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81.2012.184 • PP TI 81.2012.184 Generato dall'IA

Acquittal for Allowing Revoked License Holder to Drive

Numero d'incarto 81.2012.184
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The accused was charged with repeatedly allowing a person whose driving license had been administratively revoked to operate a van, but the presiding judge ultimately acquitted the defendant of the charge of repeated driving without authorization as described in the indictment, resulting in the state bearing the costs of the judicial proceedings, including the justice fee and judicial expenses.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr, art. 80 e segg. CPP, art. 84 e segg. CPP, art. 348 e segg. CPP, art. 422 e segg. CPP; Acquittal for Allowing Revoked License Holder to Drive: Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

Parole chiave

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guida senza autorizzazione ritiro della concessione accusa penale norme di procedura decreto di rinvio a giudizio guida recidiva in stato di ebbrezza Ripetuta guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

This article was cited in the proposed penalty structure (point 2 of the requested sentence) concerning the substitution of the fine with detention.

art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr

This article was mentioned in the reference section regarding the offense (repeated driving without authorization), although the final order acquitted the defendant.

art. 80 e segg. CPP

This procedural rule was referenced prior to the pronouncement, likely governing aspects of the criminal procedure leading to the decision.

art. 84 e segg. CPP

This procedural rule was referenced prior to the pronouncement, likely governing aspects of the criminal procedure leading to the decision.

art. 348 e segg. CPP

This procedural rule was referenced prior to the pronouncement, likely governing aspects of the criminal procedure leading to the decision.

art. 422 e segg. CPP

This procedural rule was referenced prior to the pronouncement, likely governing aspects of the criminal procedure leading to the decision.

art. 22 LTG

This procedural rule (Law on Jurisdiction) was referenced prior to the pronouncement regarding jurisdiction.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.184 DA 2275/2012 · Bellinzona 7 maggio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 2275/2012 del 7 maggio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente concesso la guida dell’autofurgone Citroën targato TI __________ al nipote __________ sapendo

o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licen­za di condurre richiesta poiché revocatagli dalla

competente Autorità amministrativa;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una massiccia riduzione della pena pecuniaria e della multa, come pure la riduzione del periodo di prova a due anni;

richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2275/2012 del 7 maggio 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3. Non si assegnano indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 350.-*totale