Curatorship Transition Under New Protection Law Requires Re-evaluation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a regional protection authority's decision from February 2013, which implemented a general curatorship under the new adult protection law, effectively converting a prior declaration of interdiction that had been in place since 2008. The court sustained the appeal, annulling the decision and returning the matter to the authority for re-evaluation, reasoning that the mandatory automatic "transformation" of the prior measure under the new law required a fresh, rigorous examination based on the principles of subsidiarity and proportionality, especially since the prior protective measure had never been effectively implemented and no documentation existed regarding the individual's situation over the preceding four years.
Regesto Legislator
UfficialeAdeguamento al nuovo diritto: Secondo l'art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the jurisdiction of the single judge of the Court of Appeal in this type of protection matter.
Cited to confirm the competence of the Court of Appeal's Protection Chamber to rule on appeals against decisions of the Regional Protection Authorities.
Cited as the subsidiary procedural rule applicable to this appeal.
Cited in the reasoning explaining why the previous interdiction measure must be adapted/reviewed under the new law, which justifies the annulment of the automatic conversion.
Cited in the reasoning as the basis for general curatorship, which the lower authority incorrectly applied automatically.
Cited in the reasoning regarding the general principles (subsidiarity and proportionality) that must guide the imposition of any official protection measure.
Cited in the reasoning to explain the conditions for instituting a curatorship.
Cited in the reasoning regarding the authority's obligation to lift the curatorship if it is no longer justified.
Cited in the 'Legal remedies' section concerning the possibility of filing a civil law appeal against the decision at the Federal Supreme Court level.
Cited in the reasoning to indicate the availability of federal legal remedies against the decision.
Cited in the 'Legal remedies' section concerning the grounds for a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the 'Legal remedies' section regarding the types of decisions against which a civil law appeal is admissible.
Cited in the 'Legal remedies' section regarding the grounds for a civil law appeal.
Cited in the 'Legal remedies' section regarding the deadline for filing a civil law appeal.
Cited in the 'Legal remedies' section regarding the admissibility requirements for a civil law appeal when the value in dispute is low.
Cited in the 'Legal remedies' section regarding the standing to appeal.
Cited in the 'Legal remedies' section regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the 'Legal remedies' section regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal.
Cited in connection with the jurisdiction of the court to hear appeals concerning adults.
Cited in the facts (Section D) as the basis for ordering the compelled appearance of RE 1, but this is not in the dispositive.
Cited in the facts (Section P) as the basis for the previous interdiction decision, but this is not in the dispositive.
The principle of costs following the event (soccombenza) is applied in order 2, which implies Art. 66 LTF, even if not explicitly cited in the operative part.
Testo completo
Incarto n. 9.2013.88 · Lugano 10 giugno 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera · Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale
giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’1° febbraio 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. In data 20 agosto 2007 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) inoltrava all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) un'istanza d’intervento nei confronti di RE 1, allegando alla stessa lo scritto 20 aprile 2007 della Clinica psichiatrica __________ e il certificato medico del 4 luglio 2007 del dr. med. G__________ M__________. In entrambi i documenti si attestava il bisogno di protezione del signor RE 1.
B. Nelle proprie osservazioni 4 settembre 2007 all’istanza della Commissione tutoria, RE 1 comunicava di opporsi all’istituzione di una tutela nei suoi confronti, sostenendo la mancanza dei presupposti.
C. Con decisione 16 ottobre 2007, l’Autorità di vigilanza sulle tutele conferiva mandato al Servizio psico-sociale di __________ per l’allestimento di una perizia nei confronti di RE 1.
D. Dopo che RE 1 non si era presentato alla convocazione – regolarmente intimatagli dal Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS) – il 27 novembre 2007 l’Autorità di vigilanza faceva obbligo allo stesso, con la comminatoria dell’art. 34 cpv. 3 c) LPamm, di comparire presso il SPS in data 6 dicembre 2007.
E. La mancata comparizione di RE 1 davanti al SPS ha provocato il 29 gennaio 2008 la sua traduzione forzata presso la Clinica psichiatrica __________, per ordine dell'Autorità di vigilanza, allo scopo di eseguire la perizia.
F. Nemmeno con le summenzionate modalità è stato possibile eseguire una perizia (cfr. scritto 6 febbraio 2008 del SPS). Il paziente è quindi stato dimesso dalla
Clinica psichiatrica __________. La Commissione tutoria il 21 febbraio 2008 ha di nuovo invitato il SPS a voler ancora tentare di effettuare la perizia.
G. L’11 aprile 2008 il SPS segnalava alla Commissione tutoria che RE 1 non si era presentato nemmeno agli ulteriori appuntamenti fissati per i giorni 28 febbraio, 11 marzo e 10 aprile 2008 e neppure aveva preso contatto con il Servizio. Evidenziava inoltre problemi sia economici che personali dell’interessato.
H. Considerato il fallimento dei tentativi di effettuare una perizia, la Commissione tutoria il 30 aprile 2008 istava presso l’Autorità di vigilanza per l'interdizione di RE 1.
I. Sulla base del certificato medico 12 maggio 2008 della dr.ssa P__________, la
Commissione tutoria, in data 13 giugno 2008, ha deciso la privazione della libertà a scopo di assistenza, con conseguente ricovero di RE 1 presso la Clinica
psichiatrica __________ e incaricava quest’ultima di eseguire una perizia.
L. RE 1 è stato tradotto in Clinica il 28 giugno 2008. È tuttavia fuggito dalla stessa il 12 luglio 2008, come risulta dal rapporto del 22 agosto 2008 del Direttore medico della Clinica, dr. __________ – trasmesso alla Commissione tutoria – a cui erano allegate le lettere di dimissione dei due precedenti ricoveri, una del 16 maggio 2007 e l’altra del 13 febbraio 2008.
M. Alla convocazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele nell’ambito della procedura di interdizione per l’8 ottobre 2008, RE 1 il 3 ottobre 2008 rispondeva per scritto chiedendone l’annullamento, al fine di poter visionare gli atti.
N. L’8 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza ha sentito la madre dell’interessato. Dalla sua audizione è emersa tutta la sua preoccupazione per la situazione del figlio e la necessità indiscutibile di un aiuto per il medesimo.
O. Ad un’ulteriore convocazione per il 4 dicembre 2008 RE 1 ha ribadito di non voler dar seguito, chiedendo
di non esser più perseguitato dalle autorità, poiché non vi era – a suo dire – nessun fondamento per una domanda di interdizione.
P. Il
18 dicembre 2008 l’Autorità di vigilanza ha accolto la domanda di interdizione nei confronti di RE 1 sulla base dell’art. 369 vCC.
Q. Contro la summenzionata decisione RE 1 ha interposto appello alla prima Camera civile
del Tribunale d’appello in data 16 gennaio 2009. L'appello è stato dichiarato irricevibile il 3 marzo 2009 per mancanza di motivazioni.
R. Contro quest’ultima sentenza, RE 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile il 3 giugno 2009 non essendo stato versato l’anticipo sulle spese.
S. Il
1. gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione dell’adulto e dei minori, di conseguenza, l’Autorità di protezione (subentrata alla Commissione
tutoria), con decisione del 1° febbraio 2013, ha adeguato la misura di protezione nei confronti di RE 1 al nuovo diritto federale, istituendo
a suo carico una curatela generale a norma dell’art. 398 CC e nominando quale curatore il signor CUR 1 dell’Ufficio delle curatele.
T. Contro quest’ultima decisione RE 1 ha interposto l'11 febbraio 2013 reclamo alla Camera di protezione. In data 18 febbraio 2013 e il 28 febbraio 2013 RE 1 ha completato il proprio gravame con nuove osservazioni. Con successivi scritti 19 e 27 marzo 2013, riferendosi al reclamo, ha invece sollevato questioni relative al pagamento delle sue pigioni di febbraio e marzo 2013.
U. Nelle
proprie osservazioni del 25 marzo 2013, l'Autorità di protezione ha proposto di dichiarare irricevibili i reclami di RE 1, subordinatamente di respingerli
per quanto ricevibili.
V. Il 15 maggio 2013 e il 3 gugno 2013 RE 1 ha ulteriormente scritto con riferimento al pagamento delle pigioni.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.
1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art.
450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
2. Secondo l’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC, con l’entrata in vigore della nuova legge, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto.
Il nuovo diritto prevede che le misure ufficiali a protezione dell’adulto devono sottostare in modo particolare ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Secondo l’art. 389 CC, l’autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: 1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; 2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (cpv. 1). Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea (cpv. 2).
3. Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art.
390 CC. Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha
designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
Quanto alla curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).
4. Nella decisione del 4 febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha richiamato la decisione di interdizione del 18 dicembre 2008 e, sulla base di questa, ha istituito una curatela generale, nominando in fine un curatore, facente parte dell’Ufficio delle curatele (già Ufficio del tutore ufficiale).
La decisione di interdizione dell’Autorità di vigilanza – risalente come detto al
18 febbraio 2008 e divenuta definitiva il 3 giugno 2009 con la decisione del Tribunale federale – si basava unicamente su dei rapporti della Clinica psichiatrica __________ relativi all'interessato al momento delle sue dimissioni. Nessuna perizia è mai stata possibile a causa delle resistenze di RE 1. A seguito di quella decisione la Commissione tutoria si è messa alla ricerca di un tutore che si occupasse del caso, ricerca che si è conclusa solo a fine 2012, quando, con e-mail del 21 dicembre 2012, il signor CUR 1 dell’Ufficio del tutore ufficiale comunicava la sua disponibilità ad assumere il mandato (cfr. anche scritti CTR/Ufficio Tutore ufficiale 23.06.09, 15.10.10, 12.04.11). La nomina da parte dell'Autorità di protezione è poi giunta con la decisione qui oggetto di impugnativa.
5. Se è pur vero che con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezine dell'adulto, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale, va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase, Tit. Fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n.
176 pag. 77).
Nel caso in esame, dalla crescita in giudicato della decisione di interdizione, il 9 giugno 2009, all’istituzione della curatela generale e alla nomina di un curatore, il 18 febbraio 2013, sono trascorsi poco meno di quattro anni. Di fatto la misura non ha mai esplicato i suoi effetti e, di conseguenza, la protezione che era stata messa in atto, non è mai stata garantita. Una semplice “trasformazione” della misura a norma dell’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC appare dunque in questo caso decisamente non appropriata, tanto più che negli ultimi quasi quattro anni non sono pervenute novità sulla situazione di RE 1, né sono state fatte particolari segnalazioni sul suo comportamento. Non vi è, anzi, alcuna documentazione agli atti su quanto avvenuto in questo lungo lasso di tempo. Non si sa se qualcuno abbia nel frattempo aiutato RE 1 a districarsi nelle incombenze di tutti i giorni, quale sia il suo stato di salute attuale e la sua situazione debitoria.
L’Autorità di protezione avrebbe quindi dovuto chinarsi con maggior rigore sulla fattispecie, con un nuovo esame del caso e una verifica dell’esistenza o meno dei presupposti per l’adozione di una misura sulla base del nuovo diritto.
In queste condizioni non resta pertanto che accogliere il reclamo, annullare la decisione impugnata e restituire l'incarto all'Autorità di protezione per nuova valutazione.
6. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
7. La gestione dell’incarto da parte della Commissione tutoria e dell'Autorità di protezione, lascia molto perplessi. Nella fattispecie, cresciuta in giudicato la decisione di interdizione, l'Autorità si è subito rivolta all’Ufficio del tutore ufficiale per una presa a carico da parte di quest’ultimo, ben conoscendone i problemi di sovraccarico di lavoro, senza nemmeno prendere in considerazione – come viene fatto da altre autorità in questi casi – la possibilità di accollarsi per un determinato periodo il compito di gestire il mandato, o quantomeno l’amministrazione delle entrate e delle uscite dell’interessato. Confrontata con il mancato intervento di detto Ufficio, nulla ha fatto per porre rimedio alla situazione e trovare essa medesima – come le incombeva
– persone idonee alla funzione di tutore. L'Autorità di protezione va pertanto fermamente richiamata, per il futuro, ad un puntuale e rapido adempimento degli oneri che le incombono.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione degli adulti possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv.
2 lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, la decisione 1° febbraio 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 25) è annullata. L’incarto è ritornato alla stessa per una nuova valutazione.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 200.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.