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9.2014.127 • TRAC TI 9.2014.127 Generato dall'IA

Appeal Regarding Guardian Fee Approval and Cost Advancement Dismissed

Numero d'incarto 9.2014.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellants challenged the approval of fees and expenses awarded to a former guardian for two periods spanning 2012 through August 2013, and the decision that their municipality should advance these costs due to the appellants' difficult financial situation, arguing the fees should be reduced and they should pay the former guardian in installments. The court dismissed the appeal as inadmissible regarding the fee approval because the appellants failed to substantively challenge the reasonableness of the billed amounts, instead making only general objections, and found the payment arrangement was correctly imposed because the appellants' dire financial state precluded direct recovery, confirming the municipality's responsibility to advance the costs as per regulation.

Regesto Legislator

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Art. 394 vCC, Art. 393 CC, Art. 19 LPMA, Art. 2 cpv. 2 LPMA, Art. 450 CC, Art. 113 cpv. 2 LPAmm; Appeal Regarding Guardian Fee Approval and Cost Advancement Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible regarding the fee approval because the appellants failed to substantively challenge the reasonableness of the billed amounts, instead making only general objections, and found the payment arrangement was correctly imposed because the appellants' dire financial state precluded direct recovery, confirming the municipality's responsibility to advance the costs as per regulation.

Parole chiave

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spese legali versamento dell'anticipo spese motivi che possono invocarsi materia tutelare recupero dei costi costi diretti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. f n. 7 LOG

Cited in the preamble to establish the jurisdiction of the single judge of the Chamber of Protection of the Court of Appeal.

art. 113 cpv. 2 LPAmm

Cited in the reasoning as the basis for applying specific provisions of the new Administrative Procedure Law to appeal procedures initiated after March 1, 2014.

art. 99 LPAmm

Cited as the specific provision of the Administrative Procedure Law applicable to the appeal procedure, although the appeal was ultimately found inadmissible.

art. 19 LPMA

Cited in the reasoning regarding the right of recovery concerning costs advanced by the Municipality.

art. 3 cpv. 3 ROPMA

Cited in the reasoning to support the decision that protection measure costs, if unrecovered, are borne by the municipality of domicile.

art. 3 cpv. 3 vRTut

Cited in the reasoning as the predecessor principle to Art. 3 para. 3 ROPMA regarding the bearing of costs by the municipality.

art. 72 segg. LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section to define the conditions for an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section as the types of decisions against which an appeal in civil matters is admissible.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section to define the grounds for appeal in civil matters.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section as establishing the deadline for filing an appeal in civil matters.

art. 74 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the admissibility of an appeal in civil matters based on the value in dispute.

art. 76 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the standing to appeal in civil matters.

art. 116 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section as the grounds for a subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 113 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section to confirm the availability of a subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 115 LTF

Cited in the 'Legal Remedies' section regarding the standing to file a subsidiary appeal in constitutional matters.

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Testo completo

Incarto n. 9.2014.127 · Lugano 8 agosto 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria · Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 e RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda l'approvazione delle indennità per spese e mercede del curatore per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013

giudicando sul reclamo del 7 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni n. 290/14 e n. 291/14 emesse il 24 giugno 2014/14 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

che con decisione n. 34/12 del 19 gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC e designato quale curatore il signor CUR 1, __________;

che mediante decisione n. 370/2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato con effetto al 31 agosto 2013 la curatela volontaria, istituendo a favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela di sostegno ai sensi dell'art. 393 CC, designando quale curatore il signor CUR 1; con la medesima decisione il curatore è stato invitato a presentare entro 30 giorni il rendiconto finale e la nota mercede per la curatela volontaria;

che mediante

decisioni 290/14 e 291/14 del 24 giugno 2014/14 luglio 2014 l'Autorità di protezione ha approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentati dal

curatore CUR 1 rispettivamente per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013;

che per il periodo 01.01.2012- 31.12.2012 la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per complessivi fr. 3'412.70 (mercede fr. 3'000.– e spese e diversi fr. 412.70), mentre per il periodo 01.01.2013-31.08.2013 la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per complessivi fr. 2'981.10 (mercede fr. 2'520.– e spese e diversi fr. 461.10);

che l'Autorità di protezione, in considerazione della situazione finanziaria dei curatelati, ha deciso che il Comune di __________ anticiperà gli importi sopramenzionati, riservato il diritto di recupero ai sensi dell'art. 19 LPMA;

che con reclamo 7 agosto 2014 i signori RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso le predette decisioni di approvazione della mercede e delle spese del curatore, postulando che i medesimi vengano ridotti , che non sia il comune a dover anticipare tali cifre e che siano loro a pagare il signor CUR 1 ratealmente;

che il reclamo non è stato intimato per osservazioni;

che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;

che in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi i reclamanti non si confrontano minimamente con le decisioni dell'Autorità di protezione limitandosi ad addurre generiche difficoltà per “un passaggio” delle loro “pratiche amministrative” che per altro avrebbero richiesto anche all'Autorità di protezione dopo la revoca della curatela volontaria, senza ottenere da quest'ultima quanto auspicato;

che comunque, i reclamanti non sostengono che le spese e la mercede per i periodi in cui era attiva la curatela volontaria non corrisponderebbero a quanto effettivamente eseguito dal curatore, limitandosi essi a sostenere di “non essere d'accordo rispetto alla nota d'onorario richiesto da parte del signor CUR 1” e di voler chiedere che essa “venga ridotta”;

che, palesemente non motivato in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi del curatore, il reclamo si avvera irricevibile;

che l'art. 3 cpv. 3 ROPMA stabilisce che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata e che detto principio era già sancito dall'art. 3 cpv. 3 *v*RTut;

che nel caso concreto, vista la situazione fortemente debitoria dei reclamanti – che per altro sostengono nel gravame di avere “una situazione di grossa difficoltà” a loro “parere peggiore di quando è stata istituita una misura di curatela (cfr. reclamo pag. 1 verso il basso) – è a giusto titolo che l'Autorità di prime cure ha dedotto che un recupero delle spese e della mercede non fosse possibile;

che pertanto la menzionata Autorità ha rettamente posto direttamente a carico del Comune di domicilio l'anticipo delle indennità e spese del curatore;

che il pagamento rateale offerto dai ricorrenti potrà se del caso – a tempo debito – essere eseguito direttamente al Comune di __________;

che su questo punto il reclamo si avvera di conseguenza manifestamente infondato;

che, nella misura in cui non è irricevibile, il reclamo va pertanto respinto;

che gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia al loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui non è irricevibile, il reclamo é respinto.

2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione:

-

-

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.