Acquittal for Employing Foreign National Without Permit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, acting as an administrative director, was accused of intentionally employing a Romanian citizen who lacked the requisite permit, in violation of the Foreign Nationals Act; however, following the hearing where the defense requested acquittal, the court ultimately acquitted the defendant of the charge of employing foreigners without a permit, ordering that court fees and expenses be borne by the State, and awarding the defendant compensation for legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP, Art. 117 cpv. 1 LStr, Art. 429 CPP; Acquittal for Employing Foreign National Without Permit: Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for ordering the State to reimburse the acquitted defendant for legal expenses (indennità).
Cited in the reasoning section, but the core decision (order 1) is a proscioglimento (acquittal) from the charge defined by this law.
Testo completo
Incarto n. 81.2013.250 DA 2293/2013 · Bellinzona 26 febbraio 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 2293/2013 del 10 giugno 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso)
per avere, a __________, il __________, quale direttore amministrativo della __________ SA, impiegato intenzionalmente quale datore di lavoro, un cittadino rumeno che ebbe a svolgere attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 160.- (centosessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'600.- (milleseicento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2293/2013 del 10 giugno 2013.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.
3. Lo Stato rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 1'996.- (millenovecentonovantasei) a titolo di indennità ex art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale