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9.2014.28 • TRAC TI 9.2014.28 Generato dall'IA

Curator's Employment Conflict Voids Minor Guardianship Appointment

Numero d'incarto 9.2014.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a lower authority's decision that placed a minor in the custody of the grandmother and appointed the appellant as the child's educational guardian with specific duties and compensation. The appellant argued that his simultaneous employment as the City Curator, which requires him to be available for city residents, created a conflict because his municipality explicitly forbade him from undertaking mandates for minors residing outside its jurisdiction. The court upheld the appeal, reasoning that the employer's prohibition against accepting the guardianship appointment constituted a serious obstacle under the relevant civil code provision concerning the appointment of a guardian, thus invalidating the appointment and compensation provisions and requiring the case be returned for the selection of a new guardian.

Regesto Legislator

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Art. 308 cpv. 2 CC, Art. 2 cpv. 2 LPMA, Art. 450 CC, Art. 113 cpv. 2 LPAmm, Art. 400 CC, Art. 74 LTF; Curator's Employment Conflict Voids Minor Guardianship Appointment: The appellant argued that his simultaneous employment as the City Curator, which requires him to be available for city residents, created a conflict because his municipality explicitly forbade him from undertaking mandates for minors residing outside its jurisdiction. The court upheld the appeal, reasoning that the employer's prohibition against accepting the guardianship appointment constituted a serious obstacle under the relevant civil code provision concerning the appointment of a guardian, thus invalidating the appointment and compensation provisions and requiring the case be returned for the selection of a new guardian.

Parole chiave

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nomina del curatore figlio minorenne conflitto di giurisdizioni ritorno del minore revoca della curatela divieto di lavoro Nomina del curatore; gravi motivi che vi si oppongono

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 400 CC

The court found that serious reasons existed opposing the appointment of the appellant as guardian, based on the condition set in this article.

art. 48 lett. f n. 7 LOG

Cited in the preamble as the basis for the single judge presiding over the appeal.

art. 113 cpv. 2 LPAmm

Mentioned as the rule governing the application of transitional provisions for the procedure.

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Testo completo

Incarto n. 9.2014.28 · Lugano 10 settembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria · Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2

per quanto riguarda la designazione a curatore di PI 1 giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 11 novembre 2013/27 gennaio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

che PI 1 (2008) è figlio di CO 2 e __________;

che con decisione 11 novembre 2013/27 gennaio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha affidato il piccolo PI 1 alla custodia della nonna __________ (dispositivo n. 1) e ha istituito in suo favore una curatela educativa ex art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo n. 2);

che con la medesima decisione l'Autorità di protezione ha nominato il signor RE 1, quale curatore (dispositivo n. 3), con il compito di: consigliare ed aiutare la nonna nella cura del nipote così come nell'educazione quotidiana, con facoltà di confrontarsi con la scuola che frequenta PI 1 così come avere ogni informazione da parte dei medici ed ogni altro professionista che si occupi di PI 1 (dispositivo n. 3.1.); regolare i rapporti mamma-nonna-nipote (dispositivo n. 3.2.); suggerire direttive comportamentali a nonna, nipote e genitori informando l'ARP (dispositivo n. 3.3.); fissato il compenso del curatore in fr. 50.– all'ora per un totale massimo di 60 ore annue (dispositivo n. 4);

che con reclamo 24 febbraio 2014 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione rilevando, tra l'altro, di essere alle dipendenze del Comune di __________, per il quale svolge le mansioni di curatore della città – assumendo mandati di curatela a favore di persone con domicilio a __________ – e di non essere stato autorizzato dal Municipio di __________ trattandosi di minore con domicilio a __________;

che con osservazioni 10 marzo 2014 l'Autorità di protezione si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b *v*LPamm);

che secondo l'art.

400 CC: l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2);

che dagli atti risulta che RE 1 è effettivamente alle dipendenze del Comune di __________ nella funzione di Curatore della Città;

che emerge pure che il Municipio di __________, “preso atto della decisione dell'Autorità di protezione __________” mediante la quale il reclamante “è stato designato curatore di una persona domiciliata a __________” non lo ha autorizzato ad assumere il mandato né nell'ambito della sua attività lavorativa, né privatamente (cfr. doc. A);

che pur risultando discutibile – essendo il minore interessato dalla curatela residente di fatto presso la nonna a __________, dove frequenta pure la scuola pubblica – una simile decisione non è sindacabile in questa sede;

che l'accettazione della curatela da parte del reclamante lo esporrebbe a sanzioni da parte del datore di lavoro;

che pertanto può senz'altro essere riconosciuta la sussistenza di motivi gravi che si oppongono alla nomina in questione (FamKomm Erwachsenenschutz, Häfeli, art. 400 CC N. 20; Messaggio del CF concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione, pag. 6439);

che, di conseguenza, in accoglimento del reclamo i dispositivi n. 3 e 4 della decisione impugnata vanno annullati e l'incarto retrocesso all'Autorità di protezione perché proceda alla nomina di un nuovo curatore;

che, date le circostanze, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1. I dispositivi n. 3 e 4 della decisione 11 novembre 2013/27 gennaio 2014 (ris. n. 26.2014) dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati.

1.2. Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.