazione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG

These provisions establish the general basis for the appealability of the decision to the Protection Chamber of the Court of Appeal.

art. 449*b* CC

The violation of the right to consult the case files, grounded in this article, is the basis for partially upholding the appeal and annulling disposition no. 4.

art. 72 segg. LTF

Cited to inform the parties about the admissibility of a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited to inform the parties about the grounds for a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited to specify the time limit for filing a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited to specify the conditions under which a civil appeal to the Federal Tribunal is admissible when the matter is of a pecuniary nature below CHF 30,000.

art. 76 LTF

Cited to regulate the standing to appeal in a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited to specify the grounds for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited to specify the admissibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 115 LTF

Cited to regulate the standing to appeal in a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

While the court decided to waive costs (dispositive no. 2: 'Si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia'), this provision is the general basis for costs and is often cited by implication or in the context of cost waiver, although the final dispositive explicitly states the waiver without citing a specific cost article for the waiver itself. Since the waiver is explicitly ordered, and no specific cost article was used in the operative part to *impose* costs, I will rely on the articles cited in the procedural/remedy section, which are used to provide information on recourse, rather than extracting cost provisions cited solely in the reasoning for the waiver.

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Testo completo

Incarto n. 9.2015.11 · Lugano 9 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera · Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti e rapporti morali del 2013 e 2014 relativi alla curatela a favore del figlio PI 1.

giudicando sul reclamo del 14 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Tramite decisione 19 novembre 2009 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 1 una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 *v*CC, nominando quale curatore il signor __________, sostituito con decisione 12 marzo 2010 dal signor CUR 1.

B. PI 1è deceduto il 2014.

C. Tramite decisione 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha: revocato formalmente la misura di curatela istituita a favore di PI 1 (dispositivo n. 1); revocato il mandato al curatore con effetto a partire dal decesso del curatelato (dispositivo n. 2); disposto il non prelevamento di spese e tasse di giustizia (dispositivo n. 3); approvato i rendiconti per gli anni 2013 e 2014 (dispositivo n. 4) e riconosciuto la mercede al curatore per il medesimo periodo (dispositivo n. 5).

D. Contro la suddetta decisione è insorta con reclamo 14 gennaio 2015 la madre di PI 1, RE 1. Essa lamenta che né suo figlio né lei abbiano potuto visionare la documentazione inerente i rendiconti e che quindi non vi è stata la possibilità di controllare l’operato del curatore. Chiede quindi di poter “*esaminare il tutto ed avere delle delucidaizoni sia da parte del sig. CUR 1 che dell’ARP di __________*”.

In merito ai rapporti morali, RE 1 esprime invece delle precisazioni, lamentandosi dei toni “*dispregiativi*” del curatore “*invitandolo a usare una terminologia pertinente al tipo di lavoro che gli compete*”.

RE 1 ha pure specificato di essersi indebitata di fr. 12'000.- per pagare una cura medica al figlio e di non essere mai stata rimborsata.

La reclamante ha infine chiesto di essere ricevuta per poter esporre di persona le ragioni del suo disappunto.

E. In data 3 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, precisando che la reclamante è già stata sentita in un’udienza tenutasi lunedì 26 gennaio 2015 a cui rinvia. Essa ha pure posto in dubbio la legittimazione di RE 1 a presentare reclamo, ha precisato di non avere la competenza per decidere in merito ad eventuali contratti tra lei e il figlio e ha specificato che in ogni caso quest’ultimo non sarebbe stato in grado di far fronte al debito.

F. La reclamante ha replicato in data 18 febbraio 2015, dicendosi stupita del fatto che si possa mettere in dubbio la sua qualità per presentare reclamo. Essa ha precisato di ritenere che fosse un suo diritto partecipare all’udienza indetta il 26 gennaio 2015, come pure che in realtà essa non aveva un contratto con il figlio, bensì che aveva anticipato l’importo, che tuttavia a quel momento PI 1 sarebbe stato in grado di far fronte alla spesa.

G. L’Autorità di protezione ha comunicato con scritto 5 marzo 2015 di non avere osservazioni da presentare in duplica.

Considerato

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 14 gennaio 2015 e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 15 gennaio 2015 contro una decisione intimata il 16 dicembre 2014 il reclamo è tempestivo.

2.L’Autorità di protezione eccepisce preliminarmente la legittimazione di RE 1 a presentare reclamo.

È opportuno ricordare che la decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (*tatsächlich*) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte,

ad art. 450 n. 22).

Nel caso in esame la legittimazione a ricorrere di RE 1 – madre del defunto PI 1 (già beneficiario della misura di curatela oggetto della decisione impugnata) – non può essere posta in dubbio. Risulta infatti dagli atti che RE 1 ha partecipato a diverse udienze davanti all’Autorità di protezione, quando il figlio PI 1 (maggiorenne) era ancora in vita e si è vista per finire intimare, mediante invio raccomandato, la decisione qui impugnata.

3.La decisione oggetto di gravame riguarda: la revoca della curatela a favore di PI

1 (dispositivo n. 1, non contestato); la revoca del mandato al curatore (dispositivo n. 2, non contestato); il prelievo di spese e tasse di giustizia per la decisione, a cui l’ARP ha rinunciato (dispositivo n. 3, non contestato); l’approvazione dei rendiconti 2013 e 2014, (dispositivo n. 4, contestato poiché, secondo RE 1, né lei né il figlio, prima di decedere, avrebbero avuto accesso agli atti relativi). Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha pure approvato la mercede del curatore per gli anni 2013 e 2014 (dispositivo n. 5, non contestato).

4. Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449*b* CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo l'art. 449*b* CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il

diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249, CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449*b* CC n. 8; RtiD I-2014, n. 9c, pag. 746 e segg.). Il diritto a consultare gli atti non esiste solo per le procedure in corso, ma anche per quelle già concluse. In questo caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse particolare. Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Il

diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi

vi si oppongano (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit., n. 10). Questo diritto non è tuttavia illimitato;

può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati . Una restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta, rispettivamente per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico, segnatamente quando la divulgazione di dati medici arrischia di arrecare danno alla persona in questione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit., n. 11). Da un punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in atto mediante la consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i passaggi in questione sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto del documento; l'informazione deve in ogni caso essere data in modo tale che la persona interessata possa preservare efficacemente i suoi diritti (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit. n. 13).

Un rifiuto ingiustificato del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit., n. 15).

Nel caso concreto, l'Autorità di protezione non chiarisce le motivazioni che la inducono a non mostrare gli atti alla reclamante.

L’Autorità di prima istanza ha quindi negato la visione degli atti senza fornire motivazioni a RE 1, violando così il suo diritto di essere sentita e il diritto alla consultazione degli atti.

5. Agli atti risulta uno scritto della reclamante datato 29 agosto 2014, con il quale essa ha chiesto all’Autorità di protezione di poter ricevere risposte, insieme a suo figlio PI 1 (a quel momento ancora in vita), in merito al rimborso di quanto da lei anticipato per una terapia di disintossicazione svolta presso l’ospedale di __________. Interpellato dall’Autorità di protezione, il Presidente di questa Camera in data 10 settembre 2014 ha dissentito circa la natura dello scritto (precisando che non si trattava di un reclamo), indicando che si trattava di una richiesta di colloquio e ha invitato l’Autorità di protezione a procedere a quanto di sua incombenza e, se necessario, a formalizzare una decisione debitamente motivata e munita delle vie di ricorso. Un’udienza è quindi stata fissata per il 3 novembre 2014, ma nel frattempo, il 28 ottobre 2014, PI 1 è deceduto.

Un incontro tra RE 1 e l’Autorità di protezione è avvenuto il 26 gennaio 2015, quindi dopo l’emanazione della decisione ora impugnata. In tale occasione essa ha chiesto di poter essere “riconosciuta come creditrice della somma di fr. 12'000.- che aveva versato per conto del figlio” per la cura di disintossicazione svoltasi presso l’ospedale di __________. Dal verbale dell’incontro risulta che l’Autorità di protezione ha precisato che “*tutta la documentazione riguardante i rendiconti 2012, 2013 e 2014 sarà spedita al Tribunale d’appello, Camera di protezione, affichè come da suo reclamo venga eseguito un controllo giudiziario su tutto quello che è stato compiuto sia dal curatore che da questa Autorità di protezione*”. Una tale affermazione non è tuttavia corretta. Innanzitutto perché la reclamante non ha chiesto che questa Camera esegua una tale verifica, bensì di “*poter esaminare il tutto ed avere delle delucidazioni in merito sia da parte del Sig. CUR 1 che dall’ARP di __________* “ ma pure perché tale compito non le compete, non essendo contestato il contenuto dei rendiconti ma la possibilità di visionare gli atti.

Alla fine dell’udienza, l’Autorità di protezione ha anche comunicato RE 1 che “*non appena giungerà la documentazione cartacea riguardante tutti i giustificativi dell’anno 2012 che ancora mancava si inoltrerà a disposizione del Tribunale d’appello i rendiconto 2014, 2013 e 2012 corredati da tutta la documentazione probatoria, assieme all’incarto riguardante PI 1 a disposizione del Tribunale e di chi riceverà l’autorizzazione di esame da parte del Tribunale*”. Anche quest’ultima informazione non risulta corretta. Sebbene il reclamo abbia effetto devolutivo, con la conseguenza che, quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti gli atti a essa connessi sono trasmessi all’Autorità di seconda sede (CommFamm Protection de l’adulte, Steck, n.

7 ad art. 450 CC), quest’ultima Autorità non può comunque sostituirsi all’Autorità di prima istanza nella ponderazione degli interessi di una parte a visionare gli atti. Valutazione che va eseguita dall’Autorità di prima istanza, invece di trasmettere l’incarto all’Autorità di reclamo lasciando intendere che quest’ultima debba sostituirsi a lei in tale compito.

6. Abbondanzialmente, giova comunque rammentare che ai sensi dell’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 *v*CC e 451–453 *v*CC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).

Nel caso concreto, quindi, l’approvazione dei rendiconti da parte dell’Autorità di protezione non inficerebbe la possibilità della reclamante di far valere presunti crediti o di agire, se lo ritenesse necessario, contro le Autorità di protezione presso il giudice competente.

7. La reclamante si aggrava anche contro i rapporti morali, che tuttavia non sono oggetto di approvazione da parte dell’Autorità di protezione, che nella decisione impugnata ha approvato esclusivamente i rendiconti. Di conseguenza, a prescindere dalla loro contestabilità, la contestazione relativa i rapporti morali è irricevibile in questa sede.

8. Visto quanto precede, il reclamo va accolto parzialmente, con conseguente annullamento del dispositivo n. 4 della decisione 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014 dell’Autorità di protezione __________ e retrocessione degli atti a quest’ultima Autorità affinché provveda a sanare la violazione del diritto di essere sentita di RE 1, effettuando preliminarmente una ponderazione degli interessi sulla questione relativa alla visione degli atti. Considerata la particolarità della fattispecie, questo Giudice reputa di poter prescindere dalla fissazione di tasse e spese di giustizia, che andrebbero poste a carico delle parti in ragione della relativa soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. 211.2014) è così riformata:

*1*. *invariato*

*2*. *invariato*

*3. invariato*

*4*. *annullato. Gli atti* *sono rinviati all’Autorità di protezione affinchè proceda ai sensi dei considerandi*.

*5*. *invariato*

2. Si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione:

-

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.