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81.2012.80 • PP TI 81.2012.80 Generato dall'IA

Insult via Correspondence (2011)

Numero d'incarto 81.2012.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The accused was found guilty of insult for sending written correspondence and postcards between August and September 2011 containing derogatory language targeting the honor of another person, leading to a conviction of five daily penalty units of CHF 30 each, with the sentence suspended conditionally for a two-year probationary period, and the private accuser was referred to the competent civil court for any claims.

Regesto Legislator

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Art. 425 CPP, Art. 427 cpv. 2 CPP; Insult via Correspondence (2011): Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

Parole chiave

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ingiuria procedura per diffamazione sospensione condizionale della pena comportamento abusivo genere dell'infrazione oltraggio alla corte Ingiuria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 425 CPP

Cited in order 2.2 regarding the non-levy of taxes and expenses.

art. 427 cpv. 2 CPP

Cited in order 2.2 regarding the cost of the written reasoning if requested by the private accuser.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.80 DA 283/2012 · Bellinzona 30 luglio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 283/2012 del

23 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

ingiuria

per avere, a __________ ed__________, nel periodo agosto-settembre 2011, facendo pervenire a __________ scritti e cartoline del seguente tenore:

“sei talmente codardo che non parli nemmeno a quattrocchi”, “la figura che poi hai fatto davanti alla ditta __________ è stata poi la tua fretta di essere pagato per poi stuccare soldi a chi lavorava x te attaccandoti a futili motivi”, “comunque io mi assento ancora xe vacanze (visto che ho lavorato) x gente che paga non barboni e vigliacche come te”, “sappi che visto la tua vigliaccheria nel affrontare le cose di fatto (lo sapevo) hai necessità per gasarti di un paio di birre esiste anche la possibilità di scrivere poiché presumo che il computer da 1200.- fr. non lo sai usare ancora: tipica spesa da buffoni quello che sei”, “smettila di parlare alle spalle a me dicono tutto pistola e io sai non denuncio come pretendi di fare tu cagone”, “mi firmo ovviamente io le cose te le dico in faccia ometto da schiaffi”, “hai qualche cosa di mio pezzente”, “paga il mio barbone”

offeso con scritti l’onore di una persona;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR

1 al competente foro per le sue eventuali ulteriori pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

richiamati gli art. 177, 42 cpv. 1, 42 cpv. 4 CP; art. 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., art. 425 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a __________ ed __________, nel periodo agosto-settembre 2011, facendo pervenire a __________ scritti e cartoline del seguente tenore:

“sei talmente codardo che non parli nemmeno a quattrocchi”, “la figura che poi hai fatto davanti alla ditta __________ è stata poi la tua fretta di essere pagato per poi stuccare soldi a chi lavorava x te attaccandoti a futili motivi”, “comunque io mi assento ancora xe vacanze (visto che ho lavorato) x gente che paga non barboni e vigliacche come te”, “sappi che visto la tua vigliaccheria nel affrontare le cose di fatto (lo sapevo) hai necessità per gasarti di un paio di birre esiste anche la possibilità di scrivere poiché presumo che il computer da 1200.- fr. non lo sai usare ancora: tipica spesa da buffoni quello che sei”, “smettila di parlare alle spalle a me dicono tutto pistola e io sai non denuncio come pretendi di fare tu cagone”, “mi firmo ovviamente io le cose te le dico in faccia ometto da schiaffi”, “hai qualche cosa di mio pezzente”, “paga il mio barbone”

offeso con scritti l’onore di una persona.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. Non si prelevano né tasse né spese (art. 425 CPP).

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. L’accusatore privato è rinviato al competente foro civile per le sue eventuali pretese.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

, ,

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera: