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81.2012.71 • PP TI 81.2012.71 Generato dall'IA

Acquittal for Threat, Insult, and Assault

Numero d'incarto 81.2012.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of threat, insult, and assault (via di fatto) for verbally threatening to kill the complainant while holding a stone, using insulting language, and physically grabbing the complainant by the neck, causing redness. Despite the private accuser confirming the charges, the court ultimately acquitted the defendant on all counts of threat, insult, and assault as described in the indictment, ordering that court costs be borne by the State and awarding the defendant an indemnity.

Regesto Legislator

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Art. 126 cpv. 1 CP, Art. 177 CP, Art. 180 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP; Acquittal for Threat, Insult, and Assault: Despite the private accuser confirming the charges, the court ultimately acquitted the defendant on all counts of threat, insult, and assault as described in the indictment, ordering that court costs be borne by the State and awarding the defendant an indemnity.

Parole chiave

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minaccia ingiuria accusa crimine di aggressione procedura per diffamazione omicidio Minaccia, ingiuria, via di fatto; proscioglimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 427 cpv. 2 CPP

Cited in the dispositive regarding the costs if the private accuser requests a written statement of reasons.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.71 DA 29/2012 · Bellinzona 10 luglio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1 difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 29/2012 del

9 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

1. minaccia

per avere, in data 7 luglio 2011, a __________, in via __________, inveendo nei confronti di ACPR 1 l’espressione “guarda che ti

ammazzo”, nonché, con un sasso nella mano destra, “ti spacco la testa” e “spargo il tuo sangue sulle strade di __________”, incusso timore nei confronti del succitato;

2. ingiuria

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.,

offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con l’epiteto “figlio di puttana”;

3. vie di fatto

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1., afferrando ACPR 1 per il collo e stringendoglielo con la mano sinistra, commesso vie di fatto nei confronti del succitato, procurandogli un arrossamento, così come documentato dal certificato medico 7 luglio 2011 del Dr. med. ACPR 1 dell’Ospedale __________ di __________;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che l’accusatore privato con scritto di data13 maggio 2013 si riconferma nella propria denuncia penale del 8 luglio 2011 e chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa ;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;

richiamati gli art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP e art. 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di minaccia, ingiuria e vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 29/2012 del 9 gennaio 2012.

2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento)sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 500.- (cinquecento) a titolo di indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia, Bellinzona.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale