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81.2012.216 • PP TI 81.2012.216 Generato dall'IA

DUI Conviction and Conditional Sentence with Waived Court Fees

Numero d'incarto 81.2012.216
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of driving while impaired, having operated a motorcycle with a blood alcohol content ranging from 1.24 to 1.63 grams per mille. The court convicted the individual based on the prosecution's accusation, imposing a fine of 60 daily rates at CHF 30 each (totaling CHF 1,800) with the execution of this penalty suspended conditionally for a three-year probationary period, alongside a reduced fine of CHF 350 (substitutable by 12 days of detention for non-payment), and crucially, dispensed with the collection of any judicial fees or court costs, accepting the defense's requests concerning financial liability.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP; DUI Conviction and Conditional Sentence with Waived Court Fees: The court convicted the individual based on the prosecution's accusation, imposing a fine of 60 daily rates at CHF 30 each (totaling CHF 1,800) with the execution of this penalty suspended conditionally for a three-year probationary period, alongside a reduced fine of CHF 350 (substitutable by 12 days of detention for non-payment), and crucially, dispensed with the collection of any judicial fees or court costs, accepting the defense's requests concerning financial liability.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda sospensione condizionale della pena guida in stato di ebbrezza qualificata accollo delle spese semilibertà crimine Guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in order 2.2.1 concerning the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.216 DA 2444/2012 · Bellinzona 7 settembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1, difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2444/2012 del 29 maggio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto il

motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art.

106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

rilevato che il difensore chiede una riduzione drastica della multa, una riduzione o esenzione delle tasse di giustizia e delle spese del decreto e una riduzione o esenzione delle spese per l’odierno dibattimento;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto, il __________ a __________, il

motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille).

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 350.- multa

fr. 350.- totale