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9.2013.203 • TRAC TI 9.2013.203 Generato dall'IA

Guardian Appeal of Protection Fee for Ward's 2012 Account

Numero d'incarto 9.2013.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A guardian appealed a protection authority's decision to charge the ward a fee for approving the 2012 financial account, arguing for a fee waiver based on the ward's historically precarious financial situation, but the court dismissed the appeal, reasoning that the fee was appropriate because the 2012 account showed a significant profit ($\text{fr.} 5,295.35$) compared to prior years showing losses, thus demonstrating the ward's financial situation was not precarious enough to warrant an exemption, and that the administrative fee respected the principles of cost coverage and proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 2 cpv. 2 Legge, Art. 450 CC, Art. 113 cpv. 2 LPamm, Art. 410 CC, Art. 29 cpv. 1 LPMA, Art. 28 Lpamm; Guardian Appeal of Protection Fee for Ward's 2012 Account: L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Parole chiave

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tutore tutela legale conti finanziari tassa amministrativa indennità di patrocinio responsabilità del curatore Tasse per l’approvazione del rendiconto finanziario

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 Ia 174
Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid.
DTF 126 I 188
e rif; DTF 126 I 188 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. f n. 7 LOG

This provision was cited to establish the competence of the single judge of the Court of Appeal in reviewing appeals against decisions from the Regional Protection Authority.

art. 2 cpv. 2 LPMA

Cited to establish the competent appeal court (Chamber of Protection of the Court of Appeal) for appeals against decisions from the Regional Protection Authority.

art. 450 CC

Cited in relation to the competence of the court to judge appeals concerning adults under protection.

art. 314 cpv. 1 CC

Cited in relation to the competence of the court to judge appeals concerning minors.

art. 440 cpv. 3 CC

Cited in relation to the competence of the court to judge appeals concerning minors.

art. 113 cpv. 2 LPamm

Cited as the applicable rule regarding transitional provisions for the procedure in force before March 1, 2014.

art. 74b vLPamm

Cited as the specific procedural norm to be applied subsidiarily for appeals against decisions issued before the entry into force of the new LAPAm.

art. 29 cpv. 1 LPMA

Cited as the legal basis for the Regional Protection Authorities to apply specific fees in their decisions, which is central to the dispute.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the grounds for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the deadline for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal in cases of minor pecuniary value.

art. 76 LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the standing to appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the section detailing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal as an alternative remedy.

art. 115 LTF

Cited in the section detailing the standing to appeal in the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 9.2013.203 · Lugano 17 marzo 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera · Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la tassa posta a carico del curatelato PI 1 dall’Autorità regionale di protezione __________ per l'approvazione del rendiconto finanziario per l’anno 2012

giudicando sul reclamo del 16 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 agosto 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con decisione 21 aprile 1988 PI 1, nato il __________ 1963, è stato posto a beneficio di una tutela volontaria. In veste di tutore è stato designato il fratello, RE 1.

B. Il rendiconto 2012, regolarmente presentato dal tutore RE 1, è stato approvato tramite decisione 5 agosto 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione). Essa ha prelevato complessivi fr. 150.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.

C. In data 16 agosto 2013 RE 1 ha presentato reclamo contro la suddetta decisione, sostenendo che per l’anno precedente l’autorità aveva rinunciato

a prelevare una tassa, considerata la situazione finanziaria precaria del suo tutelato. Egli ha quindi chiesto che anche per l’anno 2012 fosse applicato lo stesso principio, pretendendo che l’autorità prelevasse soltanto l’importo di fr. 50.-, ritenuto che la situazione finanziaria del tutelato rimane problematica e nessun segnale lascia presagire un miglioramento in futuro.

D. Con osservazioni del 29 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha rilevato che rispetto all’anno precedente, il rendiconto per il 2012 presentava un utile di fr. 5'295.35, ragion per cui la situazione economica di PI 1 non risultava precaria e di conseguenza il prelievo di una tassa non appare sproporzionata. L’autorità ha quindi chiesto di confermare la decisione impugnata.

Considerato

in diritto

1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b *v*LPamm).

2. Il previgente art. 413 *v*CC prevedeva che il tutore doveva tenere la contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2) e che il tutelato che aveva compiuto sedici anni doveva essere presente, ove fosse possibile, alla resa dei conti (cpv. 3).

L'attuale art. 410 CC ha un tenore analogo: il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).

3. In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

a) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;

b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-.

Per l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art.

29 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla LTut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti” (cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato, loc. cit.).

a) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a;sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6b), espressione del principio di proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).

b) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia

174 consid. 2 a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6c).

c) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).

d) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa

– calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti). Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità.

e) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le

perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25, consid. 6f).

f) Da quanto sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la possibilità di elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di tasse di giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo sistema consente oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe.

Quanto al fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza dell’interessato, di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra (consid. 3 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una commisurazione della tassa in base alla consistenza patrimoniale del curatelato, benché non abbia poi specificato il criterio per la sua determinazione. Ciò che importa è che nel computo della tassa il massimo ed il minimo consentiti dalla legge siano rispettati.

4. Nel caso in esame, il curatore ha presentato il rendiconto il 5 marzo 2013, sotto l’egida del nuovo diritto. Egli ha chiesto, “data la precaria situazione economica” l’esenzione da qualsiasi tassa e spesa.

Alla luce di quanto sopra indicato, si tratta ora di stabilire in concreto, se l’ammontare di fr. 100.-, importo contestato da RE 1, sia rispettoso dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, fermo restante che questo Giudice puo’ intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del proprio potere d’apprezzamento.

Il reclamante sostiene che PI 1 abbia una situazione finanziaria precaria. Tuttavia, a questo Giudice non risulta che le condizioni economiche del curatelato siano così problematiche. Nel corso degli anni le sue entrate sono rimaste simili, se non che per l’anno 2012, rispetto ai precedenti, le sue finanze hanno registrato un utile d’esercizio di fr. 5'295.35. Nei precedenti anni si osservava invece una perdita d’esercizio. Di conseguenza, l’importo di fr. 100.- non risulta sproporzionata né al di sopra delle possibilità economiche di PI 1.

5. Visto quanto sopra il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia del reclamo in oggetto, seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.–

*b)* spese fr. 150.–

fr. 200.–

sono posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.