Refusal of Blood Test for Determining Driving Unfitness and Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of evading measures to determine driving unfitness, specifically for intentionally refusing a blood test ordered by the authorities to check for alcohol levels, despite being warned of the potential criminal consequences. The court convicted the defendant under the relevant statute and, after considering the request for acquittal and the merits, sentenced the individual to 20 daily rates of 110 currency units each, totaling 2,200, with the execution of this penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, in addition to imposing court fees and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91a cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, art. 42 e seg. CPS, art. 34 e seg. CPS; Refusal of Blood Test for Determining Driving Unfitness and Suspended Sentence: The court convicted the defendant under the relevant statute and, after considering the request for acquittal and the merits, sentenced the individual to 20 daily rates of 110 currency units each, totaling 2,200, with the execution of this penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, in addition to imposing court fees and expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of evasion of measures to ascertain driving incapacity based on this article in order 1.
Cited in the reasoning section regarding the conditional suspension of the penalty imposed in order 2.1.1.
Cited in the reasoning section regarding the calculation of the fine units imposed in order 2.1.
Cited in the reasoning section regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in the original proposal, although not explicitly repeated in the operative orders.
Testo completo
Incarto n. 81.2013.13 DA 5619/2012 · Bellinzona 4 febbraio 2014 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1 , __________
visto il decreto d’accusa n. 5619/2012 del 10 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00; L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 1'500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 e delle spese giudiziarie di CHF 300.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369 CPS.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento, rinunciando a postulare indennità;
richiamati gli art. 37, 42, 47, 106 CP; 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________ il __________.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 2’200.- (duemiladuencento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale