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81.2012.225 • PP TI 81.2012.225 Generato dall'IA

Speeding Conviction and Conditional Penalty Suspension

Numero d'incarto 81.2012.225
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of a serious traffic violation for driving a vehicle at 135 km/h in a zone with a posted limit of 100 km/h, thereby creating a serious danger to public safety. The court convicted the individual of the infraction, imposing a fine of 15 daily installments at CHF 130 each (totaling CHF 1,950), a fixed fine of CHF 500 (substitutable by 4 days imprisonment upon non-payment), and judicial fees, while suspending the execution of the main penalty conditionally for a two-year probationary period, after considering the defendant's request for a reduction of the fine.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 90 cifra, Art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, Art. 22 cpv. 1 OSStr; Speeding Conviction and Conditional Penalty Suspension: The court convicted the individual of the infraction, imposing a fine of 15 daily installments at CHF 130 each (totaling CHF 1,950), a fixed fine of CHF 500 (substitutable by 4 days imprisonment upon non-payment), and judicial fees, while suspending the execution of the main penalty conditionally for a two-year probationary period, after considering the defendant's request for a reduction of the fine.

Parole chiave

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contravvenzione per eccesso di velocità termine di sospensione pena detentiva riduzione delle tasse pena massima guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in order 2.2.1 regarding the substitution of the fine with detention time in case of non-payment.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.225 DA 2654/2012 · Bellinzona 6 settembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2654/2012 del 4 giugno 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 135 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 160.- (centosessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che l’imputato chiede un’adeguata riduzione della multa;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art.

22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 135 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.

2. Di conseguenza è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di

15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di fr. 1’950.- (millenovecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.- multa

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 900.- totale