Father's Appeal Regarding Visitation and Educational Curatorship Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA father appealed two prior decisions regarding the personal relationship with his minor son: one modifying his visitation rights following intervention by the regional guardianship commission at the mother's request, and a second establishing an educational curatorship for the child due to high parental conflict. The court dismissed the appeal concerning visitation rights, finding the father’s arguments lacked specific motivation and failed to overcome the authority's reasoning that the new schedule, while removing a weekday visit, increased total weekly contact hours and prioritized the child's interests over the father's logistical complaints. Furthermore, the court deemed the second appeal concerning the educational curatorship inadmissible due to a severe lack of motivation, noting that the father's arguments inadvertently confirmed the very high level of conflict necessitating the protective measure.
Regesto Legislator
UfficialeRelazioni personali padre-figlio: nella regolamentazione dei diritti di visita il criterio determinante è il bene del figlio. Istituzione di una curatela educativa per proteggere il minore dall’alta conflittualità dei genitori
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section regarding the possibility of filing an appeal in civil matters concerning minor protection decisions.
Cited in paragraph 14 to indicate the grounds for appeal to the Federal Tribunal concerning decisions on the protection of minors.
Cited by analogy in paragraph 13 to determine that court costs follow the principle of defeat.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of an appeal in civil matters.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the grounds for appeal in civil matters.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline for filing an appeal in civil matters.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding admissibility conditions for an appeal in civil matters when the value in dispute is low.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the active legitimacy to appeal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the active legitimacy for a subsidiary constitutional appeal.
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-5, this provision usually governs court costs in Swiss Federal proceedings. However, based strictly on the instruction to only include provisions explicitly cited in the dispositive orders (1-5), this is excluded. The actual cost provision cited for the Cantonal proceeding is Art. 31 LPAmm.
Cited in paragraph 10 to define which minor protection decisions are judged by the Protection Chamber of the Court of Appeal.
Cited in paragraph 10 regarding the application of new procedural law following the modification of the Civil Code.
Cited in paragraph 10 as the subsidiary procedural norm applicable when not regulated by Articles 450 et seq. CC.
Cited in paragraph 10 as the basis allowing the court to decide on multiple related appeals in a single decision.
Cited in paragraph 11 concerning the requirements for joint parental authority (mutual agreement on care and maintenance costs).
Cited in paragraph 10 to identify the competent single judge for appeals against decisions from the Regional Tutelage Authorities.
Cited in paragraph 10 to identify the Protection Chamber of the Court of Appeal as the competent appellate authority.
Cited in paragraph 10 regarding the application of the new procedural law following the modification of the Civil Code.
Testo completo
Incarto n. 9.2013.34 9.2013.48 · Lugano 11 aprile 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicencancelliera · Hutter Gerosa
sedente per statuire nella causa che oppone
RI 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________, e a PI 1,
per quanto riguarda diverse questioni riguardanti le relazioni personali con il figlio PI 2 (2004);
giudicando ora sui ricorsi (*recte* ora: reclami):
- 14 giugno 2012, in merito alla modifica delle relazioni personali con il figlio e al conferimento di un mandato peritale (decisione 15 maggio 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele) nonché;
- 30 novembre 2012, in merito all’istituzione di una curatela educativa e alla designazione del curatore (decisione
8 novembre 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele);
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
1. PI 2 (2004) è figlio di PI 1 e RI 1. I genitori si sono separati nell’autunno del 2004, e PI 2 è rimasto con la madre. Davanti al Pretore di __________, i genitori hanno stabilito un diritto di visita del padre in modo da consentire a papà e figlio di vedersi frequentemente, ma per brevi momenti con l’intento di aumentare poi le relazioni personali prevedendo pernottamenti e periodi più lunghi, come vacanze (accordo del 14 giugno 2005).
2. Nel 2011 la madre ha chiesto l’intervento della Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) per modificare l’assetto di cui sopra. Il suo intento era di giungere gradualmente alle “*visite secondo i tempi previsti dalla legge e soprattutto per far sì che il padre prendesse più spesso il bambino al suo domicilio*”.
3. Dopo l’istruttoria di rito -alla quale il padre non ha voluto partecipare se non attraverso lunghi scritti di protestala Commissione tutoria ha modificato il diritto di visita di RI 1 come segue:
*Alternativamente: un
sabato e una domenica, il sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.00, la* domenica*dalle ore 9.30 alle ore 18.00, più ogni martedì dal termine dell’impegno
scolastico, alle ore 19.00*.
Con medesima decisione essa ha conferito al Servizio medico-psicologico un mandato di valutazione delle capacità genitoriali (decisione 16 marzo 2012).
4. Un ricorso inoltrato da RI 1 contro detta decisione, è stato respinto dall’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) il 15 maggio 2012.
5. Con ricorso 14
giugno 2012, RI 1 è insorto presso la Prima Camera civile per ottenere che, annullata la decisione della Commissione tutoria e quella dell’Autorità di
vigilanza, sia ristabilito il diritto di visita del giovedì, che gli venga attribuita l’autorità parentale congiunta e che il figlio abbia il suo cognome.
6. Pendente presso la Prima Camera civile la procedura appena descritta, la Commissione tutoria – ritenendo urgente
istituire una misura a protezione di PI 2 – ha istituito una curatela educativa a favore del figlio, nominando quale curatore CURA 1 (decisione 2 agosto 2012).
7. Pure contro detta decisione RI 1 è insorto con ricorso respinto dall’Autorità di vigilanza l’8 novembre 2012.
8. RI 1 si è nuovamente rivolto alla Prima Camera civile, con ricorso 30 novembre 2012 per “*contestare contro l’istituzione di un curatore e pure della persona tale CURA 1, in quanto è un’iniziativa della PI 1*”, inoltre “*il diritto di visita così concepito dalla Commissione tutoria per me non sarà mai accettato [..] così il curatore come anche la sua origine asiatica dà fastidio, non conforme alla nostra mentalità ticinese*”.
9. In data 1° gennaio 2013, i gravami di cui sopra (consid. 5 e 8) sono stati trasmessi per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
10. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo
diritto di procedura (art. 14*a* cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74*b* LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può decidere i ricorsi con una sola decisione (art. 51 LpAmm); ciò che precisamente si verifica nel caso dei due ricorsi (recte ora: reclami) inoltrati da RI 1.
11. Nell’impugnativa del
14 giugno 2012, avverso la regolamentazione del diritto di visita – decisa dalla Commissione tutoria il 16 marzo 2012 e confermata dall'Autorità di vigilanza il
15 maggio 2012 – il reclamante sostiene che i cambiamenti messi in atto dalla “CTR di __________” rispetto all'accordo “preso dai genitori in Pretura tutt'ora
valido” – “sono arbitrari” (ricorso, pag. 2 in alto). Egli non spiega tuttavia in cosa consista tale arbitrarietà, limitandosi a far riferimento ad “orari di
traffico caotici, lontananza” senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni dell'Autorità di vigilanza, che aveva evidenziato, in modo pertinente, che determinanti sono solo gli interessi del figlio e non i problemi del padre nel definire le relazioni personali, come pure che, con la nuova regolamentazione, il traffico veicolare è di ostacolo una sola volta ogni fine settimana e non due (sabato e domenica). Poi, se è pur vero che, per tener conto delle mutate esigenze del figlio – che ha ora nove anni – nella nuova regolamentazione è stato tolto il giovedì dai diritti di visita, complessivamente tali diritti sono passati da 7 ore e ½ settimanali a circa 11 ore settimanali. Il fatto che il
reclamante non possa “sempre” assentarsi dal lavoro il giovedì “prima delle 17.00” (cfr. ricorso, pag. 3 verso il basso) non incide sul conteggio delle ore testè menzionato,
che, come detto, è comunque a favore della relazione padre - figlio, comportando un aumento delle ore passate assieme. Per il resto, il reclamante non spiega in alcun modo perché la nuova regolamentazione delle relazioni personali non vada bene, e nemmeno indica in quale modo gli interessi di suo figlio siano compromessi dal nuovo assetto, in altre parole non dice perché i nuovi orari degli incontri non vadano bene e in ogni caso non ne propone altri: egli si limita a ripetere quanto già affermato presso l’Autorità di vigilanza sulle tutele ed evaso con argomentazioni pertinenti alle quali si rinvia. Le doglianze del reclamante si avverano pertanto in massima parte irricevibili per carenza di motivazione.
In merito alla richiesta di RI 1, di poter ottenere l’autorità parentale sul figlio PI 2, essa va diretta all’autorità di protezione di prime cure, alla quale finora non è mai giunta una domanda in tal senso (cfr. scritti dell’interessato del 5 agosto, 14 novembre 2011, 14 gennaio, 25 gennaio e 12 febbraio 2012). Per quanto concerne l’autorità parentale congiunta, inoltre, è necessaria una richiesta comune dei genitori, che siano pure d’accordo su una convenzione circa la partecipazione alle cure e la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 298a CC).
12. Nel reclamo del 30 novembre 2012, avverso l'istituzione di una curatela educativa e la nomina di CURA
1 quale curatore – decise dalla Commissione tutoria regionale il 2 agosto 2012 e confermate dall'Autorità di vigilanza il 9 novembre 2012 – RI 1 asserisce genericamente che si tratterebbe di iniziative della madre, “complice la Commissione tutoria” e osserva di non aver bisogno dell’aiuto di un curatore. Così facendo egli non si confronta nemmeno lontanamente con le ragioni esposte dall’Autorità di vigilanza nella decisione, che indicava come necessaria la curatela educativa per proteggere il minore dall’alta conflittualità dei genitori. Anzi, con il suo reclamo RI 1 attesta di essere in una situazione di forte litigiosità con PI 1, confermando la necessità delle misure suddette. Palesemente carente di motivazione, il reclamo sfugge ad ogni ulteriore disanima e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.
13. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguono il principio della soccombenza (art.
31 LPAmm per analogia), pertanto vanno messe a carico di RI 1. Non si pone problema di ripetibili, i reclami non avendo fatto oggetto d’intimazione.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo 14 giugno 2012 è respinto.
2. Gli oneri consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr.
50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RI 1.
3. Il reclamo 30 novembre 2012 è irricevibile.
4. Gli oneri consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr.
50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RI 1.
5. Notificazione:
- -
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.