DUI with Prior Conviction and Conditional Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while incapacitated due to intoxication (blood alcohol content between 1.47 and 1.89 per mille), despite a prior conviction for a similar offense in 2011; the court, considering the defendant's request for a reduction in penalties, convicted the individual, imposing a conditional 40-day-rate fine of 100 monetary units each (suspended for four years), a fine of 1,000 monetary units (with 10 days of substitute detention), the revocation of a previously suspended fine of 900 monetary units, and ordered payment of various judicial fees and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 80 segg, art. 84 segg, art. 348 segg. CPP, art. 22 LTG; DUI with Prior Conviction and Conditional Fine: in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive (Order 2.2.1) for determining the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
Cited in the preamble as part of the provisions recalled before pronouncing the verdict, relating to the substantive offense (driving while intoxicated).
Cited in the preamble as part of the provisions recalled before pronouncing the verdict, relating to the substantive offense.
Cited in the preamble as part of the provisions recalled before pronouncing the verdict, relating to the substantive offense.
Cited in the preamble as part of the provisions recalled before pronouncing the verdict, relating to procedural aspects.
Cited in the preamble as part of the provisions recalled before pronouncing the verdict, relating to the legal basis for the verdict.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.64 DA 599/2012 · Bellinzona 7 maggio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 599/2012 del
6 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
guida in stato di inattitudine
per avere, a __________,
condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.89 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel 2011 per analogo reato (alcolemia: min. 1.19 grammi per mille);
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 04.04.2011, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, l astessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede la riduzione della pena pecuniaria e rispettivamente, della multa;
richiamati gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg.;
84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida
in stato di inattitudine per avere, a __________, condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.89 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2011 per
analogo reato (alcolemia: min. 1.19 grammi per mille).
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'000.- (quattromila).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 04.04.2011, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.
2.4 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr.
1’000.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 450.- spese giudiziarie
fr. 1'700.- totale