Legislator Giurisprudenza & Legislazione
81.2012.194 • PP TI 81.2012.194 Generato dall'IA

Conviction for Insult Despite Acquittal on Threat Charge and Sentencing Modification

Numero d'incarto 81.2012.194
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The accused was charged with insult for using abusive epithets and with making death threats against another individual in a specific location on a given date. The court acquitted the accused of the charge of making threats but found them guilty of insult, sentencing them to a fine of ten daily rates of fifty currency units each, which was to be added to a pre-existing suspended sentence of ninety daily rates, while formally admonishing the accused regarding a previous suspended fine without revoking the conditional benefit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46 cpv. 2 CP, Art. 36 cpv. 1 CP; Conviction for Insult Despite Acquittal on Threat Charge and Sentencing Modification: The court acquitted the accused of the charge of making threats but found them guilty of insult, sentencing them to a fine of ten daily rates of fifty currency units each, which was to be added to a pre-existing suspended sentence of ninety daily rates, while formally admonishing the accused regarding a previous suspended fine without revoking the conditional benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena minaccia ingiuria perseguimento penale per diffamazione oltraggio alla corte multa disciplinare all'avvocato Ingiuria e minaccia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 46 cpv. 2 CP

Applied to formally admonish the defendant regarding the suspended portion of a previous sentence.

art. 36 cpv. 1 CP

Cited to inform the accused about the substitution of the fine with a detention penalty in case of non-payment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 81.2012.194 DA 2152/2012 · Bellinzona 28 maggio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare

IM 1 difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2152/2012 del 2 maggio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

1. ingiuria

per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita di merda” e “figlio di puttana”;

2. minaccia

per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo di morte e meglio dicendogli “ti squarto vivo”, “io vi ammazzo tutti”;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti)aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).

Pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dall’imputazione di minaccia con conseguente adeguamento della pena;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 177, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa no. 2152/2012 del 2 maggio 2012.

2. IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a Locarno in data 16 luglio 2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita di merda” e “figlio di puttana”.

3. Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4’500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012:

3.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).

3.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.

4. La tassa di giustizia e le spese rimanenti di complessivi fr. 100.- (cento) sono a carico dello Stato.

5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv.

2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.

6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.- pena pecuniaria

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 600.-*totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 100.-*totale