Heir Denied Access to Deceased's Protection Records
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn heir appealed a protection authority's decision to deny access to records pertaining to the protection measures and financial management of a deceased person, arguing his heir status and a prior power of attorney granted him the right to the documentation, including initial inventory and accounts from 2006-2008. The court rejected the appeal, reasoning that access to protection records is governed by protection law, not inheritance law, and the general obligation of discretion regarding personal data persists after death; therefore, heir status alone does not confer an unconditional right to documentation, especially since the purported power of attorney was executed during a period when the principal was found incapable, requiring a specific demonstration of overriding interest beyond general inheritance rights to compel disclosure.
Regesto Legislator
UfficialeAccesso agli atti relativi ad una procedura di protezione di una persona ora deceduta (tale diritto è definito dal D. di protezione e non dal D. successorio). La posizione di erede non garantisce il libero accesso agli atti
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the composition of the appellate court (single judge) which is cited in the context of the appeal's admissibility/procedure.
Cited in conjunction with other articles to establish the right to appeal the decision of the Regional Protection Authority.
Cited in conjunction with other articles to establish the right to appeal the decision of the Regional Protection Authority.
Cited in conjunction with other articles to establish the right to appeal the decision of the Regional Protection Authority.
Cited in conjunction with other articles to establish the right to appeal the decision of the Regional Protection Authority.
Cited as the subsidiary procedural rule applicable where the CC does not regulate the procedure.
Cited as the subsidiary procedural rule applicable, drawing from the Code of Civil Procedure (CPC).
Cited in the reasoning to discuss the general obligation of discretion regarding access to files, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the obligation of discretion for guardians, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning as examples of express legal bases allowing data disclosure, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the notification of final reports to heirs, but not explicitly in the final orders.
Governs the admissibility of the appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Identifies the types of decisions subject to recourse to the Federal Tribunal.
Defines the grounds for recourse to the Federal Tribunal.
Governs the deadline for filing the recourse to the Federal Tribunal.
Governs the admissibility criteria based on the value in dispute for appeals in civil matters.
Governs the standing to file the appeal in civil matters.
Governs the grounds for the subsidiary constitutional appeal.
Governs the admissibility of the subsidiary constitutional appeal.
Governs the standing to file the subsidiary constitutional appeal.
Governs the imposition of court costs following the dismissal of the appeal (Implied by the order to place costs on the appellant).
Testo completo
Incarto n. 9.2014.203 · Lugano 18 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello Alessia Paglia giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria · Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’accesso agli atti relativi alla gestione della misura di protezione in favore della signora PI 1
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2014 presentato da RE 1, contro la decisione emessa il 27 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 1912 a __________. Per molti anni ha risieduto in Ticino, nel 1995 si è definitivamente trasferita presso la Casa di riposo __________. La signora PI 1 è deceduta il 2011.
B. Nel 2006, quando la signora aveva 94 anni, la sua situazione è stata segnalata alla Commissione tutoria regionale __________ che ha inoltrato, il 22 settembre 2006, una domanda di intervento per interdizione all’Autorità di vigilanza sulle tutele, __________. Nel frattempo, e meglio con decisione 15 novembre 2006, la Commissione tutoria regionale __________ ha privato provvisoriamente la signora PI 1 dell’esercizio dei diritti civili ex art. 386 cpv. 2 vCC e nominato, in qualità di rappresentante, l’avv. __________. La menzionata decisione è stata impugnata dal signor RE 1 che riteneva la signora PI 1 pienamente capace di intendere e volere.
Con decisione del
19 novembre 2006 l’Autorità di vigilanza sulle tutela ha respinto il ricorso del signor RE 1 e, in accoglimento alla domanda di intervento, decretato l’interdizione della signora PI 1 in base all’art. 369 vCC. In buona sostanza è stato accertato che la signora non era più in grado di provvedere ai propri interessi personali e gestionali siccome confrontata da decadimento cognitivo, disorientamento spazio-temporale con score patologico al Mini Mentral Status ciò che faceva concludere con un affezione da demenza di verosimile origine degenerativa tipo Alzheimer (decisione 19 dicembre 2006 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, consid. 3). È altresì stato accertato che attorno alla signora PI 1 vi era stato nei mesi precedenti un improvviso e incalzante movimento di persone che non avevano mai fatto parte della vita di PI 1 e che di colpo sembravano volersi occupare di lei in maniera esclusiva e il più rapidamente possibile; in particolare è apparsa evidente la pressione del signor RE 1 nel voler a tutti i costi impossessarsi in maniera esclusiva della cura e degli interessi della signora PI 1 e pure di trasferirla altrove, ciò che non era in sintonia con i desideri della signora e nemmeno con i suoi interessi, che andavano di conseguenza protetti (decisione 19 dicembre 2006 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, consid. 5b). La Commissione tutoria regionale __________ ha poi di seguito istituito, in favore della signora, una tutela confermando, nella qualità di tutore, l’avv. __________ (decisione del
22 dicembre 2006).
C. A seguito del decesso, avvenuto il 2011, della signora PI 1, la Commissione tutoria regionale __________ ha revocato, con risoluzione 17 maggio 2011, la tutela.
Il certificato ereditario è stato emesso solo il 9 aprile 2014. Questo siccome la signora PI 1 aveva allestito due testamenti, uno pubblico il 7 novembre 2002 e l’altro olografo il
10 agosto 2006, entrambi pubblicati il 21 ottobre 2011. Avverso il rilascio del certificato ereditario era quindi stata inoltrata un’opposizione, la relativa procedura dinanzi al Pretore del Distretto di __________ è poi stata stralciata per avvenuto accordo extragiudiziale il 22 febbraio 2013. La Pretura del Distretto di __________ aveva anche avviato, con decisione dell’8 marzo 2013, una procedura di ricerca eredi. Infine è stato rilasciato il certificato che attesta che unico erede della successione relitta della defunta PI 1 è il cugino di secondo grado RE 1 (certificato del 9 aprile 20014 del Pretore del Distretto di __________, inc. n. SO.213.805).
D. Già nel corso del 2012 il signor RE 1 si era rivolto alla Commissione tutoria regionale __________ e al tutore per ricevere copia dell’inventario iniziale e dei successivi rendiconti con relativi giustificativi oltre alle decisioni di tassazione della mercede concessa al tutore. L’avv. __________ ha rinviato il richiedente all’autorità siccome il suo mandato era cessato mentre la Commissione tutoria regionale __________ ha respinto la richiesta in quanto la qualità di erede non era stata comprovata.
Dopo aver ricevuto il certificato ereditario il signor RE 1 si è nuovamente rivolto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione, divenuta competente dal 1° gennaio 2013) ribadendo la richiesta di trasmissione dei documenti.
Con risoluzione del 28 aprile 2014 (ris. n. 175/2014) l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti 2009, 2010 e quello finale, decisione notificata unitamente alla copia dei rendiconti anche all’erede richiedente, senza però i giustificativi. Dopo ulteriore sollecito della documentazione mancante l’Autorità di protezione, con decisione del 27 ottobre 2014 ha: comunicato che i giustificativi relativi alla gestione 2009-2011 sarebbero stati depositati presso la loro sede, a disposizione dell’erede; trasmesso le note d’onorario esposte dall’avv. __________; respinto per carenza di legittimazione la richiesta di ricevere copia dell’inventario iniziale, dei rendiconti per la gestione 2006-2008 con tutti i giustificativi, delle note esposte dall’avv. __________ per le gestioni 2006-2008 e relative decisioni di approvazione.
E. Avverso la predetta decisone è insorto, con reclamo 28 novembre 2014, il signor RE 1. Egli sostiene che la qualità sua di erede gli conferisce il diritto all’informazione sulle relazioni patrimoniali della deceduta, anche quelle antecedenti la morte, e questo in virtù del diritto successorio; ricorda inoltre che beneficia di una procura rilasciatagli da PI 1 il 5 ottobre 2006, anche la sua qualità di rappresentante gli permetterebbe di ottenere le informazioni richieste. Egli chiede quindi di accertare il suo diritto di accedere all’inventario iniziale, ai rendiconti per la gestione 2006-2008 con tutti i giustificativi oltre alle note esposte dall’avv. __________ per le gestioni 2006-2008 e relative decisioni di approvazione.
F. L’autorità di protezione si è riconfermata integralmente, il 9 gennaio 2015, nella decisione avversata.
Considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450*f* CC).
2.In discussione vi è l’accesso ad atti relativi ad una procedura di protezione di una persona oramai deceduta. Il diritto di un terzo di consultare gli atti nonché gli obblighi dell’Autorità di protezione nei suoi confronti sono definiti dal diritto di protezione, non già dal diritto successorio.
Di regola, i membri della famiglia non hanno diritto di consultare l’incarto, il principio è l’obbligo di discrezione espressamente previsto sia per l’autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC).
L’obbligo di discrezione vale nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la persona interessata ha acconsentito a che le informazioni che la concernono siano trasmesse o se questi hanno un diritto preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se hanno un diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 10).
L’obbligo di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 12).
L’interesse pubblico esige che l’obbligo di discrezione perduri anche dopo la morte della persona interessata e che si proceda ad una scrupolosa valutazione quando si tratta di apportare delle eccezioni, anche per fornire informazioni agli eredi (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 13).
L’art. 451 cpv. 1 CC menziona espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo di mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere una base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi sul consenso dell’interessato (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 26 e 27).
L’autorità procede, per determinare in che misura può essere derogato all’obbligo di discrezione, ad una valutazione degli interessi e questo anche se una disposizione legale o il consenso del diretto interessato l’autorizzano, di principio, a comunicare i dati (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 24).
Ne discende che la posizione di erede non conferisce un diritto incondizionato di accedere agli atti relativi al defunto. Anche gli eredi devono far valere degli interessi particolari o essere stati espressamente autorizzati dal defunto all’accesso dei suoi dati; come visto, tuttavia, anche in tali casi l’autorità di protezione è tenuta a valutare gli interessi in gioco.
3. Unica diposizione legale che fa riferimento diretto agli eredi è l’art. 425 cpv. 3 CC che prevede che l’autorità notifica il rapporto e i conti finali all’interessato o ai suoi eredi facendo presenti le disposizioni sulla responsabilità. Trattandosi degli eredi ci si deve chiedere, all’occorrenza, se degli interessi preponderanti non si oppongono alla trasmissione integrale del rapporto di attività e dei conti (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 425 N 29). Inoltre, il diritto di essere informati degli eredi può essere limitato; sebbene la successione universale riguarda anche le pretese risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, ciò che di principio implica il diritto di consultare gli atti, questo diritto può tuttavia essere limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera strettamente personale della persona deceduta (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 425 N 25).
Di nuovo, quindi, in virtù del principio secondo il quale la posizione di erede non garantisce il libero accesso agli atti, nemmeno l’apertura di un processo in responsabilità apre le porte ai dati protetti della persona assistita (per la stessa conclusione, resa sotto l’egida del vecchio diritto tutorio, cfr. Affolter, Droit des héritier de consulter le dossier, parere giuridico del 7 novembre 2009; Rosch, Protection de la personnalité des personnes décédées, informations aux médias et consentement des héritiers, parere giuridico del 25 febbraio 2010, entrambi i contributi pubblicati sul sito dell’Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali, http://www.svbb-ascp.ch/fr/documentation/consultation_3.php).
4. Alla luce di quanto sopra possiamo dire che il reclamante, in definitiva, aveva unicamente il
diritto di vedersi notificare il rapporto e rendiconto finale, non necessariamente nella versione integrale. Spettava all’Autorità di protezione valutare. Il motivo per il quale l’Autorità di protezione ha invece trasmesso anche i rendiconti dei due anni precedenti e, addirittura, messo a disposizione i giustificativi, sfugge.
Di certo non è possibile concludere che il reclamante sia stato espressamente autorizzato dalla defunta ad accedere ai suoi dati personali in forza della procura generale del 5 ottobre 2006 (doc. K). In primo luogo poiché la sua redazione si innesta nel periodo in cui è stata accertata l’incapacità di intendere e determinarsi della signora, poco dopo formalmente interdetta, ciò che rende nulla la procura. Non bastasse, il documento in questione non rispetta i crismi dell’autenticazione e certificazione, recando la firma della signora e del rappresentante consolare solo sulla prima pagina ovvero sulla dichiarazione dell’ufficiale. La procura stessa non è invece né compilata né firmata e/o siglata.
Come già indicato nemmeno il fatto di succedere nelle pretese risarcitorie conferisce un diritto incondizionato di accesso agli atti.
Il reclamante, preso atto del rendiconto finale, essendo egli legittimato a presentare eventuali richieste risarcitorie, ha semmai il diritto di chiedere lumi e ragguagli su determinate e ben precise questioni, non quello di indagare. Spetta all’autorità verificare se i conti sono stati stabiliti correttamente. Se l’erede ha dei dubbi a questo proposito può chiedere dei complementi o delle spiegazioni fintanto che questi non sono sottoposti al segreto.
5. In definitiva il reclamo va respinto. Il reclamante ha già avuto accesso a più atti rispetto a quelli ai quali avrebbe avuto diritto. Se ha dubbi, domande specifiche su punti oscuri o fondati sospetti di irregolarità potrà chiedere informazioni e chiarimenti, in caso contrario no. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 400.–
*b)* spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico del reclamante.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.