Possession of Revoked Weapons Permit for Hunting Exam
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of a crime under the Weapons Act for possessing two rifles on a specific date while knowing or having reason to know that their permit to purchase and possess weapons had been revoked, intending to use them for a hunting qualification exam. The court convicted the defendant of this offense, imposing a fine of 45 daily rates at CHF 100.00 each (totaling CHF 4,500.00), a fine of CHF 1,000.00, and ordered the confiscation of one rifle, while acquitting the defendant of a separate charge under the Weapons Act relating to events on a different date. The execution of the penalty rate was suspended conditionally for a three-year probationary period, and the existing conditional suspension on a prior penalty rate was not revoked but its probation period was extended by one year.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 263 cpv. 2 CPP, Art. 69 CP, Art. 369 CPS, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 33 cpv. 1 LArm; Possession of Revoked Weapons Permit for Hunting Exam: The court convicted the defendant of this offense, imposing a fine of 45 daily rates at CHF 100.00 each (totaling CHF 4,500.00), a fine of CHF 1,000.00, and ordered the confiscation of one rifle, while acquitting the defendant of a separate charge under the Weapons Act relating to events on a different date. The execution of the penalty rate was suspended conditionally for a three-year probationary period, and the existing conditional suspension on a prior penalty rate was not revoked but its probation period was extended by one year.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the offense (crime against the Weapons Act) for which the defendant was found guilty in order 1.
This article is cited in order 3 as the legal basis for ordering the confiscation of a firearm.
This article is cited in order 3 as the basis for confirming the seizure of a specific firearm.
This article is cited in order 2.2.1 to establish the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.333/ DA 3535/2011 · Bellinzona 5 luglio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Lucile Martinez in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 3535/2011 del 12 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'000.00 (novemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di CHF 3'000.00 (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c30 (trenta) giorni (art. 106 cpv.
2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.00 (duecento).
4. Conferma il sequestro di un fucile marca __________, modello 12x70, calibro 12, numero di matricola 12304, operato dalla Polizia cantonale a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011 (art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca (art. 69 CP).
5. Ordina, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di __________ del fucile marca __________, modello 66.S, calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011.
6. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3 (tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del 29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata tra-scorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che l’imputato chiede ;
richiamati gli art. 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 33 cpv. 1 LArm; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi per avere
detenuto armi, senza averne il
diritto, sapendo o dovendo sapere che gli era stato revocato il permesso di acquisto e detenzione di armi, e meglio per avere a __________, in data 6 giugno 2011, con l’intento di sostenere l’esame di abilitazione alla caccia, detenuto due fucili, uno marca __________ modello 66.S calibro 8x68 numero __________, di sua proprietà e l’altro marca __________, modello S.P.A. calibro 12x70 numero __________, di proprietà di __________;
1.1 IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi per i fatti avvenuti ad __________ il 20 giugno 2011 di cui alla seconda posizione dell’elenco nel decreto d’accusa;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 4’500 (quatromilacinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'000.00 (mille);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta.
3. Conferma il sequestro del fucile marca __________ modello 66.S, calibro 8x68 numero di matricola __________ sequestrato dalla Polizia cantonale a __________ a __________, presso il __________, in data 6 giugno 2011(art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca (art. 69 CP).
4. Autorizza, a crescita in giudicato, il dissequestro in favore di __________ del un fucile marca __________, modello 12x70, calibro 12, numero di matricola __________, operato dalla Polizia cantonale a__________, presso il __________, in data 6 giugno 2011
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 3
(tre) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 100.00 (cento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubbli-co in data 4 febbraio 2010 (DA 479/2010) (pena complementare alla sentenza del 29.02.2008 della Corte delle Assise correzionali di __________), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1’000.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1'500.00 totale