Defamation conviction for cocaine accusation during judicial hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of defamation for communicating to third parties, specifically during a Justice of the Peace hearing, an accusation that the private accuser was a cocaine user, an allegation capable of damaging the accuser's reputation. The court reasoned that the act constituted defamation under the relevant penal code article and, consequently, sentenced the defendant to a fine of five daily rates of 140 units each, with the execution of the penalty conditionally suspended for a two-year probationary period, and imposed a further fine, along with court fees and expenses, while deferring the private accuser's claim for moral damages to the competent civil forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 173 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP, art. 34 CPS; Defamation conviction for cocaine accusation during judicial hearing: The court reasoned that the act constituted defamation under the relevant penal code article and, consequently, sentenced the defendant to a fine of five daily rates of 140 units each, with the execution of the penalty conditionally suspended for a two-year probationary period, and imposed a further fine, along with court fees and expenses, while deferring the private accuser's claim for moral damages to the competent civil forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the conviction for defamation as the main ground for the verdict.
Cited as the legal basis for determining the daily fine rate.
Cited as the legal basis for suspending the execution of the penalty conditionally.
Cited to specify the substitute detention period in case of non-payment of the fine.
Cited regarding the allocation of the fee for the written justification of the sentence.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.43 DA 187/2012 · Bellinzona 28 giugno 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1,
visto il decreto d’accusa n. 187/2012 del
16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
diffamazione
per avere, a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi, segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso perlomeno sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che consumasse cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 700.- (settecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
rilevato che l’accusatore privato chiede la conferma del decreto d’accusa ed un indennizzo per danni morali di fr. 1'000.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento e si oppone al pagamento di un indennizzo all’accusatore privato;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione, art. 173 CP per avere a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi, segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che consumasse cocaina.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di fr. 700.- (settecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 140.- (centoquaranta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Rinvia l’accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 140.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 690.- totale