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81.2013.435 • PP TI 81.2013.435 Generato dall'IA

Speeding Conviction and Sentencing Modification

Numero d'incarto 81.2013.435
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of a serious traffic violation for driving 118 km/h in a zone with an 80 km/h speed limit on the A2 motorway, which created a serious danger to others, leading to a conviction that included a fine, a daily penalty rate sentence conditionally suspended for two years, and payment of judicial fees. The court reached this verdict by confirming the facts presented in the accusation and, in response to the defense counsel's requests, modifying the initial proposed penalty by reducing the number of daily rates, the daily rate amount, and the probationary period, while maintaining the fine amount.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 90 cpv. 2 LCStr, Art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, Art. 22 cpv. 1 OSStr; Speeding Conviction and Sentencing Modification: The court reached this verdict by confirming the facts presented in the accusation and, in response to the defense counsel's requests, modifying the initial proposed penalty by reducing the number of daily rates, the daily rate amount, and the probationary period, while maintaining the fine amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
contravvenzione per eccesso di velocità commisurazione della pena modifica della sentenza incidenti della circolazione stradale commutazione della pena pecuniaria violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the final order for determining the substitute detention period in case of non-payment of the fine.

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Testo completo

Incarto n. 81.2013.435 DA 4350/2013 · Bellinzona 3 dicembre 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1 (difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 4350/2013 del 21 ottobre 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, il __________ sull’autostrada A2 in territorio di __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 190.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 8'550.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede una congrua riduzione dell’ammontare delle singole aliquote e della multa; chiede pure la diminuzione del periodo di prova da tre a due anni;

richiamati gli art. 90 cpv. 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art.

22 cpv. 1 OSStr; 34, 42, 44, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,

422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere, il __________ sull’autostrada A2 in territorio di __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato

con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di

30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 3’600.- (tremilaseicento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 700.- (settecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 700.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 1'000.- totale