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81.2012.205 • PP TI 81.2012.205 Generato dall'IA

State v. Defendant (Trespass Acquittal)

Numero d'incarto 81.2012.205
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of trespass for entering a branch office in February 2012 despite a prior prohibition from July 2011, an offense for which the prosecution proposed a fine and a conditionally suspended custodial sentence; however, after hearing the case, the court acquitted the defendant of the trespass charge and ordered the state to cover the resulting court costs and fees, implicitly finding the prosecution's allegations unproven or insufficient to establish guilt beyond a reasonable doubt.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 186 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP; State v. Defendant (Trespass Acquittal): Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

Parole chiave

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dubbio ragionevole pena privativa della libertà accusa penale azione mobiliare responsabilità dello Stato procedura gratuita Violazione di domicilio; proscioglimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 427 cpv. 2 CPP

Cited in the dispositive regarding the potential cost burden on the private accuser if a written justification is requested.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.205 DA 1908/2012 · Bellinzona 13 giugno 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 1908/2012 del 23 aprile 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

violazione di domicilio

per essersi, il 27 febbraio 2012, ad __________, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente

diritto, malgrado la diffida 18 luglio 2011, nella filiale __________ sita in __________;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 186 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1908/2012 del 23 aprile 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale