Acquittal in Negligent Arson Case Due to Lack of Proof of Negligence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with negligent arson for allegedly leaving plastic kitchen utensils on an active electric cooktop before leaving the apartment, which caused a fire damaging the kitchen and other parts of the leased property. Although the indictment proposed a fine and compensatory measures, the court acquitted the accused of the charge of negligent arson, reasoning that the defense successfully argued an absence of proof regarding the alleged negligence, resulting in the state bearing the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 222 cpv. 1 CPS, Art. 348 e segg. CPP, Art. 422 e segg. CPP, Art. 22 LTG; Acquittal in Negligent Arson Case Due to Lack of Proof of Negligence: Although the indictment proposed a fine and compensatory measures, the court acquitted the accused of the charge of negligent arson, reasoning that the defense successfully argued an absence of proof regarding the alleged negligence, resulting in the state bearing the costs of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough the court acquitted the defendant, this provision was cited among the relevant articles used in the decision process, even if not explicitly in the final dispositive orders as the basis for the acquittal itself (which often relies on procedural grounds or lack of proof).
This article regarding appeals was cited among the relevant norms before the pronunciation of the final orders.
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Testo completo
Incarto n. 81.2012.410 DA 4444/2012 · Bellinzona 10 dicembre 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4444/2012 del 8 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di incendio colposo
per avere a __________, in data __________, cagionato, per negligenza, un incendio, provocando danni materiali non meglio quantificati a cose altrui;
e meglio,
per avere, appoggiato e dimenticato sul piano di cottura della cucina elettrica in vetroceramica accesa (non è dato di sapere se in precedenza o successivamente) un pacco contenente utensili da cucina in materiale plastico, uscendo di casa senza accertarsi che le placche fossero spente, provocato l’incendio della cappa di aspirazione e del forno, danneggiandoli così come le pareti della cucina e altre pareti dell’appartamento da lei locato (di proprietà dell’avv. DI 1, il quale ha dichiarato di non volersi costituire accusatore privato, come si evince dal rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria), per un danno complessivo non meglio quantificato
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 250.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita, in assenza di prove della sua asserita negligenza;
richiamati gli art. 34 e 42 cpv. 1, 222 cpv. 1 CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4444/2012 del 8 ottobre 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale