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81.2012.25 • PP TI 81.2012.25 Generato dall'IA

Federal Railway Law Violation and Fine Imposition

Numero d'incarto 81.2012.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with repeated contravention of the Federal Railway Law for repeatedly parking a motorcycle on the sidewalk adjacent to the railway tracks in the station area on three separate dates in April 2011, despite requesting acquittal. The court found the defendant guilty based on the documented violations, which constituted a breach of station area usage regulations, and consequently imposed a fine of 200 monetary units, with a subsidiary detention of two days for non-payment, along with judicial taxes and costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 86 LFerr; Federal Railway Law Violation and Fine Imposition: The court found the defendant guilty based on the documented violations, which constituted a breach of station area usage regulations, and consequently imposed a fine of 200 monetary units, with a subsidiary detention of two days for non-payment, along with judicial taxes and costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento dell'ammenda violazione del divieto di sosta reati contro le pubbliche comunicazioni diritto processuale inosservanza delle norme sulla competenza infrazione doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 106 cpv. 2 CP
Cited in the final order to establish the substitute detention period for non-payment of the fine.
Art. 86 LFerr
richiamati gli art. 86 LFerr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the final order to establish the substitute detention period for non-payment of the fine.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.25 DA 131/2012 · Bellinzona 15 febbraio 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 131/2012 del

16 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

ripetuta contravvenzione alla LF sulle ferrovie

per avere ripetutamente violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________ a Bellinzona il 18 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;

a Bellinzona il 19 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;

a Bellinzona il 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;

e propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-;

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 86 LFerr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulle ferrovie per avere ripetutamente violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________ a Bellinzona il 18, 19 e 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di AINQ 1

fr. 200.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 650.- totale