State v. Defendant (Traffic Violation and Suspended Sentence)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of a serious traffic violation for driving 144 km/h in a zone with a 100 km/h speed limit on the A2 motorway on November 24, 2009, thereby creating a serious danger to public safety. Considering the request for a reduction due to the defendant's economic situation and the desire for a shorter probationary period, the court convicted the defendant to a fine of 15 daily installments at CHF 160 each, totaling CHF 2,400, with the execution of this penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a separate fine of CHF 600 and associated judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP, Art. 90 cifra, Art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, Art. 22 cpv. 1 OSStr, art. 90 cifra 2 vLCStr, art. 27 cpv. 1 vLCStr; State v. Defendant (Traffic Violation and Suspended Sentence): Considering the request for a reduction due to the defendant's economic situation and the desire for a shorter probationary period, the court convicted the defendant to a fine of 15 daily installments at CHF 160 each, totaling CHF 2,400, with the execution of this penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a separate fine of CHF 600 and associated judicial costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive (Order 2.2.1) regarding the substitute detention period for non-payment of the fine.
Cited in the preparatory section (richiamati) and implicitly supports the finding of guilt for a serious traffic violation in Order 1.
Cited in the preparatory section (richiamati) and relates to the penalty structure determined in Orders 2.1 and 2.1.1.
Cited in the preparatory section (richiamati) and relates to the penalty structure determined in Orders 2.1 and 2.1.1.
Cited in the preparatory section (richiamati) and relates to the penalty structure determined in Orders 2.1 and 2.1.1.
Cited in the preparatory section (richiamati) and relates to the penalty structure determined in Orders 2.1 and 2.1.1.
Cited in the preparatory section (richiamati) concerning appeal rights mentioned in Order 3.
Cited in the preparatory section (richiamati) concerning appeal rights mentioned in Order 3.
Cited in the preparatory section (richiamati) concerning appeal rights mentioned in Order 3.
Cited in the preparatory section (richiamati) concerning appeal rights mentioned in Order 3.
Cited in the preparatory section (richiamati) concerning appeal rights mentioned in Order 3.
Testo completo
Incarto n. 81.2013.182 DA 1704/2013 · Bellinzona 3 agosto 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Paolo D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1704/2013 del 29 aprile 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per avere violato gravemente, il 24 novembre 2009 a __________, autostrada A2, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato
con la vettura targata (I) __________ alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'450.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede la riduzione della pena in considerazione dell’attuale situazione economica e la riduzione a due anni del periodo di prova;
richiamati gli art. 90 cifra 2 vLCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 vLCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente, il 24 novembre 2009 a __________, autostrada A2, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con
la vettura targata (I) __________ alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 100 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 23 maggio 2011 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino:
2.1. alla pena pecuniaria di
15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 600.- (seicento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 600.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale