Attempted Misuse of a Driving License
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with attempted misuse of a driving license for submitting a foreign driving license to the traffic authority for conversion into a Swiss license, which was subsequently discovered to be false, constituting all necessary acts for the crime's completion without success. The court found the defendant guilty of attempted misuse of a driving license, imposing a conditional suspended fine of 30 daily rates of 30 currency units each (totaling 900 currency units) and a non-suspended fine of 180 currency units (substitutable by 6 days detention upon non-payment), along with various judicial fees and ordering the confiscation of the fraudulent license.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 69 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 34 CP, art. 42 CP; Attempted Misuse of a Driving License: The court found the defendant guilty of attempted misuse of a driving license, imposing a conditional suspended fine of 30 daily rates of 30 currency units each (totaling 900 currency units) and a non-suspended fine of 180 currency units (substitutable by 6 days detention upon non-payment), along with various judicial fees and ordering the confiscation of the fraudulent license.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the confiscation of the driving license based on this provision.
Cited in the dispositive (order 2.2.1) to define the substitute detention in case of non-payment of the fine.
Cited in the dispositive (order 2.1) regarding the imposition of the fine component (daily rates).
Cited in the dispositive (order 2.1.1) regarding the suspension of the execution of the penalty.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.30 DA 199/2012 · Bellinzona 31 maggio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. DA 199/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
tentato abuso di licenza di condurre
per avere compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per aver presentato, in data 4 ottobre 2011, alla competente Sezione della Circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente di guida __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata essere falsa;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Ordina la confisca della licenza di condurre __________ (n° __________) (art. 69 CP).
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 22 cpv. 1, 34, 42 e 47 CP,
97 cifra 1 cpv. 4 LCStr, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di tentato abuso della licenza di condurre per avere compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per aver presentato, in data 4 ottobre 2011, alla competente Sezione della Circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente di guida __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata essere falsa
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di
30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 180.- (centottanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Polizia scientifica, Giubiasco,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 180.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 630.- totale